"Procedure Standardizzate, Utilizzabili in caso di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"
fonte www.lavoripubblici.it / Sicurezza
Lo ha chiarito la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l' interpello n. 14 del 29/10/2013 in risposta ai quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri:
- in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori";
- se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "non basso per la sicurezza e/o irrilevante per la salute dei lavoratori" e il cui rischio biologico "evidenzia rischi per la salute dei lavoratori" non debbano utilizzare le procedure standardizzate o se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.
Il Ministero del Lavoro ha preliminarmente osservato che l'art. 29,
comma 7 prevede che nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti ed
in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto,
non possono utilizzare le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi.
Ciò premesso, secondo quanto previsto dall'art. 224, comma 2 del TUSL:
"Se
i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione
al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e
frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi
è solo un rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il
rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229,
230". Ciò significa che (in risposta al primo quesito) se a seguito
della valutazione risulta che in azienda non si svolgono attività che
espongono i lavoratori al rischio chimico, il datore di lavoro che
occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di
cui all'art. 6, comma 8, lett. f) del TUSL.
In risposta al secondo quesito, inoltre, vista l'analogia delle
disposizioni di riferimento (art. 271, comma 4 del TUSL), è possibile
utilizzare la valutazione del rischio con procedure standardizzate anche
per il rischio biologico.
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