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"Sull’autonoma posizione di responsabilità di DDL e coordinatore"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
03/03/2014 -
Commento a cura di G.
Porreca.
Una sentenza questa della Corte di Cassazione che ben si inquadra
in quel principio più volte ribadito
dalla stessa Corte in base al quale nella organizzazione della sicurezza sul
lavoro in una azienda ciascuna delle figure interessate risponde autonomamente
della posizione di garanzia alla stessa assegnata dalle disposizioni di
legge indipendentemente dal
comportamento non corretto e non rispettoso dei propri obblighi delle altre
figure che vengono a trovarsi ad operare contestualmente nello stesso ambiente.
Nel caso particolare della sentenza in esame le due figure professionali sono
il datore di lavoro dell’impresa esecutrice ed il coordinatore
per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ed in merito la suprema
Corte si è espressa sostenendo che la concorrente responsabilità del
coordinatore della sicurezza non fa appunto venir meno la colpa del datore di
lavoro. La figura del coordinatore, infatti, ha ribadito la stessa Corte, non
si sovrappone a quella degli altri soggetti responsabili nel campo della
sicurezza ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione
di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima
garanzia della incolumità dei lavoratori. Sul datore di lavoro gravano comunque
gli obblighi di vigilanza nella fase operativa che certamente non vengono meno
per effetto della nomina del coordinatore.
Il fatto e il ricorso
in Cassazione.
Il
Tribunale ha dichiarato il socio accomandatario di una società, con delega per
la sicurezza del lavoro, responsabile, in cooperazione con altro soggetto
separatamente giudicato, del reato di lesioni colpose, con violazione delle
norme in materia di prevenzione degli infortuni, ai danni di un lavoratore
condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi
2 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
L’infortunio
si era verificato nel corso dei lavori di ristrutturazione di un capannone in
relazione ai quali la ditta appaltatrice aveva subappaltato alla ditta alle cui
dipendenze lavorava il lavoratore infortunato la sostituzione dei vecchi
pannelli prefabbricati posti a copertura dell'immobile. In particolare il
giorno dell’accaduto, essendo stato già montato un primo pannello,
l’infortunato vi saliva sopra, spostandosi dal ponteggio allestito sul
perimetro esterno del capannone, mentre era in corso la movimentazione del
secondo pannello agganciato alla gru, per guidarne la fase di appoggio
allorquando il secondo pannello, che già si trovava a circa un metro e mezzo
dagli appoggi definitivi, è collassato andando a sfondare il pannello già posto
in opera, causando così la caduta del lavoratore che, precipitato da un'altezza
di circa 6 metri nella parte interna del capannone, riportava gravi lesioni.
Il
Tribunale ha ritenuto che la movimentazione dei pannelli non fosse avvenuta in
condizioni di sicurezza. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, infatti,
questa non poteva essere garantita solamente dal ponteggio allestito sul
perimetro del capannone, posto che l’infortunato, una volta salito in quota,
non avrebbe potuto, rimanendo sul ponteggio (che arrivava ad un livello
inferiore a quello del muro perimetrale dell'edificio), provvedere utilmente al
disimpegno degli ancoranti di sollevamento e dirigere i movimenti della gru in
vista del corretto posizionamento dei pannelli. Dovendosi pertanto
necessariamente portare a livello dell'erigenda copertura, il rischio di una
sua caduta verso il basso, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto essere
prevenuto mediante l'impiego di una imbracatura vincolata con gancio dorsale ad
un cavo di tesata salvavita installato tra due punti fissi del fabbricato. La
mancata adozione di tale dispositivo ha costituito secondo il primo giudice una
violazione dell'art. 10 D.P.R. 7/1/1956 n. 164, di cui doveva rispondere, a
titolo di colpa specifica, l'imputato, quale legale rappresentante della
società con delega per la sicurezza. Il
Tribunale ha altresì escluso che la concorrente responsabilità
del coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei
lavori di ristrutturazione del capannone potesse far venir meno la colpa del
datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia e diretto destinatario
delle norme in materia di prevenzione infortuni.
La Corte
d'Appello, rigettando le censure proposte dall’imputato ed in accoglimento
delle richieste dallo stesso formulate relative al trattamento sanzionatorio,
ha successivamente ridotta la pena inflitta rideterminandola in € 200 di multa
confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la
sentenza della Corte di Appello l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso alla Cassazione sulla base di alcune motivazioni. Lo stesso ha
posto innanzitutto in evidenza che diversamente da quanto indicato in sentenza,
la condotta del lavoratore, improvvisa, non dovuta e imprevedibile, aveva
assunto il carattere della abnormità tale da configurare evento idoneo a
interrompere il nesso causale con la contestata omissione. Lo stesso ha
individuato inoltre nella sentenza un vizio di motivazione per quanto riguarda
la ripartizione delle competenze di sicurezza all'interno del cantiere
sostenendo che il compito di sorvegliare sul rispetto delle norme in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro all’interno del cantiere spettava
esclusivamente al coordinatore per la sicurezza e che quindi non si poteva a
lui rimproverare di non aver provveduto a dotare i propri dipendenti di
attrezzature e indumenti salvavita in quanto doveva essere il committente, su
indicazione del coordinatore della sicurezza, a doverli fornire. La Corte di
Appello, inoltre, secondo il ricorrente, in merito all’attribuzione della
competenza di predisporre il piano
di sicurezza e coordinamento era incorsa in contraddizione per aver
dapprima riconosciuto tale competenza in capo al coordinatore incaricato dal
committente affermando invece successivamente la sua responsabilità.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso
è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione manifestamente infondato. Con
riferimento, in particolare, alla condotta del lavoratore, la Corte suprema ha
giudicato corretta la decisione della Corte d'Appello la quale aveva richiamato
il principio consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione
secondo il quale «
il datore di lavoro,
destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità
quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono
proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del
lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano
dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore
nella esecuzione del lavoro».
Secondo la
Sez. IV, infatti, lo scavalcamento del ponteggio da parte dell'infortunato ed
il suo spostamento sul pannello già collocato sul sito di destinazione, pur
essendo stata una manovra sicuramente imprudente, tenuto anche conto della
pregressa esperienza professionale del lavoratore stesso, comunque non era
stata niente affatto abnorme od esorbitante dal procedimento lavorativo,
essendo anzi pienamente funzionale allo scopo prioritario ed essenziale del
procedimento in atto consistente nella corretta collocazione dei pannelli o lo
sgancio degli stessi dalla gru.
Con
riferimento poi all’aspetto del ricorso relativo alla responsabilità del coordinatore
per la sicurezza del cantiere la Sez. IV ha messo in evidenza che altrettanto
coerentemente la Corte di Appello aveva fatto osservare nella sentenza
impugnata che “
tale responsabilità
concorre certamente con quella dell'imputato ma non può valere ad escluderla,
gravando su quest'ultimo comunque, quale datore di lavoro del l'infortunato,
obblighi di vigilanza e controllo nella fase operativa che certamente non
vengono meno per effetto della nomina del suddetto coordinatore”. La
sentenza impugnata è risultata, altresì, secondo la Sez. IV, pienamente
conforme al principio giurisprudenziale secondo il quale “
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli
sono affidati dall'art. 5 D. Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di
alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non
anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività
lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro,
dirigente, preposto”. “
Le figure del
coordinatore per la progettazione ex art. 4 D. Lgs. n. 494 del 1996 e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso D. Lgs.”, ha
comunque concluso la suprema Corte, “
non
si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della
sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la
valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo,
la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori”.
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