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"SISTRI: le risposte alle domande di Confindustria"
fonte www.puntosicuro.it / Ambiente
18/11/2013 -
Pubblichiamo la parte del Quadro Sinottico relativa alle domande
sugli aspetti normativi del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
avanzate da Confindustria alla Direzione del Contact Center tratta dal sito
SISTRI.
Sono obbligati all’operatività
del Sistri, prevista per il 1° ottobre i “nuovi produttori”, solo nel caso di
produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti
non pericolosi?
I nuovi produttori sono obbligati
ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi.
Possono verificarsi le seguenti
ipotesi:
- trattamento di rifiuti
pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti non pericolosi
e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti pericolosi e
produzione di rifiuti non pericolosi – in queste ipotesi sarà obbligatorio
aderire al SISTRI, come gestori e anche come produttori;
- trattamento di rifiuti non
pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi: in questa ipotesi non sarà obbligatorio
aderire al SISTRI.
La copia della scheda Sistri
prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1°
ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che
non UTILIZZI volontariamente il Sistri)?
In caso di risposta affermativa,
la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere
alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori
non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell’accettazione
telematica del rifiuto di cui all’art. 20 del dm 52/2011)?
Durante il periodo di moratoria
del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda SISTRI non
sostituisce il formulario. Per i produttore iniziali sono mantenuti al momento
gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti
SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati
fino al 31 luglio 2014).
L’obbligo di adesione al Sistri
riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi?
La nuova formulazione dell’art.
11 del d.l. 101/2013 dettaglia con precisione le categorie dei soggetti
obbligati, distinguendo gli obblighi con riferimento ai Rifiuti speciali
pericolosi e ai Rifiuti urbani pericolosi.
(« 1. Sono tenuti ad aderire al sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori
esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano
operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali
pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
pericolosi.)
Per le operazioni concernenti i
rifiuti urbani pericolosi, tuttavia, il SISTRI potrà essere applicato soltanto all’esito
di una fase di sperimentazione, che prenderà avvio dal 30 giugno 2014, secondo
quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 11 del d.l.
101/2013, aggiunto dalla legge di conversione 125/2013.
Per “trasportatori a titolo
professionale” obbligati a partire dal 1 ottobre si intendono i soggetti di cui
all’art. 212 comma 5?
Va osservato che l’operatore che
trasporta i rifiuti da lui prodotti come ente o impresa è senza dubbio un
trasportatore professionale sotto il profilo della normativa comunitaria, ma in
materia di Sistri la definizione comunitaria non sembra essere vincolante. In
ogni caso si tratta di un trasportatore professionale particolare. Le procedure
Sistri non gli consentono infatti di operare come i trasportatori in conto
terzi. Si consideri che il produttore deve prendere in carico i rifiuti nello
speciale registro cronologico del produttore/trasportatore in conto proprio,
che viene rilasciato dal Sistri sulla sede legale dell’impresa (e non sull’unità
locale dove il rifiuto viene prodotto) e predisporre la scheda movimentazione
da questo registro. Se non procede in questo modo non può effettuare il
trasporto. Ne consegue che questo operatore, se deve utilizzare il sistri per
il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a partire dal 1 ottobre 2013, è
obbligato dalla stessa data a operare sul Sistri anche come produttore. Gli
operatori interessati sono 25.700, che andrebbero ad aumentare le 17000 imprese
dichiarate dal Ministro come obbligate a partire dal primo ottobre. Va ricordato
che stiamo parlando di trasporti inferiori a 30Kg.
Con riferimento alle attività di
trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo
11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano
rifiuti pericolosi prodotti da terzi.
Pertanto, per il trasporto dei
rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno
prodotti, l’obbligo di adesione
al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo
2014 (termine stabilito per la
generalità degli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi).
Il DL 101/2013 ha modificato
l’art.188 ter comma 1, sopprimendo le parole “Sono tenuti ad aderire al sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. A): […] f) gli enti e le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto
navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti
relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o
ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.” Le sezioni
del Manuale operativo relative a tutti i soggetti ora esclusi non trovano
applicazione. A chi spetta la compilazione della scheda movimentazione relativa
a questi operatori?
La legge di conversione n.
125/2013 ha reinserito la fattispecie relativa al trasporto intermodale, al comma
1 dell’art. 11 del d.l. 101/2013: "1. […] Sono altresì tenuti ad aderire
al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati
i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale”.
I raccomandatari marittimi
delegati da armatore o noleggiatore che intervengono nel trasporto navale sono
comunque ricompresi nella nozione di trasporto a titolo professionale. Armatori
e
noleggiatori che effettuano il
trasporto e che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno
delegare per effettuare gli adempimenti SISTRI.
Come annotato nel Manuale
operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce
giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta
dalla procedura i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il
trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai trasportatori
non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello
stato ospitante. Quale procedura deve essere applicata al vettore estero che
effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in Italia?
Il vettore estero che effettua
operazioni di cabotaggio in Italia segue le procedure applicate dal Sistri. Il
vettore estero che effettua trasporti transfrontalieri in partenza dall’Italia
segue altresì le procedure SISTRI.
I vettori che effettuano
trasporti transfrontalieri dall’estero verso l’Italia o che attraversano il
territorio italiano non sono
soggetti al SISTRI (la tracciabilità è assicurata dal Regolamento n.
1013/2006).
Soggetti che gestiscono veicoli
fuori uso sono soggetti a Sistri dal 1 ottobre come nuovi produttori?
Si. I soggetti che gestiscono
veicoli fuori uso sono tenuti ad aderire al SISTRI dal 1 ottobre 2013, come
recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l’attività che
svolgono.
Un produttore iniziale di rifiuti
che in alcune unità locali svolge anche attività secondarie di gestione di
propri rifiuti pericolosi (attività asservita alla produzione) deve utilizzare
il SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013? In caso affermativo, l’applicazione del
SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento?
Si, si tratta infatti di gestore
prima ancora che produttore. La risposta al quesito discende dalla
rilevanza, quale criterio
distintivo ai fini dell’obbligo di adesione al SISTRI, della natura soggettiva
e quindi dell’attività astrattamente esercitabile dall’operatore (anziché della
natura
dell’attività svolta in concreto
pro-tempore). Resta inteso che l’applicazione del SISTRI attraverso la compilazione
delle schede riguarderà in questa fase solo le attività di gestione.
Le procedure di gestione interna
dei rifiuti, non previste dalla normativa Sistri, ma riportate nel Manuale operativo
al capitolo 7.3, non possono essere rese operative senza un chiarimento.
Attualmente gli impianti tracciano i movimenti interni sulla base delle diversificate
prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di specifiche procedure
di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili con quanto previsto
dal citato capitolo del Manuale. Queste prescrizioni vengono assolte attraverso
la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3 del Manuale?
L’applicazione del par. 7.3. del
Manuale è stata sospesa, come indicato nella Circolare n. 1 pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero.
Quali sono i riferimenti
normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli
obblighi per il soggetto intermediario, nell’utilizzo di Sistri?
L’intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore?
Quale responsabilità ricade sull’intermediario nel caso non venisse coinvolto
nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore?
La procedure dovranno essere
riviste alla luce della nuova normativa.
Considerato che il DL 101/2013
crea un’interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal 1°
ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di
disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura,
indicata al comma 4bis dell’art. 18 del DM 52/2011 a tutte le movimentazioni
dal 1° ottobre?
No, in quanto l’applicazione
generalizzata dell’art. 18, comma 4-bis, del d.m. 52/2011 (in sintesi: intendano
avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per effettuare gli
adempimenti SISTRI.
Come annotato nel Manuale
operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce
giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta
dalla procedura i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il
trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai
trasportatori non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori
stabiliti nello stato ospitante. Quale procedura deve essere applicata al
vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in
Italia?
Il vettore estero che effettua
operazioni di cabotaggio in Italia segue le procedure applicate dal Sistri.
Il vettore estero che effettua
trasporti transfrontalieri in partenza dall’Italia segue altresì le procedure
SISTRI.
I vettori che effettuano trasporti
transfrontalieri dall’estero verso l’Italia o che attraversano il
territorio italiano non sono
soggetti al SISTRI (la tracciabilità è assicurata dal Regolamento n.
1013/2006).
Soggetti che gestiscono veicoli
fuori uso sono soggetti a Sistri dal 1 ottobre come nuovi produttori?
Si. I soggetti che gestiscono
veicoli fuori uso sono tenuti ad aderire al SISTRI dal 1 ottobre 2013, come
recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l’attività che
svolgono.
Un produttore iniziale di rifiuti
che in alcune unità locali svolge anche attività secondarie di gestione di
propri rifiuti pericolosi (attività asservita alla produzione) deve utilizzare
il SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013? In caso affermativo, l’applicazione del
SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento?
Si, si tratta infatti di gestore
prima ancora che produttore. La risposta al quesito discende dalla
rilevanza, quale criterio
distintivo ai fini dell’obbligo di adesione al SISTRI, della natura soggettiva
e quindi dell’attività astrattamente esercitabile dall’operatore (anziché della
natura
dell’attività svolta in concreto
pro-tempore). Resta inteso che l’applicazione del SISTRI attraverso la compilazione
delle schede riguarderà in questa fase solo le attività di gestione.
Le procedure di gestione interna
dei rifiuti, non previste dalla normativa Sistri, ma riportate nel Manuale operativo
al capitolo7.3, non possono essere rese operative senza un chiarimento.
Attualmente gli impianti tracciano i movimenti interni sulla base delle
diversificate prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di
specifiche procedure di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili
con quanto previsto dal citato capitolo del Manuale. Queste prescrizioni
vengono assolte attraverso la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3
del Manuale?
L’applicazione del par. 7.3. del
Manuale è stata sospesa, come indicato nella Circolare n. 1 pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero.
Quali sono i riferimenti
normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli
obblighi per il soggetto intermediario, nell’utilizzo di Sistri?
L’intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore?
Quale responsabilità ricade sull’intermediario nel caso non venisse coinvolto
nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore?
La procedure dovranno essere
riviste alla luce della nuova normativa.
Considerato che il DL 101/2013
crea un’interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal
1° ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di
disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura,
indicata al comma 4bis dell’art. 18 del DM 52/2011 a tutte le movimentazioni
dal 1° ottobre?
No, in quanto l’applicazione
generalizzata dell’art. 18, comma 4-bis, del d.m. 52/2011 (in sintesi:
itinerario non vincolante, elenco dei soggetti che conferiscono non rigido,
termine di 48 ore per la compilazione delle schede) risulta giustificata soltanto
dalle particolari caratteristiche della micro raccolta.
Come si può sostituire un set di
dispositivi Usb con un unico dispositivo per tutte le attività svolte nella medesima
unità locale? La normativa non lo consente ma il manuale si.
La normativa individua i casi in
cui in fase di iscrizione può essere richiesto un dispositivo unico
(All. IA DM 52/2011) Operativamente,
tale richiesta può essere evasa avvalendosi del servizio di Contact Center richiedendo
l’accorpamento dei dispositivi USB afferenti alla stessa unità locale (sono
esclusi i dispositivi relativi alla categorie di trasporto).
Alternativamente è possibile,
utilizzando l’applicazione Gestione Azienda (nello specifico la funzione
denominata “Richiesta accorpamento dispositivo USB”), accorpare un set di
dispositivi
con le rispettive attività,
all’interno di un unico dispositivo. L’applicazione è raggiungibile utilizzando
il dispositivo USB assegnato e selezionando il collegamento “Gestione Azienda” nel
menù principale.
La copia della scheda Sistri
prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1°
ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi
(che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)?
In caso di risposta affermativa,
la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere
alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori
non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell’accettazione
telematica del rifiuto di cui all’art. 20 del dm 52/2011)?
Durante il periodo di moratoria
del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda non
sostituisce il formulario.
Nel caso in cui il
trasportatore/gestore/intermediario, ecc. di rifiuti pericolosi non sia in grado
di operare nel sistema Sistri (per problemi tecnici o per inadempienza), il
produttore iniziale si libera di ogni responsabilità consegnando i formulari
cartacei e compiendo le ordinarie registrazioni?
Si, fino alla cessazione del
periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI.
Le tempistiche di riallineamento
dei dati a sistema erano state individuate con l’art. 2 del DM 20 marzo 2013 ed
erano state fissate in base all’avvio dell’operatività del SISTRI (definito
dall’art. 1 dello stesso decreto).
Dato che l’art. 1 è stato
abrogato dal DL 101/2013 e l’art. 2 non è stato modificato (nonostante i
riferimenti all’art. 1) sarebbe utile capire entro quale data debbano essere
effettuate le verifiche di allineamento dei dati per i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi per i quali l’avvio dell’operatività è fissata al 3/3/14.
L’allineamento dei dati è
propedeutico al corretto utilizzo del sistema; di conseguenza dovrebbe essere
ultimato prima dell’avvio operativo per ciascuna categoria di appartenenza. Si
provvederà tempestivamente ad adeguare il d.m. 52/2011 alle modifiche
legislative.
Il produttore che conferisce i
propri rifiuti pericolosi a un trasportatore, deve verificarne il rispetto alla
normativa Sistri? Se sì, in che modo?
No. E’ soltanto tenuto a
conservare la copia stampata della scheda SISTRI – Area Movimentazione, che gli
trasmette il gestore e che attesta l’assolvimento dell’obbligo, oppure (in caso
di disfunzione) a segnalare che la scheda non gli è pervenuta.
Fonte: SISTRI.
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