News
"Servizio di prevenzione e protezione: l’avvocato incontra gli RSPP"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
08/04/2014 -
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo relativo ai
risultati del seminario ”L’avvocato incontra gli RSPP” organizzato a
Catania da AIAS il 28 febbraio 2014.
In una tiepida giornata primaverile, in Sicilia, si respira finalmente aria di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro. Un seminario gratuito ” L’avvocato incontra gli RSPP”, è stato organizzato dall’ AIAS, per mezzo dei suoi giovani attivi nel territorio catanese. Gli sforzi e la passione sono stati ampiamente ripagati dalla straordinaria partecipazione all’evento. Il Coordinatore Provinciale AIAS Catania, Sebastiano Trapani, nonché assiduo lettore e contributore di PuntoSicuro dichiara: “Sono orgoglioso dei complimenti ricevuti da professionisti, ingegneri, architetti, dirigenti ASP e personalità del mondo universitario accorsi da tutta la Sicilia. Questo è sintomo che il cambiamento culturale nel mondo della sicurezza può e deve avvenire dai giovani attraverso lo studio approfondito della materia e la comunicazione efficace in tutto il territorio”.
In una tiepida giornata primaverile, in Sicilia, si respira finalmente aria di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro. Un seminario gratuito ” L’avvocato incontra gli RSPP”, è stato organizzato dall’ AIAS, per mezzo dei suoi giovani attivi nel territorio catanese. Gli sforzi e la passione sono stati ampiamente ripagati dalla straordinaria partecipazione all’evento. Il Coordinatore Provinciale AIAS Catania, Sebastiano Trapani, nonché assiduo lettore e contributore di PuntoSicuro dichiara: “Sono orgoglioso dei complimenti ricevuti da professionisti, ingegneri, architetti, dirigenti ASP e personalità del mondo universitario accorsi da tutta la Sicilia. Questo è sintomo che il cambiamento culturale nel mondo della sicurezza può e deve avvenire dai giovani attraverso lo studio approfondito della materia e la comunicazione efficace in tutto il territorio”.
Si propone in esclusiva per i lettori di PuntoSicuro un
estratto dell’intervento clou della giornata a cura della dott.ssa Daniela
Acquaro in materia di sicurezza sul lavoro e in relazione alle funzioni e
responsabilità del RSPP.
Il Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione: funzioni ed obblighi
Riguardo al “ servizio
di prevenzione e protezione” (art. 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008):
- è necessario per il datore di lavoro predisporre tale
servizio ai fini dell’organizzazione “concreta” della prevenzione.
- è instaurato
all’interno
dell’azienda con dipendenti forniti delle necessarie competenze
professionali oppure
all’esterno con
l’ausilio di professionisti specializzati.
- Il “responsabile” ha solo un ruolo organizzativo e non
responsabilità verso i lavoratori.
N.B.: nelle piccole aziende può essere responsabile anche
lo stesso datore di lavoro, previa adeguata formazione.
Cass. Pen. Sez. IV, 20/04/2011, n. 28779:
“
Il Datore di Lavoro deve sempre
attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro,
assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure
tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività
lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni
specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 40, comma
secondo, cod. pen.”
La sentenza sottolinea che la
responsabilità del datore di lavoro non esclude però la
concorrente responsabilità del RSPP:
- “
Anche il RSPP,
infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può
direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere
ritenuto
(cor)responsabile del
verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'
obbligo di conoscere e segnalare,
dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da
parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare
detta situazione”.
- “
Come il datore di
lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale il capo cantiere), è
indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme
antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale ‘delega di funzioni’
conferita dal datore di lavoro”.
Le responsabilità
Nella fattispecie sussiste la
responsabilità del datore di lavoro, del RSPP e del capo cantiere della
ditta appaltatrice (in qualità di preposto) per omicidio colposo e lesioni
personali colpose in danno di due dipendenti di una s.r.l. - appaltatrice dei
lavori commissionati per lo smantellamento di una linea elettrica – “
i quali, nello smontare un traliccio, dopo
essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio, posti
a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento,
a metà, della struttura su se stessa” (Cass. Pen. Sez. IV, 20/04/2011, n.
28779)
E con riferimento alla sentenza
Cass. Pen. Sez. IV, 23/04/2003, n. 25944:
- Qualora il RSPP
non
assolva o non assolva adeguatamente al proprio compito ed a causa di questa
condotta inottemperante si verifichi un infortunio sul lavoro, esso
potrà essere chiamato a rispondere,
magari in concorso con il datore di lavoro, dei delitti conseguenti (ad esempio
comunicando al datore di lavoro una relazione sullo stato della zona produttiva
ed ignorando l'esistenza di un pericolo che poi ha causato l'infortunio).
- Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione risponde del suo operato
allorquando, nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro,
ometta di individuare
una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si
verifica un infortunio sul lavoro.
- Il caso in esame riguarda un infortunio mortale accaduto
ad uno psicologo presso i locali di una ASL, precipitato nel cortile dalla
scala esterna di un edificio destinato al servizio tossicodipendenze a causa
della insufficiente altezza di un parapetto posto a protezione della scala
stessa.
- Il Tribunale, ravvisata la sua responsabilità,
condannava per omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, individuato nell’ingegnere dell’ufficio tecnico. I condannati
ricorrevano alla Corte di Appello, che confermava la condanna del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ed assolveva invece gli altri due
imputati.
- La Corte di Cassazione, infine, rigettando l’ulteriore
ricorso formulato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha
confermato la sua condanna, in accordo con la sentenza della Corte di Appello,
ponendo in particolare evidenza “la significativa e decisiva circostanza che
egli si era occupato dell’edificio destinato a SERT, comunicando (mesi prima
dell’incidente) una relazione sullo stato della sicurezza dell’immobile,
ignorando il pericolo costituito dall’altezza del parapetto della scala in
oggetto”.
RSPP Thyssenkrupp:
la condanna e la qualificazione come dirigente di fatto
Con riferimento alla sentenza di Torino sul caso
ThyssenKrupp:
- «La Corte ricostruisce il ruolo dell’RSPP partendo dall’organigramma
aziendale, ma poi sottoponendo tutte le risultanze al vaglio dell’
effettività.
- Come si legge in sentenza, infatti, “C. risulta, nel già
indicato organigramma aziendale in sequestro, come “responsabile” dell'area EAS
(nominato nel 1999 […]); non risulta invece, agli atti, che C. rivestisse il
ruolo di “dirigente”.”
- Questo è importante sotto il profilo della forma ma non
sul piano della sostanza.
- Lettura sostanzialistica operata dalla Corte rispetto al ruolo concretamente svolto dall’
RSPP, quindi sulla base del principio di effettività, che oggi ha trovato
una consacrazione nell’art. 299 del D. Lgs. 81/08, ma che anche prima
dell’entrata in vigore di tale norma è stato costantemente applicato dalla
giurisprudenza e ha da sempre rappresentato un principio cardine
dell’ordinamento prevenzionistico: l’imputato è stato qualificato dal Giudice
di Torino come “dirigente di fatto”.
Art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) del
D.Lgs. 81/2008:
le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.
Indici valorizzati
dalla Corte sulla base dei quali il RSPP è stato ritenuto dirigente di fatto
Tutto passa attraverso la
verifica dei poteri concretamente esercitati:
- «
La Corte deve
però osservare che C., nella sua veste di “responsabile” di quel servizio,
operava, di fatto, come dirigente. Con
poteri indiscutibilmente gerarchici e
decisionali nei confronti dei suoi diretti sottoposti »
- la Corte prosegue: “
ma
anche con
poteri decisionali
manifestatisi ufficialmente all'esterno: è sufficiente, a questo proposito,
ricordare il già ampiamente citato “ordine” […] intitolato “modifica del piano
di emergenza interno, emesso proprio da C. da lui inviato a[i colleghi] […]
-
l’imputato C.
svolgeva, nella materia sicurezza sul lavoro, quella che qui più rileva,
mansioni operative anche di carattere decisionale, come “braccio destro”
dell’imputato S. [il direttore di stabilimento]
, il quale ultimo l'aveva anche “delegato” ad occuparsi della materia
sicurezza sul lavoro: ulteriore elemento che, conferendo a C. ampi “poteri” in
materia, ne conferma e ne rafforza il ritenuto ruolo dirigenziale “di fatto”.
Altri
indici
rilevanti di responsabilità:
- “
C. si era tra
l'altro occupato, in prima persona, dei lavori necessari per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi;
-
della procedura
per il D.Lgs 334/99 (controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose);
-
aveva seguito le
visite delle assicurazioni nello stabilimento […]. Tanto che C. aveva redatto
egli stesso, con l’ausilio del consulente […], il “documento di valutazione del
rischio” e del “rischio incendio”.
Le sanzioni
- C. è stato considerato dirigente esattamente al pari
degli altri dirigenti imputati e condannati, ovvero al pari del direttore
dell’area tecnica e del direttore dello stabilimento.
- In termini di pene, al pari del dirigente (direttore di
stabilimento) il C. è stato condannato alla pena di 13 anni e 6 mesi di
reclusione, cui si aggiungono le “pene accessorie” - conseguenti
all’applicazione anche dell’art. 437 c.p. (omissione dolosa di cautele
antinfortunistiche che, rappresenta un reato doloso appartenente alla categoria
dei delitti) - dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e
dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 3 anni.
La ratio della
pronuncia giurisprudenziale
-
Anche l’imputato
C. si trova in posizione di garanzia, quale destinatario delle norme
antinfortunistiche, nel suo ruolo di dirigente "di fatto"; ciò in
forza del principio di effettività che permea la materia della sicurezza sul
lavoro, principio indiscutibile e che è divenuto legge nella definizione del
“datore di lavoro” con le modifiche apportate al D.Lgs. 626/94 dal D.Lgs.
242/96 e che, nel caso del “dirigente”, è divenuto legge - successivamente ai
fatti di cui al presente processo - con il D.Lgs. n. 81/2008, art. 2 lettera d)
[…].
- Ne consegue, d'altro lato, l’affermazione secondo la
quale, ad avviso della Corte, l’imputato C. ha completamente abdicato ai
compiti che erano a lui stati affidati come R.S.P.P., secondo le relative norme
ed in particolare secondo quella, fondamentale, di: “prestare 'ausilio' al
datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio
delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di
informazione e formazione dei lavoratori.(così Corte di Cassazione sentenza n.
2814/2011). Egli stesso dichiara: “
A me
non risultavano assolutamente gravi carenze in quello stabilimento. Le
condizioni di lavoro, anche degli ultimi periodi, non si erano modificate rispetto
a quelle precedenti. Per cui non ho ritenuto assolutamente di dover informare o
segnalare qualcosa”.
Le gravi colpe del
RSPP
“
D’altronde C., come
ben emerge dalle risultanze complessive del suo esame […], era quasi
completamente assorbito dal suo ruolo operativo, di dirigente di fatto, che
quindi doveva “gestire” la situazione produttiva, quella “presente” ed
esistente, sotto il profilo della sicurezza e dell'emergenza, in collaborazione
con il suo datore di lavoro; e
considerava
invece le funzioni, tipicamente consultive, di stimolo, di denuncia, di
pressione del RSPP in materia di valutazione del rischio e di apprestamento
delle misure per eliminarlo o ridurlo solamente come un’appendice subordinata a
tale ruolo operativo”.
Sebastiano Trapani
NB: Ricordiamo un
articolo di Anna Guardavilla su PuntoSicuro dedicato alla sentenza della Corte
d'Assise di Torino sul caso ThyssenKrupp: “
RSPP Thyssen: la condanna e la
qualificazione come dirigente di fatto
”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1379 volte.
Pubblicità