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"L'aggiornamento professionale del medico competente"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

08/04/2014 -
PuntoSicuro aveva promesso di tornare a parlare dell’ aggiornamento dei medici competenti in relazione a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008. Per farlo pubblichiamo integralmente un breve articolo, dal titolo “ L'aggiornamento professionale del Medico Competente”, pubblicato nel numero 1/2014 della newsletter "Io scelgo la sicurezza", bollettino della Regione Piemonte dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiornamento professionale del Medico Competente
di F. Gota e R. Ceron (ASL CN1)
 
Il medico competente , come d’altra parte tutti i professionisti sanitari, è tenuto a seguire obbligatoriamente corsi di aggiornamento annuali (Educazione Continua in Medicina - ECM) al fine di garantire il mantenimento di un livello di prestazioni adeguate agli indirizzi scientifici più avanzati, peraltro richiamati all’art. 25 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 81/08 e smi.
 
Tale obbligo è anche evidenziato dall’art. 38 comma 3 del citato decreto, ove è specificatamente indicato che “ per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di formazione continua in medicina ai sensi del decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
 
A tale proposito il successivo decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009 istitutivo dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (G.U. Serie Generale , n. 146 del 26 giugno 2009), stabilisce che l’avvenuto conseguimento dei crediti formativi del programma triennale (ovvero il recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo), previsto come requisito necessario per lo svolgimento dell’attività di medico competente  dal D.lgs. 81/08, debba essere comunicato obbligatoriamente dal professionista all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali mediante l’invio della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it
 
A partire dal 2015, come evidenziato in apposita nota pubblicata sul sito del Ministero della Salute in data 28 gennaio 2014 (News e media - Notizie - Notizie dal Ministero- Adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013) dovranno essere necessariamente attivate, da parte del suddetto Ufficio, le procedure di verifica di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Ministeriale del 4 marzo 2009, per la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti eventualmente non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.
 
 
" Io scelgo la sicurezza", n. 1/2014 (formato PDF, 719 kB).

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