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"Interpello: l’allegato IV del Testo Unico e gli autoferrotranvieri"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
15/04/2014 - Un parere della
Commissione Interpelli,
fornito il
13 marzo 2014, riguarda
la
categoria degli autoferrotranvieri e
l’integrale applicazione dei punti 1.11 (Locali di riposo e refezione) e
1.12 (Spogliatoi e armadi per il vestiario) dell’allegato IV (Requisiti
dei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008.
L’
Interpello n. 4/2014 ha infatti per oggetto la “
risposta al quesito relativo alla corretta
applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la
categoria autoferrotranvieri”, quesito posto dall’ Unione
Generale del Lavoro autoferrotranvieri.
Per rispondere al quesito la
Commissione fa alcune
premesse normative.
Si premette che l'art. 3, comma
2, del D.Lgs.
n. 81/2008 prevede che "
[...]
con decreti, [...], si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da
pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione
delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto
con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione".
E il comma 3, dell'articolo 3 –
sempre del D.Lgs. 81/2008 - prevede poi che "
fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le
disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, nonché [...] le disposizioni tecniche del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26
aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;
decorso inutilmente tale termine, trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente decreto”.
Partendo da queste premesse la
Commissione fornisce le
seguenti
indicazioni.
La
legge n. 191 del 1974 “riguarda la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni
organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell' esercizio
ferroviario e non anche le norme generali per l'igiene del lavoro, che
erano disciplinate dal
D.P.R. 303/1956”.
Pertanto, “preso atto che le
disposizioni del D.P.R. 303/1956 sono state trasposte nell'allegato IV del
D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla
predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per
il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche
normative,
trovi integrale applicazione
l'allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Si osserva infine che “le
particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come
la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di
un'interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell'art. 3
del D.Lgs. n. 81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle
strutture
e non possono portare ad una
sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all'azzeramento o alla
compressione delle garanzie che la legge
riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di
lavoro nessuno escluso”.
RTM
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