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"D.Lgs. 81/2008: il rischio chimico e la valutazione dei rischi"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

16/12/2013 - Il rischio chimico è sicuramente uno dei rischi più diffusi nel mondo del lavoro e nei nostri ambienti di vita e studio. Un rischio di cui è necessario essere consapevoli, anche in riferimento, almeno per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla normativa vigente: il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
In relazione alla salute e sicurezza degli studenti e del personale nelle scuole secondarie di II grado della provincia di Trieste, sul sito dell’ Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” è stato pubblicato un intervento, curato dall’Ing. Renzo Simoni e dall’A.S. Giorgia Tranquilli ( ASS 1 Triestina), dal titolo “ Il rischio chimico”.
 
L’intervento fa il punto generale del rischio elencando ad esempio i fattori di rischio e presentando il D.Lgs. 81/2008, a partire dall’articolo 15 che contiene le misure generali di tutela. Arriva poi nello specifico del Titolo IX (Sostanze pericolose) e del Capo I (Protezione da agenti chimici).
 
Gli autori indicano che “questo Titolo tratta di un fattore di rischio che non è circoscritto alle sole industrie chimiche o ai soli ambienti di lavoro ma è praticamente ubiquitario”.
Ad esempio il “ registro CAS - Chemical Abstract Service (il registro americano delle sostanze chimiche) comprende oltre 17 milioni di sostanze (individui chimici: elementi o composti) e si incrementa al ritmo di qualche centinaia di migliaia di nuovi ingressi all’anno (naturalmente non tutte le sostanze catalogate hanno significato commerciale). Nel registro europeo EINEX risultavano censite a fine 2000 oltre 102.000 sostanze di uso commerciale, delle quali tra le 10.000 e le 20.000 prodotte in quantità significative”.
E si ricorda che “la grande industria produce sostanze che raramente vengono usate tal quali, mentre nell’uso pratico si usano preparati, cioè miscele intenzionali di due o più sostanze per ottenere un prodotto chimico di date caratteristiche: i preparati sono quindi di grande interesse pratico”.

Da questi dati emerge:
- il “numero enorme di prodotti e numero enorme di utilizzatori”;
- l’estrema “diffusione del rischio chimico”;
- la presenza di “problemi di regolamentazione della produzione, deposito e trasporto dei prodotti chimici, della loro immissione sul mercato, di limitazioni d’uso per sostanze già testate come pericolose, e problemi di gestione del rischio chimico in ambiente di lavoro e delle interferenze con la salute della popolazione e con l’ambiente”.
In questo senso a livello europeo si è posta “l’esigenza di armonizzare le leggi dei singoli Stati, a partire proprio dalla immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi”, in particolare per:
- “consentire la libera circolazione delle merci, realizzando un’unica regolamentazione, un unico sistema di classificazione, un’unica etichettatura (per questo si parla di normativa di prodotto);
- obbligare i produttori e tutti coloro che immettono sul mercato un prodotto a valutarne preventivamente la pericolosità, a classificarlo e a etichettarlo;
- informare tutti gli utilizzatori sui rischi e sulle precauzioni, mediante appositi strumenti di comunicazione del rischio (le etichette - strumento immediato per la popolazione e i lavoratori - e le schede di sicurezza - strumento più articolato a disposizione soprattutto dei datori di lavoro e degli utilizzatori professionali cioè di chi ha responsabilità verso lavoratori dipendenti e verso l’ambiente)”.
In questo senso l’intervento si sofferma ampiamente sull’etichettatura, sulle schede di sicurezza, anche con riferimento alla normativa europea più recente, come il Regolamento n. 1272/2008 ( Regolamento CLP).
 
Torniamo tuttavia al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 e alle definizioni contenute all’articolo 222:
 
(...)
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
(...)
 
Veniamo infine alla valutazione dei rischi (art. 223).
 
1.Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
(...)
 
Nella valutazione (“sempre scritta!!”), il datore di lavoro indica inoltre “le misure che sono state adottate. Nella valutazione devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche. Se l’attività comporta esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti detti agenti”.
 
Si sottolinea che il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi “è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio”.
 
Si segnala inoltre che la valutazione del rischio “può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”. E nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, “la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. L’attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione”.
 
Rimandandovi ad una lettura integrale dell’intervento, che si sofferma anche su altri temi (prevenzione, emergenze, formazione, sorveglianza sanitaria, ...), concludiamo questa breve presentazione ricordando che il datore di lavoro “aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità”.
 
 
Il rischio chimico”, documento a cura dell’Ing. Renzo Simoni e dell’A.S. Giorgia Tranquilli - ASS 1 Triestina (formato PPT, 2.94 MB).
 
 
Tiziano Menduto

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