News
"I quesiti sul decreto 81: gli obblighi delle Associazioni Sportive"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/12/2013 - Sulla sicurezza dei soggetti che operano
presso le associazioni sportive dilettantistiche alla luce delle modifiche
apportate dalla Legge 98/2013. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Quali sono, alla luce delle modifiche apportate al D.
Lgs. n. 81/2013 dalla legge n. 98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013, gli
obblighi dei Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) nei
confronti dei collaboratori con contratto sportivo che prestano la loro
attività lavorativa presso la sede dell’associazione?
Risposta
Le associazioni
sportive dilettantistiche sono state prese in considerazione con le ultime
modifiche apportate al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. dalla legge 9/8/2013 n.
98 che ha convertito il D. L. n. 69/2013. Il comma 12 bis dell’articolo 3 dello
stesso decreto legislativo, infatti, relativo al campo di applicazione e che
già recitava:
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n.
266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le
disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con
accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio
civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui
al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a
fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad
adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre
attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”
è stato riscritto dalla legge n. 98/2013 così come di
seguito indicato:
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio
civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a
titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,
e all’articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i
soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere
individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove
uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito
di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al
soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti
nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare
le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si
svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.
(…)
La risposta
completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1235 volte.
Pubblicità