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"Le verifiche periodiche degli apparecchi a pressione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
10/03/2014 - Nei giorni scorsi PuntoSicuro si è soffermato sulle informazioni
che le aziende sanitarie locali offrono sui loro siti in merito alle
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
In particolare abbiamo presentato la documentazione, la normativa ed alcuni chiarimenti in merito alle
verifiche degli ascensori e degli
impianti di sollevamento, tratte da quanto presente sul sito dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano.
Rimaniamo ancora una volta sul sito di questa ASL e ci soffermiamo invece sulla
sicurezza degli apparecchi a pressione.
La pagina web dedicata a questo
tema indica in particolare che “la S.S. Verifiche Apparecchi a Pressione
effettua le verifiche
periodiche di apparecchi/insiemi a pressione (generatori di vapore,
recipienti di vapore, recipienti di gas etc…) in conformità alle disposizioni
del D.Lgs. 81/08, del D.M. 329/04, del Regio Decreto 12.5.1927 n.824 e s.m.i. e
verifica gli impianti termici ad acqua calda con temperatura di esercizio non
superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica, secondo quanto
disposto nel D.M. 1.12.1975”.
Sul sito sono presenti indirizzi
utili, informazioni relative al
tariffario
con riferimento anche al Decreto
Dirigenziale del 23 novembre 2012 relativo alle “Tariffe per le attività di
verifica periodica delle attrezzature di lavoro”.
Viene poi affrontato anche il
problema della titolarità
delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla
prima, con riferimento alle modifiche al Decreto 81 dovute alla legge n.
98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013.
Riportiamo a questo proposito
l’attuale
comma 11 e 12 dell’art. 71
del D.Lgs. 81/2008:
11. Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato
di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni
sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro
dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da
soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità
di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi
del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti
all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e
tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al
presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro
effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle
verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. |
Torniamo al problema specifico
della sicurezza
degli apparecchi a
pressione, riportando
alcune
risposte alle “domande poste frequentemente”, la
Frequently Asked Questions (FAQ):
- “la verifica di primo impianto
ovvero della messa in servizio è da richiedere alla S.S. Sicurezza Apparecchi a
Pressione? No, è di competenza dell’I.N.A.I.L. ex Dip. I.S.P.E.S.L.
territorialmente competente;
- la prima delle verifiche
periodiche è di competenza della S.S. Sicurezza Apparecchi a Pressione? No, è
di competenza dell’I.N.A.I.L. ex Dip. I.S.P.E.S.L. territorialmente competente;
- quali attrezzature a pressione/insiemi
possono essere verificate dai soggetti abilitati? Nel rispetto delle modalità
previste nel D.M. 11 aprile 2011, di norma quelle comprese nell’Allegato VII
del D.Lgs. 81/2008;
- i Soggetti Abilitati possono
effettuare la verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio? No,
con riferimento all’Art.4 del D.M.329/04 le competenze rimangono in capo all’
I.N.A.I.L.;
- i Soggetti Abilitati possono
effettuare verifiche
periodiche su centrali termiche non necessarie all’attuazione di un
processo produttivo, come per esempio quelle che si trovano nei condomini? No,
per tali impianti non si applicano le disposizioni del D.M. 11/04/2011 ma
continua ad applicarsi il D.M. 01/12/1975;
- i Soggetti Abilitati possono
effettuare verifiche periodiche su GPL non asserviti a processi produttivi, per
esempio quelli ad uso domestico? No, per tali impianti non si applicano le
disposizioni del D.M. 11/04/2011 ma continuano ad applicarsi il D.M.
01/12/2004, n° 329, D.M. 29/02/1988, D.M. 23/09/2004, D.M. 17/01/2005, nei casi
previsti nei diversi ambiti di applicazione come previsto dalla Circolare
23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro”.
Concludiamo elencando la
modulistica presente sul sito dell’ASL
Milano:
- Richiesta verifica periodica
apparecchi a pressione;
- Dichiarazione sostitutiva atto
di notorietà per duplicato libretto apparecchi a pressione;
- Richiesta duplicato libretto
apparecchi a pressione;
- Denuncia inattività apparecchi
a pressione;
- Libretto tirocinio.
RTM
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