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"L’importanza della qualificazione tecnica del preposto"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
07/02/2014 -
Pubblichiamo alcuni estratti dal nuovo libro di Rolando Dubini, dal titolo “
Guida
alla sicurezza per il Preposto e il Dirigente - I contenuti della
formazione particolare aggiuntiva per il preposto e per il modulo
giuridico per il dirigente
”, pubblicato da Punto
Sicuro/Media Italia Media nel maggio del 2013. Ci soffermiamo oggi in
particolare sulla qualificazione tecnica del preposto.
Le norme di tutela della sicurezza del lavoratore, in
base alle quali si richiede che determinati lavori siano guidati da un capo
squadra o da un preposto, “
sono soddisfatte solo quando un lavoratore
dotato della necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale
incarico sia stato espressamente investito di un siffatto ruolo
, non essendo sufficiente che uno dei
lavoratori abbia una qualifica che in astratto lo abiliterebbe a svolgere
mansioni diverse da quelle alle quali è di solito addetto” (Cassazione
penale, sez. VI, 24 maggio 1977, Chezzi): qui il problema è a carico del
dirigente, che deve dimostrare di aver assegnato il compito di sovraintendere all'attività dei lavoratori
a persona competente e capace.
Nello stesso senso:
1) Cass. Pen. sez. IV, 10/3/1995, n. 4432:
all’imprenditore che abbia [provveduto a] nominare un preposto per sovraintendere determinate specifiche
operazioni [ad es. caposquadra, caporeparto], designando una persona capace ed
idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l'evento
dannoso che si sia verificato per inosservanza delle disposizioni che regolano
quelle specifiche operazioni;
2) Cass. Pen. sez. IV, 18/03/1986: in tema di
infortunio sul lavoro l’imprenditore non va esente da responsabilità penale
solo perché abbia delegato ad un capo cantiere l'apprestamento delle
disposizioni antinfortunistiche, dovendo comunque dimostrare che la persona
delegata sia qualificata e capace.
Chiarificatrice la sottolineatura della Cassazione
penale (sez. IV, 26 giugno 1996, n. 6468, Fera) laddove evidenzia l'esigenza,
normativamente imposta, di non porre a carico del preposto compiti spettanti
esclusivamente al datore di lavoro o al dirigente che lo rappresenta: “
il capo-squadra [quale preposto, n.d.r.], ha
mansioni normalmente limitate alla
sorveglianza
sull'andamento dell'attività lavorativa, ha solamente il dovere di
vigilare a che i lavoratori osservino le
misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si
comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri, con la
conseguenza che una
responsabilità del preposto
è inconcepibile allorché l'infortunio sia dipeso, non da
omessa e insufficiente vigilanza nel senso suddetto, ma dalla mancanza degli
strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui
predisposizione e attuazione spetta al datore di lavoro o al soggetto
specificamente competente cui quest'ultimo abbia conferito apposita ed espressa
delega”.
Questa sentenza mette in giusta evidenza la
ripartizione funzionale, normativamente
prevista, dei compiti prevenzionistici tra datore di lavoro, dirigente e preposto, e la non intercambiabilità
dei compiti, che restano ognuno in capo al destinatario previsto dalla norma,
in via generale e non derogabile, a meno che intervenga uno strumento
specifico, ed esplicito, quale quello della delega.
La Cass. Pen. 21 dicembre 1995 n. 3483, aveva a suo
tempo sottolineato che “
secondo la
giurisprudenza anche delle sezioni civili di questa suprema corte (cfr. tra le
altre, sez: lavoro, 29 marzo 1995, n. 3738), le finalità di tutela della
sicurezza del lavoro, in considerazione delle quali si richiede che determinati
lavori siano eseguiti sotto la direzione o la sovrintendenza di dirigenti o
preposti, sono soddisfatte solo quando un soggetto, dotato dei
necessari requisiti per lo svolgimento
dell’incarico, sia espressamente investito di un siffatto ruolo e della conseguente
responsabilità, non essendo sufficiente l’avere affidato alla prudente
discrezione di operai, sia pure esperti, l’applicazione di cautele e
provvidenze prescritte a tutela degli stessi operai ed essendo, a maggior
ragione, escluso che detto incarico possa essere attribuito al medesimo
lavoratore direttamente impegnato nelle operazioni della cui sicurezza si
tratta”. Ovvero nessuno può essere preposto di se stesso.
Infine (Cass, Sez. IV, Sent. 40939 del 5/12/2002) “
in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità
di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a
quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche
di fatto,
poteri di sovraordinazione
sugli altri dipendenti operanti in un determinato
settore. Ne consegue che, nel caso in cui al dipendente è attribuito
esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti
o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della
posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti”.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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