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"Spazi confinati: chiarimenti e criticità del DPR 177 "

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

29/10/2013 - PuntoSicuro e la rubrica “ Imparare dagli errori” hanno approfondito in questi anni i vari fattori di rischio, i vari pericoli correlati agli spazi confinati. Tuttavia gli spazi confinati non solo rappresentano un ambiente e una fonte di pericolo per i lavoratori che vi lavorano, ma sono anche un “confine” in cui si incrociano definizioni diverse, spesso con significati diversi (spazi confinati, ambienti sospetti di inquinamento o confinati, spazi chiusi, ambienti indoor, ...). E a questo “confine” giungono anche le velleità del legislatore che cercano, a volte senza riuscirci completamente, di fare ordine nella materia e obbligare alla prevenzione. Obbligo, che come vedremo, non sempre è efficace e dà i risultati sperati.
 
Al margini del 3° Convegno Nazionale sulle attività negli Spazi Confinati - organizzato da spazioconfinato.it in collaborazione con il C.R.I.S. [1] e la Fondazione Organismo di ricerca GTecnology di Modena – abbiamo pensato di girare dubbi e perplessità ad Adriano Paolo Bacchetta, coordinatore di www.spazioconfinato.it e tra i principali esperti nazionali in tema di spazi confinati.

La breve intervista, realizzata ad Ambiente Lavoro di Bologna, affronta innanzitutto il tema spinoso delle definizioni: cosa si intende con ambiente confinato? Un termine che lo stesso Bacchetta indica prestarsi “a una non corretta interpretazione”, anche in riferimento al fatto che si tende a sovrapporre la definizione di ambienti sospetti di inquinamento o confinati del DPR 177/2011 [2] alla definizione generale di spazio confinato...
 
Dopo aver dato indicazioni più stringenti sui confined spaces, anche con riferimento alla normativa americana, non si può evitare di parlare delle criticità della normativa italiana, del DPR 177.
Secondo Bacchetta “il 177 doveva semplicemente dire che era necessario appoggiarsi su una struttura normativa intesa come norma tecnica”...
Adesso abbiamo il DPR 177, “con tutti i suoi problemi, della certificazione, della durata della formazione di almeno un giorno, del fatto del 30% dell’esperienza, del fatto che obbliga dal 23 novembre 2011 le aziende a fare formazione ma non mi dà ancora i criteri e oggi ciascuno fa quello che vuole (durata argomenti modalità). Serviva un’articolato legislativo che dava i principi da rispettare”.  
Bisognerebbe – continua Bacchetta – “limitare l’applicazione o l’orientamento legislativo a dare i principi derivanti dalla Costituzione: tutela del lavoro, tutela dei lavoratori, ... Poi su alcuni argomenti limitarsi a sollecitare in maniera puntuale l’applicazione di norme tecniche che sono molto più dinamiche, che sono condivise, che fanno parte comunque dell’evoluzione e che sono facilmente aggiornabili rispetto all’esperienza”. Anche perché chiedere a livello normativo troppe cose a fronte di rischi anche limitati o gestibili in maniera diversa, senza una scalabilità del rischio con obblighi conseguenti, pone le aziende nella condizione di non fare niente...

 
 
Esiste una definizione univoca relativa agli spazi confinati?
 
Adriano Paolo Bacchetta: Cominciamo a dire che il termine “ambiente confinato” è un termine che oggi si presta a una non corretta interpretazione perché se noi andiamo a ricercare “ambiente confinato” su internet troviamo le problematiche dell’ indoor air quality. Nel senso che in definitiva nell’accezione comune se associato a sospetto d’inquinamento viene fuori il decreto 177/2011, ma passando i primi due o tre punti che possiamo trovare  sul motore di ricerca, cominciamo a vedere che l’ambiente confinato è relativo ai problemi del sistema di ventilazione, problema della legionella, la sindrome dell’edificio malato... E ci sono fior di documenti di organismi statali che parlano proprio di qualità dell’aria nell’ambiente confinato. Allora la domanda è: come può essere che lo stesso termine di “ambiente confinato” possa essere utilizzato per un ambiente che ha le peculiarità di un confined spaces o anche di qualcosa che rientra nella 177 e contestualmente, con la stessa terminologia, altri enti, come ARPA o altre organizzazioni comunque statali, chiamano invece una stanza dove c’è un impianto di ventilazione. Confined spaces, spazi chiusi?... Ad esempio nella terminologia del 272 [3], quindi fondamentalmente della 626 o dell’81 navale, si parla di spazi chiusi della nave, quindi le stive e ambienti di questo tipo... Se andiamo a vedere la UNI EN 529, che poi è quella che tiene conto dei dispositivi di protezione respiratoria, c’è un’altra modalità ancora di chiamare questi ambienti. Si parla di ambienti circoscritti. Già partendo da lì, si ha l’indicazione che da noi c’è confusione...
 
Con “da noi” intende che da qualche parte ce n’è di meno...
 
APB: Il concetto è che se uno parla di confined spaces a livello internazionale quelli sono e sono chiari. Dopo di che, per fare una esemplificazione, a livello nazionale noi parliamo di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati di cui al DPR 177. Le stesse OSHA [4] hanno cinque definizioni diverse di confined spaces a seconda che sia edilizia, industriale, agricoltura, navi o porti. (...) E lasciamo perdere l’NFPA [5], perché (...)anche le NFPAhanno altre modalità per identificare questi ambienti. Ci sarà un motivo per cui qualcuno ha perso tempo per definire in cinque modi – simili, ma con peculiarità differenti – l’ambiente confinato a seconda di quale tipologia di ambiente è. Ci deve essere un motivo e il motivo è relativo al fatto che non è possibile applicare gli articoli 66, 121 (D.Lgs. 81/2008, ndr) e l’articolo 3 dell’allegato IV a tutto il mondo. Ci sono peculiarità diverse che dovrebbero essere tenute in considerazione...
 
Cambierà qualcosa in Italia? Miglioreranno le definizioni e le normative?
 
APB: (...) Io amo citare (...) Neil McManus [6], che tra l’altro è stato in audio conferenza ieri al mio terzo convegno nazionale. Lui, quando ad un certo punto, è stato chiamato dall’ILO [7] a parlare degli ambienti confinati, dei confined spaces, ha detto una cosa lapidaria ma che è di una chiarezza cristallina: “ qualsiasi ambiente dove una persona lavora può diventare uno spazio confinato”. Quindi in realtà questa abitudine italica di caratterizzare – quanto è lungo, quanto è largo, quanto è profondo (...) – deve “uscire”. I concetti da noi sono quelli che, ad esempio, portano a fare la valutazione del rischio dimenticando un fattore di rischio che è fondamentale che nella normativa americana che definisce il cosiddetto IDLH, ovverossia la condizione di pericolo grave o immediato per la salute e sicurezza del lavoratore. E al di là del fatto che ci sia presente una sostanza chimica o meno, al di là del fatto che ci siano delle condizioni di rischio diverso, la terza condizione prevista nei IDLH è l’autosalvamento. Se una persona non è in grado in particolari condizioni di essere capace con le proprie forze di poter uscire o poter risolvere una situazione pericolosa.  Su questa condizione dell’IDLH bisogna ragionare. E questo non fa parte della nostra cultura... (...)
No, il problema non è solo il TLV/TWA [8] è l’IDLH, perché se il TLV/TWA è anche rispettato ma se ad un certo punto, come abbiamo sentito in alcuni interventi, vai a fare l’analisi, scopri che la persona che sta facendo quel ripristino con un solvente (...) è abbondantemente oltre all’IDLH, cioè a quella concentrazione tale per cui si genera una situazione di pericolo o di rischio immediato per la salute e sicurezza, addirittura la vita, del lavoratore...(...)
Tuttavia l’IDLH alcuni lo conoscono, altri non sanno cos’è... (...)
Tutta la norma americana si basa su questo, non va a vedere quanto è lungo, quanto è largo. Dice, con alcune condizioni specifiche per quanto riguarda l’accessibilità e la presenza di rischi, hai una condizione IDLH? Loro (...), ad esempio, dicono “ambiente confinato con il permesso d’ingresso o senza?”, se sei nella condizione di richiedere, di essere un permitted required confined spaces, a questo punto te lo modulo in tre classi: A, B e C. A è IDLH, B è un grado severo  ma non così rilevante, C è un grado inferiore... (...)
Quest’idea è di scalare i livelli di rischio, di scalare le attività necessarie in funzione dell’effettivo rischio.
L’applicazione pedissequa del decreto 177 porta la gente fondamentalmente a fare tutto anche quando c’è un livello di rischio molto basso. E tutto questo è spesso utilizzato per dire “ Devo fare tutta questa roba qui, per una roba così? Allora non faccio niente”. Chiedere tutte queste cose a fronte di rischi anche limitati o gestibili in maniera diversa e non avere questa scalabilità del rischio con obblighi conseguenti, pone le aziende nella condizione o dà il là per (...) non fare niente.
 
Dunque cosa dovrebbe cambiare?
 
APB: [Bisognerebbe] limitare l’applicazione o l’orientamento legislativo a dare i principi derivanti dalla Costituzione:  tutela del lavoro, tutela dei lavoratori, ... Poi su alcuni argomenti limitarsi a sollecitare in maniera puntuale l’applicazione di norme tecniche che sono molto più dinamiche, che sono condivise, che fanno parte comunque dell’evoluzione e che sono facilmente aggiornabili rispetto all’esperienza.
La 177 così è e ce la terremo per i prossimi 10 anni. Esattamente nello stesso modo. Ti esce la circolare del Ministero che spiega il subappalto? È una circolare: che valenza giuridica ha un domani? Se qualcuno ha un problema e va in giudizio... Il giudice applicherà la legge o andrà a vedere anche le eventuali interpretazioni e i parerei dei vari soggetti? (...)
Credo che su alcune tematiche come questa andrebbe veramente fatto questo: uno sforzo per capire cosa c’è a livello internazionale,  a livello di evoluzione. Perché gli americani sono 40 anni che sono dietro alle norme Osha...
 
 
 
Intervista a cura di Tiziano Menduto
 



[1] Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi di Modena
[2] Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
[3] Decreto Legislativo n.272 del 27 luglio 1999 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, ndr
[4] Occupational Safety and Health Administration (USA), ndr
[5] National Fire Protection Association
[6] CIH, ROH, CSP, NorthWest Occupational Health & Safety North Vancouver, British Columbia, Canada
[7] International Labour Organization
[8] Threshold Limit Value (TLV)-Time Weighted Average (TWA): Il TLV rappresenta il valore limite di soglia, le concentrazioni sotto le quali la maggior parte dei lavoratori può rimanere esposta senza alcun effetto negativo per la salute. I TLV/TWA sono relativi al valore medio ponderato nel tempo. La durata di esposizione media, riportata negli elenchi dei limiti di esposizione professionale, è pari, di norma, a un orario lavorativo di otto ore al giorno.

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