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"Servizio di prevenzione e protezione: l’avvocato incontra gli RSPP"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

08/04/2014 -
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo relativo ai risultati del seminario ”L’avvocato incontra gli RSPP” organizzato a Catania da AIAS il 28 febbraio 2014.

In una tiepida giornata primaverile, in Sicilia, si respira finalmente aria di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro. Un seminario gratuito ” L’avvocato incontra gli RSPP”, è stato organizzato dall’ AIAS, per mezzo dei suoi giovani attivi nel territorio catanese. Gli sforzi e la passione sono stati ampiamente ripagati dalla straordinaria partecipazione all’evento. Il Coordinatore Provinciale AIAS Catania, Sebastiano Trapani, nonché assiduo lettore e contributore di PuntoSicuro dichiara: “Sono orgoglioso dei complimenti ricevuti da professionisti, ingegneri, architetti, dirigenti ASP e personalità del mondo universitario accorsi da tutta la Sicilia. Questo è sintomo che il cambiamento culturale nel mondo della sicurezza può e deve avvenire dai giovani attraverso lo studio approfondito della materia e la comunicazione efficace in tutto il territorio”.
 
Si propone in esclusiva per i lettori di PuntoSicuro un estratto dell’intervento clou della giornata a cura della dott.ssa Daniela Acquaro in materia di sicurezza sul lavoro e in relazione alle funzioni e responsabilità del RSPP.
 
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: funzioni ed obblighi
Riguardo al “ servizio di prevenzione e protezione” (art. 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008):
- è necessario per il datore di lavoro predisporre tale servizio ai fini dell’organizzazione “concreta” della prevenzione.
- è instaurato all’interno dell’azienda con dipendenti forniti delle necessarie competenze professionali oppure all’esterno con l’ausilio di professionisti specializzati.
- Il “responsabile” ha solo un ruolo organizzativo e non responsabilità verso i lavoratori.
N.B.: nelle piccole aziende può essere responsabile anche lo stesso datore di lavoro, previa adeguata formazione.
 
Cass. Pen. Sez. IV, 20/04/2011, n. 28779: “ Il Datore di Lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen.”
La sentenza sottolinea che la responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP:
- “ Anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l' obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
 
- “ Come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale il capo cantiere), è indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale ‘delega di funzioni’ conferita dal datore di lavoro”.
 
Le responsabilità
Nella fattispecie sussiste la responsabilità del datore di lavoro, del RSPP e del capo cantiere della ditta appaltatrice (in qualità di preposto) per omicidio colposo e lesioni personali colpose in danno di due dipendenti di una s.r.l. - appaltatrice dei lavori commissionati per lo smantellamento di una linea elettrica – “ i quali, nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio, posti a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a metà, della struttura su se stessa” (Cass. Pen. Sez. IV, 20/04/2011, n. 28779)
 
E con riferimento alla sentenza Cass. Pen. Sez. IV, 23/04/2003, n. 25944:
 
- Qualora il RSPP non assolva o non assolva adeguatamente al proprio compito ed a causa di questa condotta inottemperante si verifichi un infortunio sul lavoro, esso potrà essere chiamato a rispondere, magari in concorso con il datore di lavoro, dei delitti conseguenti (ad esempio comunicando al datore di lavoro una relazione sullo stato della zona produttiva ed ignorando l'esistenza di un pericolo che poi ha causato l'infortunio).
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde del suo operato allorquando, nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, ometta di individuare una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si verifica un infortunio sul lavoro.
- Il caso in esame riguarda un infortunio mortale accaduto ad uno psicologo presso i locali di una ASL, precipitato nel cortile dalla scala esterna di un edificio destinato al servizio tossicodipendenze a causa della insufficiente altezza di un parapetto posto a protezione della scala stessa.
- Il Tribunale, ravvisata la sua responsabilità, condannava per omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuato nell’ingegnere dell’ufficio tecnico. I condannati ricorrevano alla Corte di Appello, che confermava la condanna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed assolveva invece gli altri due imputati.
- La Corte di Cassazione, infine, rigettando l’ulteriore ricorso formulato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha confermato la sua condanna, in accordo con la sentenza della Corte di Appello, ponendo in particolare evidenza “la significativa e decisiva circostanza che egli si era occupato dell’edificio destinato a SERT, comunicando (mesi prima dell’incidente) una relazione sullo stato della sicurezza dell’immobile, ignorando il pericolo costituito dall’altezza del parapetto della scala in oggetto”.
 
RSPP Thyssenkrupp: la condanna e la qualificazione come dirigente di fatto
Con riferimento alla sentenza di Torino sul caso ThyssenKrupp:
- «La Corte ricostruisce il ruolo dell’RSPP partendo dall’organigramma aziendale, ma poi sottoponendo tutte le risultanze al vaglio dell’ effettività.
- Come si legge in sentenza, infatti, “C. risulta, nel già indicato organigramma aziendale in sequestro, come “responsabile” dell'area EAS (nominato nel 1999 […]); non risulta invece, agli atti, che C. rivestisse il ruolo di “dirigente”.”
- Questo è importante sotto il profilo della forma ma non sul piano della sostanza.
- Lettura sostanzialistica operata dalla Corte rispetto al ruolo concretamente svolto dall’ RSPP, quindi sulla base del principio di effettività, che oggi ha trovato una consacrazione nell’art. 299 del D. Lgs. 81/08, ma che anche prima dell’entrata in vigore di tale norma è stato costantemente applicato dalla giurisprudenza e ha da sempre rappresentato un principio cardine dell’ordinamento prevenzionistico: l’imputato è stato qualificato dal Giudice di Torino come “dirigente di fatto”.
 
Art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) del D.Lgs. 81/2008: le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
 
Indici valorizzati dalla Corte sulla base dei quali il RSPP è stato ritenuto dirigente di fatto
Tutto passa attraverso la verifica dei poteri concretamente esercitati:
- « La Corte deve però osservare che C., nella sua veste di “responsabile” di quel servizio, operava, di fatto, come dirigente. Con poteri indiscutibilmente gerarchici e decisionali nei confronti dei suoi diretti sottoposti »
- la Corte prosegue: “ ma anche con poteri decisionali manifestatisi ufficialmente all'esterno: è sufficiente, a questo proposito, ricordare il già ampiamente citato “ordine” […] intitolato “modifica del piano di emergenza interno, emesso proprio da C. da lui inviato a[i colleghi] […]
- l’imputato C. svolgeva, nella materia sicurezza sul lavoro, quella che qui più rileva, mansioni operative anche di carattere decisionale, come “braccio destro” dell’imputato S. [il direttore di stabilimento] , il quale ultimo l'aveva anche “delegato” ad occuparsi della materia sicurezza sul lavoro: ulteriore elemento che, conferendo a C. ampi “poteri” in materia, ne conferma e ne rafforza il ritenuto ruolo dirigenziale “di fatto”.
 
Altri indici rilevanti di responsabilità:
- “ C. si era tra l'altro occupato, in prima persona, dei lavori necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
- della procedura per il D.Lgs 334/99 (controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- aveva seguito le visite delle assicurazioni nello stabilimento […]. Tanto che C. aveva redatto egli stesso, con l’ausilio del consulente […], il “documento di valutazione del rischio” e del “rischio incendio”.
 
 
Le sanzioni
- C. è stato considerato dirigente esattamente al pari degli altri dirigenti imputati e condannati, ovvero al pari del direttore dell’area tecnica e del direttore dello stabilimento.
 
- In termini di pene, al pari del dirigente (direttore di stabilimento) il C. è stato condannato alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione, cui si aggiungono le “pene accessorie” - conseguenti all’applicazione anche dell’art. 437 c.p. (omissione dolosa di cautele antinfortunistiche che, rappresenta un reato doloso appartenente alla categoria dei delitti) - dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 3 anni.
 
La ratio della pronuncia giurisprudenziale
- Anche l’imputato C. si trova in posizione di garanzia, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, nel suo ruolo di dirigente "di fatto"; ciò in forza del principio di effettività che permea la materia della sicurezza sul lavoro, principio indiscutibile e che è divenuto legge nella definizione del “datore di lavoro” con le modifiche apportate al D.Lgs. 626/94 dal D.Lgs. 242/96 e che, nel caso del “dirigente”, è divenuto legge - successivamente ai fatti di cui al presente processo - con il D.Lgs. n. 81/2008, art. 2 lettera d) […].
 
- Ne consegue, d'altro lato, l’affermazione secondo la quale, ad avviso della Corte, l’imputato C. ha completamente abdicato ai compiti che erano a lui stati affidati come R.S.P.P., secondo le relative norme ed in particolare secondo quella, fondamentale, di: “prestare 'ausilio' al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori.(così Corte di Cassazione sentenza n. 2814/2011). Egli stesso dichiara: “ A me non risultavano assolutamente gravi carenze in quello stabilimento. Le condizioni di lavoro, anche degli ultimi periodi, non si erano modificate rispetto a quelle precedenti. Per cui non ho ritenuto assolutamente di dover informare o segnalare qualcosa”.
 
Le gravi colpe del RSPP
D’altronde C., come ben emerge dalle risultanze complessive del suo esame […], era quasi completamente assorbito dal suo ruolo operativo, di dirigente di fatto, che quindi doveva “gestire” la situazione produttiva, quella “presente” ed esistente, sotto il profilo della sicurezza e dell'emergenza, in collaborazione con il suo datore di lavoro; e considerava invece le funzioni, tipicamente consultive, di stimolo, di denuncia, di pressione del RSPP in materia di valutazione del rischio e di apprestamento delle misure per eliminarlo o ridurlo solamente come un’appendice subordinata a tale ruolo operativo”.
 
 
Sebastiano Trapani
 
 
NB: Ricordiamo un articolo di Anna Guardavilla su PuntoSicuro dedicato alla sentenza della Corte d'Assise di Torino sul caso ThyssenKrupp: “ RSPP Thyssen: la condanna e la qualificazione come dirigente di fatto ”.
 

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