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"Imparare dagli errori: infortuni e prevenzione negli spazi confinati"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza alimentare
07/11/2013 - Concludiamo con questo articolo il lungo viaggio di “Imparare dagli errori” tra gli incidenti che avvengono negli
spazi confinati. Un viaggio che ci ha portato in diversi ambienti di lavoro: vasche, pozzi neri, reti fognarie, cisterne, serbatoi, silos, celle frigorifere,
piscine, ... Un viaggio che ha raccontato numerose dinamiche
esemplificative di incidenti tratti, in un caso, dai materiali
dell’Istituto elvetico Suva e, negli altri casi, dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Tuttavia il numero di incidenti trovati era sempre superiore a
quello pubblicabile e analizzabile nei singoli articoli. Per questo
motivo presentiamo questa ultima puntata: una rassegna di infortuni,
correlati ad ambienti sospetti di inquinamento e confinati vari, non
presentati in passato. E in conclusione qualche ulteriore elemento di
prevenzione e di riflessione tratto dalla normativa e dagli articoli di
PuntoSicuro.
I casi
Il
primo caso di infortunio riguarda l’
attività di vinificazione.
In un locale di vinificazione
sono presenti il datore di lavoro (DdL) e un lavoratore assunto con contratto a
tempo determinato. Il lavoratore, su incarico del datore di lavoro, è intento
ad operare in prossimità della sommità della “vasca di fermentazione 1”, posta
nel locale vinificazione, a circa 5 metri di altezza. Deve provvedere a sfilare
dal boccaporto posto nella sommità della “vasca 1”, un tubo in PVC, appena
utilizzato nell’operazione di “rimontaggio” del mosto, per passarlo al DdL
presente a livello terra dello stesso locale di vinificazione. Dopo alcuni
minuti dall’aver affidato l’incarico, il DdL, notando che il dipendente non
risponde a sue sollecitazioni verbali, lo raggiunge nella postazione di lavoro
sopra descritta. Lo trova disteso sulla sommità
della vasca n. 1, senza segni di vita. Telefona al “118” richiedendone
l’intervento d’urgenza. Viene recuperato il corpo dell’infortunato trovato
posizionato disteso prono all’esterno della “vasca 1”, in sommità della stessa
con il braccio destro ed il capo all’interno del boccaporto. Dopo alcuni
tentativi di rianimazione il medico del “118” dichiara il decesso
dell’infortunato a seguito di arresto cardiocircolatorio da verosimile
intossicazione da biossido di carbonio (CO2). Si evidenzia che
l’infortunio mortale risulta avvenuto sopra una vasca che conteneva mosto in
fase di fermentazione primaria tumultuosa, processo questo caratterizzato dalla
produzione di notevoli quantità di anidride
carbonica (CO2).
Il
secondo caso è relativo ad attività nella
rete fognaria.
Un lavoratore opera all'interno
di un condotto fognario per acque bianche ad una profondità di circa 8 metri.
L'accesso avviene mediante calata del lavoratore utilizzando una fune sostenuta
dal collega posto al piano di campagna. Improvvisamente l'acqua meteorica si
riversa nel tratto
fognario trascinando il lavoratore il cui corpo viene ritrovato nel fiume
alcuni giorni dopo. La fune di risalita era stata calata dal collega solo
quando l'acqua aveva già iniziato ad invadere il condotto.
Sono diverse le cause
determinanti e peggiorative dell’incidente rilevate da Infor.mo.: ad esempio in
relazione all’attività dell’infortunato che rimane “stazionario in un'area
pericolosa”, ma anche al lavoro in ambienti sotterranei senza sistemi stabili
di salita e discesa.
Il
terzo caso è relativo ad un incidente presso un
deposito di GPL in una stazione di
servizio in fase di bonifica.
Un lavoratore e il collega stanno
travasando dalla cisterna il
gas butano
in forma liquida rimasto sul fondo della stessa cisterna, a causa delle basse
temperature di quei giorni. Per compiere l'operazione il lavoratore, in modo
scorretto, scende nel cavedio dove svita la valvola per far uscire il butano
liquido da raccogliere in un secchio, che il collega deve issare sul piano di
campagna e sversare nel campo vicino. Il piccolo ambiente di lavoro si satura
di gas butano in fase di evaporazione, provocando lo stordimento
dell'infortunato e la seguente asfissia.
Anche in questo caso sono varie
le cause dell’incidente: sono messi in risalto sia gli errori procedurali, sia
l’evaporazione veloce del butano liquido, sia la mancanza di idonei
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie.
L’
ultimo caso è relativo ad un
incidente
in un silos.
L'infortunato, pensionato, è
stato rinvenuto cadavere all'interno del silos
verticale di stoccaggio farine di mais. Un lavoratore dell'azienda, salito
sul silos per effettuare manutenzione all'impianto, lo trova riverso sulla
farina ormai privo di vita. La morte è dovuta ad asfissia respiratoria
conseguente ad inalazione di sostanze asfissianti formatesi nel silos.
Anche in questo caso è
evidenziata la mancata protezione
respiratoria mediante DPI.
Prevenzione e normativa
In questi mesi “Imparare dagli
errori” ha dato diverse indicazioni e suggerimenti relative alla prevenzione
dei rischi nei vari ambienti di lavoro.
Come si può evincere anche dai
casi presentati oggi, non tutte le situazioni di rischio negli ambienti
confinati si possono ridurre alla presenza di sostanze inquinanti e lo stesso DPR
del 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati – non è esente da criticità, come messo in
rilievo da Adriano Paolo Bacchetta (coordinatore di www.spazioconfinato.it)
in vari interventi e in una recente
intervista a PuntoSicuro.
Con riferimento ad un suo
intervento al seminario “
Attuazione del DPR 177/2011: lavoro in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati. Prime esperienze tra buone prassi e
criticità”, realizzato nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul
lavoro, in pratica”, riprendiamo alcune delle novità del DPR 177 e alcune
delle riflessioni suggerite dall’autore nell’intervento “ DPR
177/2011 e criticità operative”:
-
l’articolo 2 del DPR 177 richiede l’
avvenuta
effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale,
ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Quanto indicato è una
novità. Infatti “il
datore di lavoro non era mai stato
specificatamente obbligato a seguire corsi di formazione e informazione
specifici sull’attività, se non quelli previsti per i datori di lavoro che
vogliono svolgere in proprio le funzioni di RSPP. Il DPR 177, invece, tenuto
conto che i datori di lavoro sono spesso impegnati nelle operazioni come i
propri dipendenti, li considera destinatari dell’obbligo di informazione e
formazione specificatamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio
propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.
Appare peraltro evidente che proprio la figura del datore di lavoro, sul quale
ricade il debito di sicurezza di cui all’art. 2087 CC, non dovrebbe però
limitarsi a questo livello di formazione, bensì dovrebbe approfondire
ulteriormente le proprie conoscenze sull’argomento e le competenze in termini
di analisi dei pericoli e valutazione dei rischi. Questo per ottemperare allo
spirito della norma che tende ad elevare il livello di sicurezza degli
operatori del settore. Resta solo da osservare che l’articolo parla di ‘tutto
il personale’ senza specificare il riferimento al solo personale addetto
all’attività in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati”;
- il comma 1 dell’articolo 2
introduce un
problema: “rimandando la
definizione
dei contenuti e delle modalità della formazione a un futuro
accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali” sono
proliferate “proposte di formazione dai contenuti e dalla durata più diversi”.
E questo si sarebbe generato per la veloce entrata in vigore del Decreto e
quindi dalla “necessità per le aziende di acquisire il requisito di formazione
richiesto dal DPR 177/2011”. Peraltro – continua l’autore – “appare evidente
che non sia adeguata la scelta di convergere semplicemente verso la
somministrazione ai lavoratori di formazione ‘standard’ e non specifica in
funzione delle particolari caratteristiche operative aziendali, cosa che
peraltro sembra essere la norma visti i contenuti di molti dei programmi di
formazione normalmente offerti. Sarebbe invece più opportuno che le aziende,
oltre a richiedere una formazione personalizzata e acquistare adeguate
attrezzature (es. tripode), si dotassero di procedure di lavoro specificamente
dirette a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività e
procedure di sicurezza ed emergenza specificamente studiate per essere
applicate in tali ambienti”;
- sempre l’articolo 2, foriero di
novità, precisa che il soggetto qualificato "possiede"
dispositivi
di protezione individuale e strumentazione e attrezzature di
lavoro "idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Ma cosa deve
‘possedere’ (e utilizzare in funzione dell’ambito operativo)”? Alcune
indicazioni del relatore: Art. 66 (Imbracature di sicurezza e corda di tenuta,
Idonei DPI vie respiratorie, Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione), Art.
121 ( Idonei
DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza, Sistema di salvataggio,
Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione), All. IV (Analizzatori gas,
Misuratori di temperatura, Sistemi di ventilazione, Flange cieche o altri mezzi
equivalenti, Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza e corda di
tenuta, Attrezzature antiscintilla, Lampade di sicurezza, Parapetti mobili,
Scale portatili a mano con ganci di trattenuta). Inoltre “deve dimostrare
l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali
dispositivi, strumentazione e attrezzature. Il tutto coerentemente con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Rimandandovi alla lettura
integrale della documentazione
relativa all’intervento - affronta vari temi: addestramento, sorveglianza
sanitaria, appalti, rappresentante individuato dal datore di lavoro committente,
... - ricordiamo in conclusione che nel D.P.R. 177/2011 “
nulla è
precisato in merito alla fondamentale definizione delle procedure di emergenza
e soccorso” (rimandando peraltro alla elaborazione di una
futura buona prassi).
Queste alcune delle considerazioni
del relatore sul tema delle emergenze:
- “l’affidamento della sicurezza
dei lavoratori all’intervento dei soli servizi di soccorso istituzionali
esterni al perimetro dell’area operativa, potrebbe comportare tempi di risposta
molto elevati, spesso incompatibili con la tutela della vita umana”;
- “la preparazione del personale
designato dal datore di lavoro alle attività di salvataggio il più delle
volte non prevede specificatamente attività riconducibili al trattamento
d’infortunati all’interno di spazi confinati (BLS, BTLS, BLSD, CRP)”;
- “nell’Allegato IV al punto 3.1
si prevede che le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di
controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di
aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole
recupero di un lavoratore privo di sensi”. Ed è evidente “che una disposizione
di questo tipo trova scarsa applicazione nella realtà del nostro paese, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle rispettive aperture di accesso
attualmente presenti”;
- alcune
tipologie
di intervento descritte nella normativa (con riferimento alla
tipologia denominata
Non-Entry Rescue) possono essere
utilizzate solo se il recupero prevede il sollevamento verticale
dell’infortunato. “Il sistema di salvataggio non può essere utilizzato: se
l’infortunato può trovarsi dietro un angolo o se il suo corpo può essere
trattenuto da ostacoli; se si sospetta un trauma cranico o a carico della
colonna vertebrale”;
- “ogni spazio confinato ha
proprie caratteristiche geometriche/dimensionali e posizione dell’accesso,
quindi in sede di valutazione
della procedura di emergenza è necessario effettuare una specifica
valutazione delle operazioni di salvataggio”.
Pagina introduttiva del sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
3103,
59,
3230 e
2130 (archivio incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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