News
"Regione Lombardia: un altro passo avanti per la formazione e-learning "
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
15/11/2013 - Nei giorni
scorsi la Regione Lombardia ha inserito un nuovo tassello normativo
nel percorso di
valorizzazione della
modalità e-learning per la formazione alla sicurezza.
Dopo la circolare
regionale 29 luglio 2013 n. 17, relativa alla
realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning,
il 6 novembre 2013 la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha emanato il
Decreto n. 10087 relativo al “
Riconoscimento della formazione specifica
in modalità e-learning dei lavoratori in sanità”.
Il Decreto approva infatti il
documento “Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei
lavoratori in sanità”, elaborato dal laboratorio "Ruolo del Servizio di
Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità", come riconoscimento e
valorizzazione delle
esperienze condotte
da diverse strutture della sanità pubblica e privata sul territorio
regionale relativamente alla formazione specifica dei lavoratori in modalità
e-learning.
L'
ambito sanitario si connota per
peculiari esigenze di ordine organizzativo che “hanno trovato un
elevato grado di soddisfazione nella metodologia didattica propria della formazione
e-learning”.
Ad esempio con riferimento a:
- “elevata numerosità della
popolazione lavorativa;
- crescente richiesta di
flessibilità del personale sanitario in sistemi organizzati per aree
dipartimentali/intensità di cura;
- pluralità contrattuali dei
soggetti inquadrabili come lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/08,
alcuni dei quali caratterizzati da periodi di permanenza brevi;
- numerosità delle tipologie di
rischio presenti e pluralità di figure professionali con profili di esposizione
ai rischi anche molto differenti, con conseguente determinazione di una matrice
rischio/figura professionale ad elevata complessità;
- presenza di competenze ad
elevato profilo professionale arruolabili nella funzione di
docenti/responsabili scientifici/tutor dei corsi;
- trasversalità di alcune aree
tematiche ad ambiti disciplinari differenti, con conseguente bisogno di
ottimizzazione degli eventi formativi evitando ripetizioni;
- necessità di fare emergere
nell'ambito del sistema di gestione dell'azienda ‘la gestione specifica della
formazione’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di
eccedenza delle disposizioni di cui all' Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, a garanzia di vincolo rispetto alla
esigibilità di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato
(diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a
rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- “pronta fruibilità di corsi che
si rendano vincolanti al fine di rafforzare l'adozione di misure di autotutela
del lavoratore, nel caso di formulazione di giudizio
di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente”.
Segnalando che comunque la
corretta realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità
e-learning per la formazione generale e l'aggiornamento dei lavoratori “deve
rispettare i criteri generali individuati dalla citata circolare regionale n.
17/2013”, il documento approvato fornisce gli elementi qualificanti della
formazione specifica dei lavoratori in
sanità con riferimento particolare a: caratteristiche della piattaforma,
profilo di rischio dei lavoratori, articolazione e contenuti dei corsi,
indicatori di controllo e risultato.
Si indica inoltre che i corsi
erogati sono dotati di
verifiche
intermedie e finale anche in presenza telematica (da intendersi con
verifica on line tramite test), come previsto nella circolare regionale 17/2013
per i progetti di formazione sperimentale, e non invece di verifica in presenza
come richiesto per gli altri corsi.
Il documento sottolinea che gli
elementi qualificanti di un sistema di
e-learning sono:
- “massima flessibilità
nell'accesso e nella fruizione (es. accessibilità anche da sedi fuori azienda e
tramite dispositivi personali);
- alta flessibilità nei contenuti
e nella costruzione degli ambienti, per permettere un rapido e poco oneroso
aggiornamento;
- massima facilità di utilizzo,
per abbattere le barriere derivanti dal
digital
gap spesso presente in ampie fasce di popolazione coinvolta;
- utilizzo nello sviluppo dei
corsi di linguaggi semplici e diretti, che sottolineino gli aspetti essenziali
legati ai comportamenti necessari per la prevenzione dei rischi, evitando
processi di acquisizione nozionistica degli aspetti normativi;
- utilizzo alternato di
metodologie didattiche differenti (es. immagini, brevi testi, voce fuori campo,
animazioni, quiz, giochi di simulazione, ecc.) per variare il ritmo e la
modalità di fruizione e favorire l'apprendimento e la memorizzazione a lungo
termine;
- preferenza verso moduli brevi e
incisivi, eventualmente concatenati per creare percorsi più lunghi e
articolati;
- ampio coinvolgimento degli
esperti interni nella costruzione o condivisione dei contenuti dei corsi
riferiti ai singoli rischi;
- forte coinvolgimento dei
responsabili dei diversi servizi per la massima diffusione della piattaforma,
dell'offerta formativa presente e dei corsi di volta in volta sviluppati;
- creazione, nell'ambito della
piattaforma, di ambienti di
knowledge
management e di scambio di esperienze e
know-how
nei quali inserire i corsi e gli eventuali documenti aziendali e non (es.
normativa, procedure interne, articoli di approfondimento scientifico, ecc.)
inerenti”.
Riportiamo, a titolo
esemplificativo, un elenco degli argomenti sviluppati in ambito sanitario in
modalità e-learning e relativi ai
fattori
di rischio propri dei profili mansionali più ricorrenti:
- “rischio da esposizione ad
agenti biologici;
- rischio da movimentazione
manuale dei pazienti;
- rischio da esposizione ad
agenti chemioterapici antiblastici;
- rischio da esposizione a gas
anestetici;
- rischio da esposizione a stress
lavoro-correlato;
- rischio di esposizione a laser
ottico;
- rischio da esposizione a
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- rischio da esposizione a VDT”.
In relazione al
trasferimento delle conoscenze, il
documento segnala inoltre che le esperienze formative di maggior successo “mettono
in evidenza l'efficacia di un sistema impostato su
coinvolgimento e responsabilizzazione della struttura gerarchica
aziendale e dei lavoratori, direttamente o mediante i loro rappresentanti
(RLS)”.
Ad esempio “le figure responsabili
controllano lo stato di iscrizione ai corsi e ne verificano l'effettiva
fruizione da parte dei lavoratori, inoltre assumono un ruolo di facilitazione
nel processo di ‘reclutamento attivo’ degli stessi al fine di una autonoma
iscrizione”. Le figure responsabili partecipano inoltre ai “meccanismi di
verifica sulle cause che hanno condotto a processi fallimentari di fruizione
dei corsi (es.: superamento del tempo previsto per la fruizione completa del
corso/mancato superamento delle verifiche di apprendimento), verificano sul
campo le competenze acquisite e raccolgono le eventuali ulteriori necessità
formative”.
Concludiamo la presentazione del
decreto con una breve riflessione che riprende il tema, sollevato nelle interviste
realizzate da PuntoSicuro ad Ambiente Lavoro di Bologna, relativo alle
disomogeneità di alcune posizioni
delle Regioni in materia di salute e sicurezza.
Non in tutto il territorio
nazionale è attribuito lo stesso valore didattico e la stessa efficacia alla
formazione sui rischi specifici in e-learning.
Eppure la metodologia, laddove qualitativamente ineccepibile, può avere gli
stessi elementi qualificanti rilevati in Lombardia e in altre regioni. Una
metodologia che se efficace nel mondo variegato e complesso della sanità
lombarda, si può ben adattare ad una miriade di attività lavorative meno
complesse e a minor livello di rischio.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1293 volte.
Pubblicità