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"Cassazione: Fanghi di cemento rifiuti e non sottoprodotti"
fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente
20/11/2013 - La
Corte di Cassazione con la
sentenza n. 42338
depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2013 ha affermato che i residui
derivanti dal lavaggio delle betoniere, come la breccia o il sabbione
di cemento, non rientrano nella nozione di sottoprodotto ai sensi dell’
art. 184 bis del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), e quindi devono essere trattati come rifiuti.
Nella sentenza, i giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che nel citato articolo 184-bis viene precisato che affinché una sostanza possa essere considerata come sottoprodotto, è necessario, tra l’altro, che la stessa:
Nella sentenza, i giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che nel citato articolo 184-bis viene precisato che affinché una sostanza possa essere considerata come sottoprodotto, è necessario, tra l’altro, che la stessa:
- “possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente”;
- “sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione”.
A parere dei giudici, i residui derivanti dal lavaggio delle betoniere
(la breccia o il sabbione di cemento) non hanno rispettano nessuna delle
due precedenti condizioni queste condizioni perché per la loro
eventuale utilizzazione sarebbe, comunque, necessaria l’esecuzione di un
trattamento preventivo consistente nella pulitura per eliminare i
residui di cemento e dall’altro non si tratterebbe di sostanze originate
da un processo produttivo.
A cura di
Gabriele Bivona
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