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"Prossima una scadenza che riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP esonerati ex art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994."

fonte www.porreca.it / Normativa

07/01/2014 -
Scade il 10/1/2014 il termine entro il quale i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP, e che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, sono tenuti, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ad aggiornarsi con le modalità indicate nel punto 7 del’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP raggiunto nell’ambito della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’aggiornamento dei suddetti datori di lavoro RSPP che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, sono stati presi in considerazione nei punti 9 e 7 del sopra citato Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Secondo quanto stabilito nel punto 9 di tale Accordo riguardante i crediti formativi infatti:

 “ Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione  di  cui  al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino  di  aver  svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una  formazione  con contenuti  conformi  all'articolo  3  del  D.M.  16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai  sensi  dell'articolo  95  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento  secondo  le  modalità indicate al punto 7 del presente accordo” 

in base al quale quindi gli stessi datori di lavoro RSPP hanno continuato ad essere esonerati dal frequentare i corsi di formazione fermo restando comunque l’obbligo da parte degli stessi di aggiornarsi con le nuove modalità indicate nel punto 7 dell’Accordo medesimo mediante la frequenza di corsi di aggiornamento della durata di 6 ore per le aziende a basso rischio, di 10 ore per le aziende a medio rischio e di 14 ore per le aziende ad alto rischio.

     La periodicità per l’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP in generale è stata fissata dall’Accordo in cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso avvenuta l’11/1/2012 ma per gli esonerati dalla frequenza dei  corsi  ai  sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, però il primo termine entro il quale completare l'aggiornamento è stato individuato, per l’evidente motivo che gli stessi hanno usufruito dell’esonero dalla formazione di base, non in cinque anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo come per gli altri ma in due anni ragion per cui gli stessi sono tenuti appunto a completare il loro aggiornamento entro il prossimo 10/1/2014.

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