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"Rischio chimico e MoVaRisCh: come individuare l’indice di pericolo"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
28/11/2013 - I continui
aggiornamenti prodotti da Regione
Toscana, Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia del documento di
presentazione del Modello di Valutazione
del Rischio Chimico, denominato con l’acronimo " MoVaRisCh", ci permettono non solo di far conoscere
sempre di più il modello, ma di approfondirne ogni volta qualche singolo
aspetto. Ricordiamo che il modello è stato approvato nel 2003 e successivamente
aggiornato, in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94,
ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte dal Coordinamento
Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
Stiamo parlando dell’
aggiornamento del 4 settembre 2013 –
ancora in versione “bozza e pubblicato sul sito dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – del documento “
Modello di valutazione del rischio da
agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese
(Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08)”.
Ricordiamo innanzitutto che con
il "MoVaRisCh" è possibile una modalità di analisi che attraverso un
percorso informatico semplice consenta
di “effettuare la valutazione
del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto
dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08”. Il modello deve essere inteso come un
percorso di "facilitazione"
che “rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici
pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute
in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08”. Un percorso
che permette, almeno in questa fase, di non accedere “a valutazioni con
misurazione dell’agente chimico”.
Con riferimento all’
algoritmo del modello, algoritmo già
presentato in un precedente
articolo di PuntoSicuro (il rischio R per le valutazioni del rischio
“derivanti dall’esposizione ad agenti chimici
pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E”), ci
soffermiamo oggi sull’
identificazione
dell’indice di pericolosità P.
Innanzitutto il documento
sottolinea che in presenza di rischio chimico per la salute, “le
misure generali di tutela di cui
all’art.15 D.Lgs. 81/08 e di cui all’Allegato IV D.Lgs. 81/08 Punti 2.
(Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni,
Tubazioni, Serbatoi, Recipienti,
Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) debbano in ogni caso
sempre essere rigorosamente osservate, ovviamente assieme alle misure
successivamente individuate in maniera mirata dall’articolo 224 comma 1 del
D.Lgs. 81/08, e cioè:
a) la progettazione e
l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) la fornitura di attrezzature
idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) la riduzione al minimo del
numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) la riduzione al minimo della
durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) le misure igieniche adeguate;
f) la riduzione al minimo della
quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità
della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei
rifiuti che contengono detti agenti chimici”.
RTM
Ne consegue che il Titolo IX Capo
I D.Lgs. 81/08 “non può in alcun modo provocare un’attenuazione delle misure
generali di tutela dei lavoratori durante il lavoro, né prescindere
dall’applicazione della Normativa previgente e pertanto le misure di
prevenzione e protezione di carattere generale richiamate sopra devono essere
applicate ancor prima di valutare il rischio da agenti chimici. In altre parole
qualsiasi modello/algoritmo applicato
per la valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall’attuazione
preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei
lavoratori”.
E si ribadisce, inoltre, che “nel
caso del rischio da agenti chimici, la tutela della salute dei lavoratori
dall’esposizione ad agenti chimici è sempre più legata alla ricerca ed allo
sviluppo di
prodotti meno pericolosi
per prevenire, ridurre ed eliminare, per quanto possibile, il pericolo in via
prioritaria alla fonte”. E non dimentichiamo che “anche nell’uso degli agenti
cancerogeni e/o mutageni, in cui ovviamente non si applica il concetto di
RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE ed in presenza di rischio da agenti chimici
pericolosi per la salute dei lavoratori esposti al di sopra della soglia del
RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE, la possibile sostituzione è una misura di
tutela cogente, la cui inosservanza (artt. 225 commi 1. e 235 D.Lgs. 81/08)
rappresenta un’inadempienza sanzionata”.
Confermato la
priorità delle misure di prevenzione e
protezione di carattere generale rispetto all’adozione di qualsiasi
modello/algoritmo di valutazione dei rischi, per poter compiere in maniera
approfondita “tale processo di valutazione del rischio per la salute dei
lavoratori senza effettuare misurazioni dell’agente o degli agenti chimici
presenti nel processo produttivo è fondamentale effettuare il percorso che
prevede di
individuare la pericolosità
intrinseca degli agenti chimici che vengono impiegati, in funzione delle
modalità e delle quantità dell’agente chimico che viene impiegato e, di
conseguenza consumato nel ciclo produttivo, e dei tempi d’esposizione di ogni
singolo lavoratore. In questo modo sarà possibile valutare il rischio chimico
per ogni lavoratore in relazione alle sue specifiche mansioni, le quali devono
essere individuate con precisione dal datore di lavoro e rese note allo stesso
lavoratore”.
La metodologia proposta, che vi
invitiamo a visionare integralmente, deve essere in grado di “valutare il
rischio chimico in relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei
lavoratori e cioè sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche
intrinseche a breve, a medio e a lungo termine degli agenti chimici pericolosi
impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro in funzione dell’esposizione
dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà dalle quantità dell’agente
chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e dalla frequenza
dell’esposizione”.
Si propone un
metodo indicizzato che vuole essere uno
strumento, il più semplice possibile, “in cui le proprietà tossicologiche degli
agenti chimici presenti nelle attività produttive vengono valutate e studiate
al fine di attribuire ad ogni proprietà, singola o combinata, una graduazione
del pericolo e di conseguenza un punteggio espresso in numeri da 1 a 10 (score)
che rappresentano il pericolo P. In altre parole l’indice di pericolo P ha
l’obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute di un agente
chimico”. Ricordando che fra le proprietà tossicologiche valutate “non vi sono
le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate
esclusivamente nel Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08; infatti, giuridicamente, per
gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del
rischio al di sotto della quale il rischio risulta IRRILEVANTE PER LA SALUTE”.
In definitiva il
metodo per l’individuazione di un indice di
pericolo P “si basa sul significato delle disposizioni relative alla
classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I
del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni”. I pericoli
intrinseci delle sostanze e delle miscele pericolose sono in particolare
segnalati in indicazioni di pericolo tipo (
Frasi
o Codici di indicazione di pericolo H) riportate nell’etichettatura di
pericolo e nella scheda dati di
sicurezza.
E mediante l’assegnazione di un
“valore alla frase di pericolo (Frase H) attribuito alla proprietà più
pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile
avere a disposizione un
indice numerico
(score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato”
Concludiamo ricordando che il
modello può essere applicato alle
esposizione
di agenti chimici pericolosi che derivano da un’attività lavorativa, ma in
tal caso “occorre una grande cautela nel utilizzare l’algoritmo sia per la
scelta del punteggio P sia nel calcolo dell’esposizione E, inoltre bisogna
anche tenere in considerazione che non sempre il modello può essere specifico
per tutte le attività in cui si possono sviluppare agenti chimici”.
E in particolare,
“nell’applicazione del modello per poter scegliere il punteggio P è
assolutamente importante conoscere se l’entità dello sviluppo degli inquinanti
dall’attività lavorativa sia elevato o basso e quale classificazione possa
essere attribuita agli agenti chimici che si sviluppano”. Ad esempio in linea
generale “le saldatura
ad arco sono attività lavorative ad elevata emissione, mentre la saldatura
TIG o alcuni tipi di saldobrasatura possono essere considerati a bassa
emissione, invece nel caso delle materie plastiche risulta molto importante
valutare la temperatura operativa a cui queste sono sottoposte durante la
lavorazione”.
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi
per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs
81/08)”, versione definitiva aggiornata al 9 ottobre 2008 (formato PDF, 311
kB).
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi
per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs
81/08)”, versione in bozza aggiornata al 4 settembre 2013 (formato PDF, 236
kB).
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