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"D.Lgs. 81/2008: il rischio chimico e la valutazione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
16/12/2013 - Il
rischio chimico è sicuramente uno dei
rischi più diffusi nel mondo del lavoro e nei nostri ambienti di vita e studio.
Un rischio di cui è necessario essere consapevoli, anche in riferimento, almeno
per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
alla normativa vigente: il Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In relazione alla salute e
sicurezza degli studenti e del personale nelle scuole secondarie di II grado della
provincia di Trieste, sul sito dell’ Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” è stato pubblicato
un intervento, curato dall’Ing. Renzo Simoni e dall’A.S. Giorgia Tranquilli ( ASS 1 Triestina), dal titolo “
Il rischio chimico”.
L’intervento fa il punto generale
del rischio elencando ad esempio i fattori di rischio e presentando il D.Lgs.
81/2008, a partire dall’articolo 15 che contiene le misure generali di tutela.
Arriva poi nello specifico del
Titolo IX
(Sostanze pericolose) e del Capo I (Protezione da agenti chimici).
Gli autori indicano che “questo
Titolo tratta di un fattore di rischio che non è circoscritto alle sole
industrie chimiche o ai soli ambienti di lavoro ma è praticamente ubiquitario”.
Ad esempio il “
registro CAS - Chemical Abstract
Service (il registro americano delle sostanze chimiche) comprende oltre 17
milioni di sostanze (individui chimici: elementi o composti) e si incrementa al
ritmo di qualche centinaia di migliaia di nuovi ingressi all’anno (naturalmente
non tutte le sostanze catalogate hanno significato commerciale). Nel
registro europeo EINEX risultavano
censite a fine 2000 oltre 102.000 sostanze di uso commerciale, delle quali tra
le 10.000 e le 20.000 prodotte in quantità significative”.
E si ricorda che “la grande
industria produce sostanze che raramente vengono usate tal quali, mentre
nell’uso pratico si usano preparati, cioè miscele intenzionali di due o più
sostanze per ottenere un
prodotto
chimico di date caratteristiche: i preparati sono quindi di grande
interesse pratico”.
Da questi dati emerge:
- il “numero enorme di prodotti e
numero enorme di utilizzatori”;
- l’estrema “diffusione del rischio
chimico”;
- la presenza di “problemi di
regolamentazione della produzione, deposito e trasporto dei prodotti chimici,
della loro immissione sul mercato, di limitazioni d’uso per sostanze già
testate come pericolose, e problemi di gestione del rischio chimico in ambiente
di lavoro e delle interferenze con la salute della popolazione e con
l’ambiente”.
In questo senso a livello europeo
si è posta “l’esigenza di armonizzare le leggi dei singoli Stati, a partire
proprio dalla immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi”, in
particolare per:
- “consentire la libera
circolazione delle merci, realizzando un’unica regolamentazione, un unico
sistema di classificazione, un’unica etichettatura (per questo si parla di
normativa di prodotto);
- obbligare i produttori e tutti
coloro che immettono sul mercato un prodotto a valutarne preventivamente la
pericolosità, a classificarlo e a etichettarlo;
- informare tutti gli
utilizzatori sui rischi e sulle precauzioni, mediante appositi strumenti di
comunicazione del rischio (le etichette - strumento immediato per la
popolazione e i lavoratori - e le schede di sicurezza
- strumento più articolato a disposizione soprattutto dei datori di lavoro e
degli utilizzatori professionali cioè di chi ha responsabilità verso lavoratori
dipendenti e verso l’ambiente)”.
In questo senso l’intervento si
sofferma ampiamente sull’etichettatura, sulle schede di sicurezza, anche con
riferimento alla normativa europea più recente, come il Regolamento n.
1272/2008 ( Regolamento
CLP).
Torniamo tuttavia al Titolo IX
del D.Lgs. 81/2008 e alle
definizioni
contenute all’articolo 222:
(...)
a) agenti chimici: tutti gli
elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati
come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai
criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto
Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati
come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.
65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri
di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono
esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non
essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di
loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici
cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la
presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati
agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento,
compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o
l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività
lavorativa;
(...) |
Veniamo infine alla
valutazione dei rischi (art. 223).
1.Nella valutazione di cui
all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà
pericolose;
b) le informazioni sulla salute
e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite
la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la
durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene
svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle
sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di
esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco
è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le
conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
(...) |
Nella valutazione (“sempre
scritta!!”), il datore di lavoro indica inoltre “le misure che sono state
adottate. Nella valutazione devono essere incluse le attività, ivi compresa la
manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione
o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche. Se
l’attività comporta esposizione a più agenti
chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta
la combinazione di tutti detti agenti”.
Si sottolinea che il
responsabile dell’immissione sul mercato di
agenti chimici pericolosi “è tenuto a fornire al datore di lavoro
acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione
del rischio”.
Si segnala inoltre che la valutazione
del rischio “può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei
rischi connessi con gli agenti pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”. E nel caso di un’attività
nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, “la valutazione
dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione
sono predisposte preventivamente. L’attività comincia solo dopo che si sia
proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle
misure di prevenzione”.
Rimandandovi ad una lettura
integrale dell’intervento, che si sofferma anche su altri temi (prevenzione,
emergenze, formazione, sorveglianza sanitaria, ...), concludiamo questa breve
presentazione ricordando che il datore di lavoro “aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità”.
“ Il rischio chimico”, documento a cura dell’Ing. Renzo
Simoni e dell’A.S. Giorgia Tranquilli - ASS 1 Triestina (formato PPT, 2.94 MB).
Tiziano Menduto
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