News
"Permesso di costruire: Amministrazione comunale colpevole del ritardo"
fonte www.lavoripublici.it / Edilizia
04/11/2013 - Il
Consiglio di Stato, con
sentenza n. 4968
depositata in segreteria il 9 ottobre scorso, ha sancito la condanna di
un Comune per aver tenuto un comportamento illegittimo nel rilascio di
una concessione edilizia.
Il fatto, in particolare, si riferisce ad una richiesta di concessione edilizia fatta da un privato nel lontano 1989 e con esito positivo soltanto dopo 7 anni, nel 1996.
Il privato, sicuro di aver subito un abuso, ha voluto procedere ulteriormente per verificare se quanto da lui asserito corrispondesse al vero.
Possibile che ci siano voluti 7 anni per il rilascio di tale autorizzazione?
Il comune non ha violato gli obblighi di motivazione, pubblicità e trasparenza della legge 241/1990, nonché l’articolo 97 della nostra Costituzione?
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, Quinta sezione, il Comune ha adottato un comportamento negligente, escludendo altresì la mancata impugnazione del silenzio inadempimento decorsi i termini di rilascio del documento.
E per la quantificazione del danno?
Il fatto, in particolare, si riferisce ad una richiesta di concessione edilizia fatta da un privato nel lontano 1989 e con esito positivo soltanto dopo 7 anni, nel 1996.
Il privato, sicuro di aver subito un abuso, ha voluto procedere ulteriormente per verificare se quanto da lui asserito corrispondesse al vero.
Possibile che ci siano voluti 7 anni per il rilascio di tale autorizzazione?
Il comune non ha violato gli obblighi di motivazione, pubblicità e trasparenza della legge 241/1990, nonché l’articolo 97 della nostra Costituzione?
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, Quinta sezione, il Comune ha adottato un comportamento negligente, escludendo altresì la mancata impugnazione del silenzio inadempimento decorsi i termini di rilascio del documento.
E per la quantificazione del danno?
- oneri di urbanizzazione non dovuti in quanto il richiedente era un imprenditore agricolo;
- aumento dei costi di realizzazione dell’opera (è evidente a tutti che realizzare un’opera di qualsiasi genere e natura con 7 anni di ritardo non può configurarsi con lo stesso computo definito all’origine, in sede di presentazione di istanza);
- mancato utile di impresa conseguito nel periodo durante il quale, invece, avrebbe potuto esercitare altro.
A cura di
Gabriele Bivona
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1116 volte.
Pubblicità