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"La tutela della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto "
fonte www.puntosicuro.it / Salute
13/11/2013 - La
gravidanza e la
maternità sono normalmente due periodi delicati nella vita di una
donna. Lo sono tuttavia ancor più se l’attività lavorativa può costituire per
la lavoratrice
in gravidanza e dopo il parto una
condizione
di rischio per la propria salute o quella del bambino.
A questo proposito è importante
che le lavoratrici conoscano il D.Lgs.
n. 151/2001 - “Testo unico a tutela della maternità e paternità” – una
normativa che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità, prevedendo
anche misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle
lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.
Per far conoscere la normativa,
le mansioni a rischio, le misure di prevenzione, le procedure per l’eventuale
allontanamento dal lavoro e le disposizioni relative ai congedi parentali, la Segreteria
Nazionale UILTUCS (Unione
Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) e il Patronato ITAL UIL hanno realizzato la
guida pratica "
La salute e
sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le tutele per i
genitori lavoratori".
Nel documento si ricorda che il “Testo
unico a tutela della maternità e paternità” prevede il
divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (congedo di maternità):
- “nei 2 mesi precedenti la data
presunta del parto;
- nei 3 mesi successivi al
parto”.
Inoltre norme specifiche
riguardano:
- “la valutazione dei rischi;
- la proibizione di adibire la
lavoratrice a lavori ‘vietati’;
- il divieto di lavoro notturno;
- l’astensione anticipata del
congedo di maternità, nel caso di gravi complicanze della gestazione o quando
vi siano condizioni di lavoro a rischio e la lavoratrice non possa essere
spostata ad altre mansioni”.
E la tutela della sicurezza e
della salute
delle lavoratrici “si applica in particolare
durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,
anche nel caso di adozione o affidamento”. È dunque importante che la
lavoratrice “informi, con la presentazione del certificato medico di
gravidanza, il datore di lavoro del proprio stato. Con la consegna del
certificato, scattano sia le tutele contro il licenziamento (salvo i casi di
contratto a tempo determinato che prevedono una naturale scadenza del
contratto) che l’obbligo per il datore di lavoro di attuare subito le misure di
prevenzione e protezione”.
Riguardo alla
valutazione dei rischi - al di là del divieto
di adibire le lavoratrici a lavori “vietati” - il datore di lavoro deve
valutare i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, con
particolare attenzione, ad esempio, ai rischi di esposizione ad agenti fisici,
chimici o biologici.
Riportiamo alcune
indicazioni relative alla valutazione
dei rischi presenti nella guida:
- “effettuata la valutazione dei
rischi il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle lavoratrici e ai loro rappresentanti
per la sicurezza (RLS) i risultati della valutazione e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate. Tra i rischi da valutare vi sono anche
quelli legati allo stress lavorativo;
- l’informazione e le misure di
prevenzione e protezione sono particolarmente importanti nei primi mesi di
gravidanza, periodo nel quale possono essere maggiori i possibili danni al
nascituro;
- se dalla valutazione emerge un rischio il
datore di lavoro modifica temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro,
oppure, nella impossibilità, e in ogni caso in presenza di lavori vietati,
sposta la lavoratrice ad altra mansione, informando la Direzione Provinciale
del Lavoro (DPL);
- la lavoratrice, nel caso sia
adibita a mansioni inferiori, conserva la retribuzione corrispondente alle
mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria;
- se lo spostamento ad altra mansione non è
possibile, il datore di lavoro informa la DPL, che dispone l’interdizione
anticipata e/o prolungata dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di
tutela previsto”.
Veniamo ai
lavori vietati in gravidanza.
Durante il periodo di gravidanza
e “per un determinato periodo dopo il parto che può arrivare fino a sette mesi,
il datore di lavoro non deve adibire le lavoratrici a lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri. Costituiscono fattori di rischio:
- lavori che comportano una
posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante e scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione,
ecc);
- lavori su scale ed impalcature
mobili e fisse, con pericolo di cadute;
- movimentazione manuale di
carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio);
- lavori con macchina mossa a
pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo;
- uso di macchine o strumenti che
trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza
sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.);
- lavori a bordo di qualsiasi
mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman);
- lavori che espongono a
temperature troppo basse (es. magazzini
frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.);
- lavoro notturno”.
Si segnala, inoltre che, secondo
l’esperienza maturata dagli operatori del settore “i rischi per la gravidanza
più diffusi sono: la prolungata stazione eretta, la posizione seduta per tempo
eccessivo o posture incongrue (es. lavoro al videoterminale, registratori di
cassa, ecc.); la movimentazione manuale dei carichi (lo spostamento manuale di
oggetti di vario peso e dimensioni, con possibile insorgenza di lombalgie acute
o croniche e flebopatie); l’esposizione a sostanze chimiche (es. impiego di
prodotti di pulizia pericolosi per la salute, ecc.); l’uso di scale; l’ esposizione
a rumore ed altri”.
Il documento si sofferma poi
sull’
astensione anticipata/prolungata
dopo il parto.
Infatti quando vi sono condizioni
di lavoro a rischio o complicanze della gestazione, le norme prevedono il cambio
di mansione e l’astensione anticipata/prolungata dal lavoro.
Ricordiamo a questo proposito che
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla
Legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata successivamente all’elaborazione della
guida), ha introdotto nuove
disposizioni per quanto riguarda l’interdizione anticipata dal lavoro.
Rimandando i lettori al documento
originale, concludiamo con quanto indicato dalla normativa relativamente al
lavoro notturno.
Innanzitutto vige il divieto
assoluto di “adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro, dalle ore 24
alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età
del bambino”.
Inoltre non sono obbligati a
prestare lavoro
notturno, su loro richiesta:
- “la lavoratrice madre di un
figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore
che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore
che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92
(tutela dell’handicap)”.
L’
indice del documento:
Premessa
Salute e sicurezza in gravidanza e dopo il parto
Obbligo della valutazione dei
rischi
Rischi lavorativi in gravidanza.
Lavori vietati
Astensione anticipata/prolungata
dopo il parto
Nuove procedure
L’interdizione dal lavoro per
rischi lavorativi
Trattamento economico
Assistenza sanitaria e controlli
prenatali
Lavoro notturno
Maternità e Paternità - Congedi, Riposi e Permessi
Congedo di maternità e di
paternità
Flessibilità del congedo di
maternità
Interruzione gravidanza dopo il
180° giorno
Il congedo parentale (astensione
facoltativa)
Riposi giornalieri per
“allattamento”
Congedi per malattia del figlio
Adozioni e affidamenti (nazionali
e internazionali)
Riposi e permessi per figli con
handicap grave
Divieto di Licenziamento e Dimissioni
Appendice
Allegato A - Elenco dei lavori
faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7 (D.Lgs. n. 151/01)
Allegato B - Elenco non
esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7 (D.Lgs. n.
151/01)
Allegato C - Elenco non
esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11
(D.Lgs. n. 151/01)
Riferimenti Legislativi
Segreteria Nazionale UILTUCS, Patronato
ITAL UIL, " La salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il
parto. Le tutele per i genitori lavoratori", guida pratica (formato
PDF, 1.02 MB).
Tiziano Menduto
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