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"RSPP: compiti e responsabilità alla luce delle novità normative"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

11/02/2014 - Spesso i  Working Papers - brevi saggi  sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro prodotti da   Olympus - affrontano i ruoli e gli obblighi assegnati ai vari attori della sicurezza aziendale con riferimento all’evoluzione e alle novità nella normativa.

Alcune utili riflessioni sul ruolo e sugli obblighi del  servizio di prevenzione e protezione dai rischi, li possiamo ad esempio trovare nel Working Paper 30/2014  – inserito nel sito di Olympus l’8 gennaio 2014 - dal titolo “ L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’  Università di Urbino “Carlo Bo”.

Il saggio analizza le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche) riguardanti l’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione (RSPP, medico competente, gestione delle emergenze, ...) evidenziando elementi di continuità e discontinuità rispetto alla normativa pregressa, criticità presenti e possibili soluzioni interpretative.
 
Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) l’autrice sottolinea che nella “prospettiva della prevenzione di tipo organizzativo” fatta propria dal D.Lgs. 81/2008, in cui si enfatizza “la dimensione dell’organizzazione nella programmazione e nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro”, non poteva che risultare “confermata la centralità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
 
In merito all’opzione, già operata dal d.lgs. 626/94 e confermata nel testo originario dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, fra l’organizzazione del SPP all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva e l’incarico affidato a persone o servizi esterni, vengono sottolineate le novità introdotte dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
Nel testo risultante a seguito delle modifiche l’art. 31, comma 1, richiede che il datore di lavoro organizzi il SPP “ prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva: “si è così inteso rispondere alla procedura d’infrazione aperta contro l’Italia il 26 giugno 2013, con la quale la Commissione ha richiamato il nostro Paese ad un più corretto recepimento della Direttiva n. 89/391/Cee circa l’ordine di preferenza, posto dal suo art. 7, par. 3, nella scelta fra servizio interno ed esterno. V’è, peraltro, da dubitare dell’adeguatezza dell’operazione legislativa compiuta, non solo perché essa potrebbe risultare non del tutto idonea ad attuare la menzionata Direttiva sotto il profilo contestato, ma anche perché l’interpretazione dell’avverbio ‘ prioritariamente’ rischia di aprire un notevole contenzioso, gravando d’ora in poi sul datore di lavoro l’onere, in caso di ispezioni, di giustificare la decisione di ricorrere a servizi esterni”.
 
Il documento si sofferma anche sul fatto che “sebbene l’attuale art. 31, a differenza del previgente art. 8, comma 2, d.lgs. n. 626/1994, non lo affermi esplicitamente, nell’obbligo di organizzazione del servizio rientra evidentemente quello di nomina di addetti e responsabile”.
E d’altra parte, “di designazione del RSPP – il cui nominativo, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. e, deve essere ora indicato nel documento di valutazione dei rischi e comunicato ai lavoratori, unitamente a quello degli addetti, in virtù dell’art. 36, comma 1, lett. d – parla espressamente l’art. 17, comma 1, lett. b, norma che conferma l’indelegabilità dell’obbligo, a testimonianza del rapporto fiduciario sotteso alla designazione in parola”.
 
Un altro tema affrontato è relativo al’ SPP unico.
 
Infatti il legislatore del 2008 “ammette l’istituzione, in presenza di aziende con più unità produttive, di un unico SPP (art. 31, comma 8), così facendo luce anche sul significato da attribuire al menzionato art. 31, comma 1, evidentemente da intendersi nel senso che al datore è consentito scegliere se organizzare il SPP a livello di singola unità produttiva o, specie nei casi di difficile valutazione dell’autonomia finanziaria e tecnico funzionale della stessa, di azienda. Analoga possibilità è riconosciuta nell’ipotesi dei ‘gruppi di imprese’, in rapporto alla quale va rilevata l’assenza, nel d.lgs. n. 81/2008, di qualsivoglia definizione, sembrando peraltro ragionevole ritenere che la nozione in questione possa riferirsi alle società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.”.
E l’art. 31, comma 8, “continua affermando che i datori di lavoro possono rivolgersi alla struttura unitaria per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. Per vero, tale precisazione appare tutt’altro che chiara, tanto che, secondo un’opinione, essa lascerebbe pensare alla necessità di organizzare in ogni caso un SPP per ogni unità produttiva o impresa del gruppo”. Attraverso tale linea interpretativa si è giunti alla conclusione “giusta la quale i datori di lavoro delle singole unità produttive o imprese, anziché procedere direttamente, secondo i principi generali, alla designazione del RSPP ed alla costituzione del servizio a livello locale, possono rivolgersi, per ricevere assistenza in relazione a tali adempimenti, alla struttura centralizzata, a cui, pertanto, sarebbe da riconoscere una posizione sovraordinata rispetto ai servizi periferici, oltre che funzioni di impulso e coordinamento dei medesimi in ordine alle politiche di sicurezza aziendale”.
Tuttavia tale interpretazione, continua l’autrice, “non convince del tutto” e alla norma parrebbe sottesa “una finalità di semplificazione che mal si concilia con la duplicazione di servizi (in sede centralizzata e locale), e connessi responsabili”.
 
Rimandando alla lettura integrale del Working Paper, che si sofferma anche sullo svolgimento del datore di lavoro in prima persona dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e sui compiti, capacità e requisiti professionali di addetti e responsabili, concludiamo con qualche breve cenno alle responsabilità del RSPP.
 
Come affermato dalla giurisprudenza, il responsabile del servizio, al pari dei suoi componenti, è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di poteri decisionali ( Cass. pen., 25 marzo 2010, n. 11582) una sorta di consulente…ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda (“ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico”) vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere (Cass. pen., 15 gennaio 2010, n. 1834; nello stesso senso Cass. pen.,17 dicembre 2012, n. 49031; Cass. pen., 26 agosto 2010, n. 32357; Cass. pen., 20 agosto 2010, n.32195; Cass. pen., 15 maggio 2008, n. 19523; Cass. pen., 20 giugno 2008, n. 25288).
Tuttavia ciò non significa “che i componenti del SPP possano allora adempiere alle proprie funzioni al di fuori di ogni responsabilità. Invero – come dimostra, pur se con distinzione di toni ed argomentazioni, l’elaborazione giurisprudenziale in materia – la mancanza di sanzioni penali dirette non si traduce in un’assoluta impunità del RSPP (ma anche degli addetti) di fronte ad infortuni o tecnopatie, qualora l’omesso assolvimento, o l’assolvimento inadeguato, di un compito risulti causalmente rilevante nella produzione dell’evento lesivo, ovvero quando quest’ultimo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che il soggetto in questione avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, così da consentire l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
 
Il RSPP – al pari degli ASPP – “non può ritenersi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale, in particolare dopo l’avvento del d.lgs. n. 195/2003. Anzi, secondo un’opinione [1], essendosi costruito, proprio a partire dal citato provvedimento normativo, il ruolo di RSPP come corrispondente ad una precisa qualifica professionale, non potrebbero non esserci ripercussioni anche sul principio di affidamento del datore di lavoro, come confermato da alcuni interventi della giurisprudenza”.
 
Inoltre alla luce del tipo di attività prestata dal RSPP, “desta molte perplessità la prassi di gravare tale figura di responsabilità che non gli competerebbero, stando alla lettera ed alla ratio della normativa, attraverso il conferimento di incarichi operativi. La prassi in questione, peraltro, risulta pienamente avallata dalla giurisprudenza, la quale, pur ribadendo la differenza, già evidenziata, che intercorre tra detta figura e quella, del tutto facoltativa ed eventuale, del delegato, si è orientata nel senso di condannare il responsabile tutte le volte che fossero provate le deleghe destinate ad assegnargli compiti operativi in materia di igiene sicurezza sui luoghi di lavoro”. Il RSPP è esente da responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione delle norme di puro pericolo, qualora agisca come tale, ma non se il datore di lavoro lo investa di delega, ne faccia, ai fini prevenzionali o a determinati fini prevenzionali, il proprio alter ego, assumendo il delegato, in questo caso, gli stessi oneri del datore di lavoro e, quindi le stesse, eventuali, responsabilità (Cass. pen., 20 aprile 2005, n. 11351, cit.).
 
Riportiamo infine l’opinione dell’autrice su questa tipologia di deleghe.
 
Il documento segnala infatti che c’è “da dubitare dell’ammissibilità di una delega di tal fatta, avendo il legislatore marcato in maniera inequivocabile la diversità di funzioni cui il soggetto in parola risulta chiamato rispetto alla linea operativa ‘datore di lavoro – dirigente – preposto’. Si spiegherebbe così l’introduzione di una norma ad hoc necessaria ad autorizzare eccezionalmente lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, delle funzioni proprie del servizio, e solo con riferimento alle realtà produttive di minori dimensioni e di scarsa complessità organizzativa”.
E la primaria funzione consulenziale svolta dal RSPP - quella di necessario collaboratore del datore nella valutazione dei rischi – “risulterebbe inevitabilmente vanificata ove egli dovesse anche rivestire, in forza di una delega, il ruolo di attuatore delle misure di prevenzione identificate in detta valutazione. Nonostante questo, tuttavia, manca un espresso divieto in tal senso. Il che, in una materia penalmente rilevante come quella in esame, impedisce di trarre inequivocabilmente da tali considerazioni la conseguenza dell’invalidità ed inefficacia della delega conferita al RSPP”.
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Working Paper di Olympus 30/2014 (formato PDF, 398 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 



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