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"Costruzione ed esercizio di Autorimesse: occorre deroga alla SCIA?"
fonte www.insic.it / Normativa
08/01/2014 - La
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (Area Prevenzione Incendi) con
nota 17223/2013 (in allegato alla notizia) ha risposto ad un quesito relativo alle
"Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili".
Il quesito verteva sul D.M. 1 febbraio 1986 e riguardava l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale alla SCIA per le autorimesse ricadenti nella cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto.
Secondo la Direzione Centrale, se vengono integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività di costruzione ed esercizio di autorimesse e simili, possano presentare direttamente la SCIA (di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011), corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga.
Il quesito verteva sul D.M. 1 febbraio 1986 e riguardava l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale alla SCIA per le autorimesse ricadenti nella cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto.
Secondo la Direzione Centrale, se vengono integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività di costruzione ed esercizio di autorimesse e simili, possano presentare direttamente la SCIA (di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011), corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga.
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