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"Categorie specialistiche: Torna l’obbligo di subappalto"

fonte www.lavoripubblici.it / Normativa

17/03/2014 - Ennesima novità per le categorie specialistiche. Non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge sul “Piano Casa” approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei Ministri e sembra che nello stesso sia stato inserito un articolo rubricato come “ Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” in cui con l’ennesima norma-tampone concede il Governo avrà dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore del decreto per trovare una soluzione definitiva alla cancellazione degli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2 del regolamento appalti (Dpr 207/2010) decisa dal Consiglio di Stato con il parere reso operativo dal Dpr 30 ottobre 2013.

Ricordiamo che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3014/2013 aveva accolto il ricorso delle grandi imprese (rappresentate dall'Agi) stabilendo che le imprese generali qualificate a eseguire la categoria di lavoro prevalente di un'opera pubblica potessero eseguire tutte le attività accessorie anche se prive della necessaria qualificazione.
Con il nuovo articolo inserito all’interno del decreto-legge relativo al “Piano casa”:
  • viene recuperata ed ampliata la soluzione ponte originariamente inserita nel Dl 151/2013 non convertito in legge: per 12 mesi tutto (o quasi) resta com'è e vengono fatti salvi i bandi e i contratti stipulati in forza del decreto decaduto, evitando il rischio ricorsi che aveva preoccupato non poco le stazioni appaltanti;
  • vengono modificate le categorie a qualificazione obbligatoria e anche quelle superspecialistiche, quelle cioè che individuano attività talmente complesse che oltre una certa soglia impediscono il subappalto e obbligano l'appaltatore principale a formare un'Ati verticale con l'impresa specializzata.


Dalle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria escono otto categorie su 33. Si tratta di Os 9 (segnaletica luminosa), Os 12B (barriere paramassi), Os 15 (pulizia acque marine, fluviali, lacustri), Os16 (centrali energia elettrica), Os 17 (impianti telefonici), Os 19 (reti Tlc), Os 23 (demolizioni) e Os 31 (impiantimobilità sospesa). Restano a qualificazione obbligatoria invece tutte le opere generali.
Non saranno poi considerate appartenenti alle categorie specialistiche le categorie Og 12 (opere di bonifica) , Os 3 (impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti antiintrusione), Os 8 (impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici) e Os 20-b (indagini geognostiche), Os22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 24 (sistemi antirumore).

Con l’occasione ricordiamo che:

  • il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3014/2013 si era espresso in merito al ricorso straordinario n. 3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri accogliendo, parzialmente, il ricorso con riferimento all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e ha disposto che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto annullato;
  • l’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture era intervenuta sull’argomento con l’ atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 in cui fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n. 3014/2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori;
  • successivamente era stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 recante “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2” con cui, di fatto, il Presidente della Repubblica accoglieva il ricorso dell’AGI ed annullava le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile;
  • con il citato D.P.R. veniva annullato, anche, l’art. 85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevedeva un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria;
  • dal 31 dicembre, con la pubblicazione del citato Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, veniva sospeso il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e veniva precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto- legge e, quindi, entro il 31 maggio 2014 avrebbero dovuto essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con la precisazione che nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti;
  • dall’1/3/2014 con la mancata conversione il legge del decreto-legge n. 151/2013 non è più sospeso il D.P.R. 30 0ttobre 2013.


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