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"Gli adeguamenti delle direttive europee al regolamento CLP"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
12/03/2014 - Il
Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la
Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014
che “
modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE)
n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele”.
La Direttiva 2014/27/UE è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
UE (GUUE) del 5 marzo ed
entrerà in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Con questa direttiva il Parlamento
europeo e il Consiglio - che “possono adottare, mediante direttive, prescrizioni
minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell’ambiente di lavoro,
allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori” - partono dal presupposto che il
regolamento (CE) n. 1272/2008 (il
cosiddetto Regolamento
CLP) ha istituito un “nuovo sistema per la classificazione e
l’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione, che si
basa sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell’ambito della Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite”.
Tuttavia le direttive del
Consiglio
92/58/CEE (prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro),
92/85/CEE (misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento),
94/33/CE (protezione dei giovani sul lavoro) e
98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro), nonché la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro) contengono ancora riferimenti al precedente sistema
di classificazione e di etichettatura.
Con la nuova normativa europea tali
direttive saranno modificate allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui
al regolamento
(CE) n. 1272/2008.
La nuova normativa sottolinea che
tali modifiche “sono necessarie per garantire la continuità dell’efficacia di
tali direttive”. Lo scopo della direttiva 2014/27/UE “non è di modificare
l’ambito di applicazione di tali direttive. La presente direttiva intende
mantenere e non ridurre il livello di protezione dei lavoratori garantito da
tali direttive. È tuttavia opportuno alla luce dei progressi tecnologici in
corso, che tali direttive siano oggetto di una revisione periodica a norma
dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, al fine di garantire
la coerenza della legislazione ed un livello adeguato di protezione della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze
chimiche e miscele pericolose”.
E si sottolinea che è opportuno
prestare “particolare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui è
frequente il contatto con sostanze e miscele pericolose”.
Entrando più nel dettaglio si
segnala che, ad esempio, le modifiche alla direttiva 92/85/CEE non affrontano
la questione delle “sostanze e miscele pericolose che possono influenzare
negativamente la fertilità delle lavoratrici
gestanti o delle lavoratici puerpere o in fase di allattamento”, poiché lo
scopo della direttiva 2014/27/UE è unicamente quello di aggiornare i
riferimenti e la terminologia indicati in tale direttiva. Tuttavia, “tenuto
conto dell’evoluzione delle evidenze scientifiche riguardo a questo problema,
unitamente alla maggiore sofisticazione della classificazione di tali effetti,
la Commissione dovrebbe considerare lo strumento più opportuno per affrontare
tali effetti”.
E riguardo alle modifiche alle
direttive 92/85/CEE e 94/33/CE si indica che i termini «
sostanze etichettate» (direttiva 92/85/CEE) e «
sostanze e preparati classificati» (direttiva 94/33/CE) sono
sostituiti dall’espressione «
sostanze e
miscele che soddisfano i criteri di classificazione». La direttiva 2014/27/UE
non impone “obblighi ai datori di lavoro per quanto riguarda la
classificazione, l’etichettatura e l’ imballaggio
delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Indipendentemente dal fatto che le sostanze o le miscele siano immesse o meno
sul mercato, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione
del rischio per tutti gli agenti chimici pericolosi a norma della direttiva
98/24/CE”.
Concludiamo questa breve
presentazione riportando l’articolo 6 della nuova direttiva relativo al
recepimento.
Articolo 6 - Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2015. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli
Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno
adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
Secondo quanto riportato
dall’articolo 6 il nostro paese dovrà dunque conformarsi alla nuova direttiva
entro il
1° giugno 2015.
Tiziano Menduto
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