"Prossima una scadenza che riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP esonerati ex art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994."
fonte www.porreca.it / Normativa
“ Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo”
in base al quale quindi gli stessi
datori di lavoro RSPP hanno continuato ad essere esonerati dal
frequentare i corsi di formazione fermo restando comunque l’obbligo da
parte degli stessi di aggiornarsi con le nuove modalità indicate nel
punto 7 dell’Accordo medesimo mediante la frequenza di corsi di
aggiornamento della durata di 6 ore per le aziende a basso rischio, di
10 ore per le aziende a medio rischio e di 14 ore per le aziende ad alto
rischio.
La periodicità per l’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP in
generale è stata fissata dall’Accordo in cinque anni a decorrere dalla
data di pubblicazione dell’Accordo stesso avvenuta l’11/1/2012 ma per
gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del D.
Lgs. n. 626/1994, però il primo termine entro il quale completare
l'aggiornamento è stato individuato, per l’evidente motivo che gli
stessi hanno usufruito dell’esonero dalla formazione di base, non in
cinque anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo come per gli altri
ma in due anni ragion per cui gli stessi sono tenuti appunto a
completare il loro aggiornamento entro il prossimo
10/1/2014.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1054 volte.