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"Chiarimenti sul differimento per l’abilitazione alle macchine agricole"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
16/01/2014 - PuntoSicuro si è già soffermato in passato sulle novità portate dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Infatti con il Decreto del Fare è cambiato il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’
abilitazione all’uso delle macchine agricole, prorogato al
22 marzo 2015.
Riportiamo interamente l’
articolo 45-bis come riportato nel
testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:
Art. 45 - bis Abilitazione
all’uso di macchine agricole
1. Al comma 5 dell’articolo 73
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica
abilitazione».
2. Il termine per l’entrata in
vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015. |
Tale differimento ha tuttavia
sollevato non poche perplessità e quesiti, anche perché l’ Accordo Stato Regioni
del 22 febbraio 2012 non parla di macchine
agricole.
A queste ed altre perplessità cerca
di dare risposta la
Circolare n. 45 del
24 dicembre 2013 con cui si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla
applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, con particolare riferimento al
concetto di attrezzature di lavoro,
utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è
differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione.
In particolare a seguito dei numerosi quesiti pervenuti al
Ministero in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012 e tenuto
conto delle precedenti circolari – la circolare
n. 12/2013 e la circolare n. 21/2013 - e del suddetto differimento dell'entrata in vigore dell'Accordo, con la nuova circolare “si ritiene
opportuno fornire i seguenti
chiarimenti
applicativi”:
-
attrezzature di lavoro per le
quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di
abilitazione: “il differimento al 22 marzo 2015 ‘
dell'obbligo dell'abilitazione all’uso delle
macchine agricole’ è
da intendersi riferito alle attrezzature di
lavoro individuate al punto 1. dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in
oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale” (al
punto 1. dell’Allegato A sono indicate tutte le attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: PLE, gru a torre,
carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento
terra, ...);
-
riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 (riconoscimento
della formazione pregressa)
dell'Accordo
22 febbraio 2012: “limitatamente alle sole ‘macchine agricole’ sono
riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015
e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere
a),
b) e
c) del punto 9.1 dell'Accordo 22
febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere
b) e
c) devono essere
integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22
febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015”;
-
possesso dell'esperienza
documentata di cui al punto 9.4 dell'accordo 22 febbraio 2012: “l'esperienza
documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo
2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22
febbraio 2012 deve essere effettuato
entro
5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13
marzo 2017”;
-
termine di validità della norma
transitoria di cui al punto 12 dell'accordo 22 febbraio 2012: “i lavoratori
che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole ‘
macchine agricole’ devono effettuare gli
specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data”.
Accordo del 22 febbraio 2012
(...)
12. Norma transitoria
12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente
accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata
in vigore del presente accordo.
(...) |
RTM
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