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"Inail: l’elaborazione del DUVRI e il Decreto del Fare"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
18/03/2014 - Non è la prima
volta che l’Inail pubblica una guida per l’assolvimento degli obblighi connessi
ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione in merito alla valutazione dei rischi
interferenti. Questa volta tuttavia il documento - dal titolo “
L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei
rischi da interferenze” e curato in particolare da Raffaele Sabatino INAIL
(Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea
Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti
Antropici) – oltre a entrare nel dettaglio del DUVRI si sofferma anche sulle
più recenti modifiche normative che hanno sollevato in questi mesi diverse perplessità.
Se infatti l’art. 26 del D.Lgs.
81/2008 ha introdotto per il
Datore di Lavoro
Committente (DLC) l’obbligo di elaborare il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, il “ Decreto
del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9
agosto 2013, n. 98), ha introdotto le seguenti
innovazioni:
-
previsione dell’incaricato: in alternativa al DUVRI, il DLC potrà
individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso
rischio infortunistico (da individuare con futuro decreto); “la Norma ha
l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in
adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso
di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto,
che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di
intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da
interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento”;
-
esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura
alternativa di cui sopra: “relativamente all’affidamento di servizi di natura
intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di
progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non
generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi
la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e
s.m.i”.
La figura dell’incaricato, come
emerge dalla Norma – ricorda il documento Inail - deve “essere in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in
relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta. Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le
caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la
responsabilità dell’individuazione della figura idonea. Nell’attuale silenzio
normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si
presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella
prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria
per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella
particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento
quinquennale di sei ore”.
Il documento, che si sofferma anche
sul contratto e sui doveri dell’incaricato, nella “previsione normativa che
offre al DLC la possibile alternativa fra l' elaborazione
del DUVRI e la previsione di un incaricato che sorvegli l'Appaltatore e
monitori in qualche modo i rischi interferenziali”, solleva anche alcune
criticità.
Nell'ipotesi dell'individuazione
dell'incaricato, “non essendo stato elaborato il DUVRI, i rischi
interferenziali non sono stati preventivamente individuati da nessuno! Sarebbe
come se in un cantiere, si incaricasse un CSE senza che si sia provveduto ad
individuare preventivamente i rischi interferenziali nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), cosa che non avrebbe alcuna logica. Di più: mentre il CSE,
almeno, è un soggetto
pre-qualificato,
se non altro dal percorso formativo specialistico che deve aver seguito per
Legge, l'incaricato, allo stato, può (potrà) essere chiunque! L' incaricato
al controllo dei rischi interferenziali rischia pertanto di essere mandato
allo sbaraglio, essendo chiamato a gestire dei rischi da lui non conosciuti,
specie quelli introdotti dagli operatori economici nell'Azienda Committente, il
tutto magari con le attività contrattuali già in essere e senza il supporto di
un minimo di pianificazione della sicurezza”.
Probabilmente – continua il
documento – “
sarebbe stato più opportuno
prevedere l'individuazione dell'incaricato in aggiunta, e non in alternativa
all'elaborazione del DUVRI, e per
tutti
i settori di attività (e non solo per quelli a basso rischio di infortuni e
di malattie professionali); in considerazione di contesti nei quali, a maggior
ragione, sarebbe utile la presenza
ex
lege di un soggetto che, per conto del DLC, provvedesse a gestire i rischi
interferenziali”. Si auspica infine “una rimodulazione dell'art. 26 al fine di
veicolare la regia del DUVRI per il tramite del Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP). Anche perché, laddove il DLC non coincida con il Datore di
Lavoro attuatone, può accadere che una comprensibile insufficiente
dimestichezza con la gestione dei rischi interferenziali, con l'RSPP fuori
gioco, possa condurre il processo di valutazione verso una pericolosa
sottovalutazione”.
Rimandando a futuri articoli di
PuntoSicuro l’approfondimento del documento Inail, torniamo brevemente al Documento
Unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Si ricorda che il DUVRI “deve
essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi
e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno
della propria Azienda. Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle
quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri temporanei anche
per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di
designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori
(CSP) e relativa stesura del PSC. In tali casi, il DLC corrisponde a quel
soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e
s.m.i. è denominato semplicemente ‘Committente’ e, come tale, deve fornire
all’Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività”.
E infatti per poter attuare
quest’obbligo il Legislatore “ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere
la cooperazione ed il coordinamento di quei ‘datori di lavoro e subappaltatori’
che contrattualmente operano all’interno della propria Azienda”.
Dunque la redazione del DUVRI
costituisce
onere dell'Azienda
Committente, sia essa pubblica o privata: “questa è tenuta a contattare il
proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell’appalto,
prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo
al Committente vistato per accettazione”.
Riassumendo:
- “il DUVRI è redatto dal DLC, e
non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i
d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso
cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da
interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico
professionale richiesti dall’art.26;
- il DUVRI deve essere redatto o
aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la
presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si
ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà
evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto
non rischioso);
- il DUVRI è un documento UNICO
per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato
in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove
Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle
varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte
dell’Azienda, ecc.;
- il DUVRI non va predisposto nel
caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle
Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della
Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già
stati contemplati dal PSC stesso.
Concludiamo ricordando che se la redazione
del documento di valutazione dei rischi (DVR) è “obbligo esclusivo, e non
delegabile, del Datore di Lavoro”, l’elaborazione del DUVRI “è obbligo del DLC,
pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi”. Infatti il DUVRI, pur
essendo una valutazione del rischio, “può quindi essere oggetto di
delega di funzioni”.
Si ritiene – continua il
documento - che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, “non
ricorra in automatico la previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i.,
inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque
necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole
infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che
questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati”.
L’
indice del documento:
LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE
NELL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI
1.3 L’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E
S.M.I.
1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE LAVORATIVE
1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL
“DECRETO DEL FARE”
1.6 I REQUISITI E I COMPITI
DELL’”INCARICATO”
1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI
FUNZIONI
IL DUVRI: QUANDO E COME?
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’ART. 26
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI
2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL
DUVRI
2.4 IL DUVRI NELLA P.A.
2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI
2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN
CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA
(SPECIALI E ORDINARI)
3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA
SICUREZZA DA INTERFERENZE
UN POSSIBILE MODELLO PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
4.1 L’APPROCCIO METODOLOGICO
4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO
IL DUVRI
4.4 IL MODELLO
UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZA
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0)
5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1)
5.3 IL DUVRI (REV. 2)
5.4 IL DUVRI (REV. 3)
BIBLIOGRAFIA
INAIL - Settore Ricerca -
Dipartimento Processi Organizzativi, “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da
interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento
Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco
INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici), settembre
2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
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Tiziano Menduto
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