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" La destinazione delle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
15/04/2014 - I Servizi di Prevenzione delle ASL - e insieme quelli ispettivi
delle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) - in materia di SSL,
risultano oggi
gravemente depotenziati. L'ormai pluriennale mancato turnover,
"determina
non solo il depauperamento progressivo degli organici ma anche la
mancata trasmissione di know out ed esperienze, fondamentali per la
crescita culturale delle (poco numerose) nuove leve" (Commento SNOP [
Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione] alla Piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL).
Conseguentemente, sono carenti oggi le figure strettamente
sanitarie (medici del lavoro e assistenti sanitari) insieme a quelle
specializzate (chimici e ingegneri). Inoltre, risultano praticamente
assenti figure quali quella dell'ergonomo, dello psicologo, del
mediatore culturale, che tanto utili risulterebbero nell'affrontare le
problematiche dei DMS ( disturbi muscolo scheletrici), dello stress lavoro-correlato, della formazione in relazione ai lavoratori provenienti da altri paesi.
È dunque improrogabile superare, nelle modalità compatibili, i vincoli imposti dalla
spending review; anche se, forse, meglio sarebbe prefigurare uno specifico intervento legislativo.
Permane inoltre, e si aggrava, un problema di
adeguamento delle attrezzature (ad es. mezzi di trasporto) e delle tecnologie.
Paradossalmente, non sempre e non tutte le risorse economiche disponibili alla Prevenzione vengono utilizzate.
Ad esempio:
-
quelle destinate alla prevenzione , che dovrebbero essere
almeno il 5.5% del Fondo sanitario regionale e che oggi sono circa il
4,5%;
- quelle dei fondi dedicati e vincolati alla prevenzione, quali conquistati nel T.U., D.Lgs. 81/08;
- quelle derivanti dai Committenti delle Grandi Opere;
- quelle derivanti dai fondi di ricerca INAIL per i progetti di prevenzione.
(Documento SNOP, CGIL-CISL-UIL di Milano)
Specifica focalizzazione merita
il
problema della destinazione dei
proventi delle sanzioni comminate in fase di vigilanza.
Il D.Lgs. 81/08 agli art. 13,
comma 6, e 14, comma 8, è inequivoco nello stabilire che:
Articolo 13 - Vigilanza
6.
L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a
pagare in sede amministrativa ... integra l’apposito capitolo regionale per
finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
Articolo
14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della
salute e sicurezza dei
lavoratori
8.
L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b),[2.500
euro, per quanto qui di interesse]
integra l’apposito capitolo regionale
per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
[1] |
Stante la
lettera della legge (in combinato col comma 7 dell'art. 14), rimaneva esclusa
da tale finanziamento l'attività di prevenzione svolta dalle DTL in materia di
SSL, posto che anche il personale ispettivo del Ministero del lavoro esercita
l’ attività
di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di SSL per alcune
attività (settore delle costruzioni edili o di genio civile, lavori mediante
cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuarsi con apposito DM).
Probabilmente
per porre rimedio a tale limite, il legislatore ha poi stabilito, in sede di rivalutazione
delle sanzioni col
DL
76/2013 [2], art.
9, comma 2), che:
2. ...Le
maggiorazioni [delle sanzioni, nella misura del 9,6%]
..
sono
destinate per la metà ...al finanziamento di attività di
vigilanza nonchè di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza
del lavoro effettuate dalle
Direzioni territoriali del lavoro.
A tal
fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. … |
Tale
ultima previsione incorre però nel medesimo
vizio di costituzionalità acclarato dalla Corte Costituzionale - su
ricorso della Regione Toscana - con la sentenza N. 217 del 30 novembre 2012, ed
è tanto più problematica in quanto, appunto, successiva alla sentenza medesima.
In quella,
la Corte, sulla base del criterio di riparto delle competenze, decideva che la
norma
"nel prevedere che i proventi di dette sanzioni amministrative
spettino indiscriminatamente al bilancio dello Stato, ha violato l'articolo
119, primo comma, della Costituzione, con riferimento al principio di autonomia
finanziaria di spesa".
Infatti
"provvedendo
la Regione alla irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle proprie
competenze, i relativi proventi devono afferire al relativo bilancio, in
applicazione del principio generale affermato nell'articolo 29 della legge
689/81, in base al quale nelle materie di competenza regionale i proventi
spettano alle Regioni".
"Si
tratta - conclude la Corte -
niente più che dell'applicazione del comune
principio in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto
competente all'irrogazione."
Sarà
che i proventi delle sanzioni irrogate dai servizi ispettivi delle DTL devono
confluire su apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato, essendo la
vigilanza in materia di lavoro funzione di competenza statale, individuata
tassativamente. Ma, in questo caso, si procede ad un conferimento
ingiustificato della totalità (nella misura del 50%) delle maggiorazioni sulle
sanzioni, incorporando evidentemente la “quota parte”, assolutamente
prevalente, delle sanzioni ASL.
Il
legislatore sembra tuttavia non demordere. Nel decreto
legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 9, provvede
- per quanto qui di pertinenza - ad aumentare del 30% le somme aggiuntive di
cui all'art. 14, comma 4, lett. c) [spettanza DTL] e del comma 5, lett. b)
[spettanza ASL] del D.Lgs. 81/
08.
D.Lgs.
81/08
Articolo 14
Disposizioni
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della
salute e sicurezza dei lavoratori
4. È
condizione per la revoca del provvedimento [di sospensione dell'attività
produttiva]
da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
c) il
pagamento di una somma aggiuntiva ..pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione
per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro.
5. È
condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza
delle aziende sanitarie locali.. :
b) il
pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro... |
La
previsione di aumento, si è appena detto, è compresa nell'art. 14, comma 1,
lett. b) del Decreto legge 145/2003, come modificato dalla
legge di conversione 9/2014.
Legge
9/2014
Articolo 14
Misure
per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al
fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare e di tutela della salute e e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
sono introdotte le seguenti disposizioni:
b) l'importo...
delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lettera c), e comma 5,
lettera b), del D.Lgs. 81/08, ..è aumentato del 30% [passando,
per quanto qui di interesse, da 2.500 euro, a 3.250 euro] |
La più
volte espressa considerazione per il legislatore nostrano, porta a rilevare
come la norma, già discutibile per più di un aspetto,
contenesse (testo poi modificato in sede di conversione) una incongruenza
dovuta all'aver "dimenticato" la lett. b) del comma 5. Incongruenza
giustamente rilevata dal Dr. E. Massi all'epoca Direttore della DTL di Modena -
ed evidentemente, poi, recepita dal legislatore - in base alla quale:
"stando
al tenore letterale della norma, la somma aggiuntiva richiesta dalle ASL resta
fissata a 2.500 euro, attesochè essa è prevista dal successivo comma 5, lett.
b), (non toccato dalla riforma)"; così determinandosi la condizione
extralegale
"che per uno stesso fatto l'importo debba esser diverso, a
seconda del soggetto che ha rilevato la violazione (ispettore del lavoro o
ispettore dell'ASL)".
Ciò che
però vale porre come problema, è come ancora una volta il legislatore sembri
porsi in contrasto con la decisione della Corte Costituzionale, decidendo,
nella successiva lett. d) dell'art. 14:
"i maggiori introiti di cui
alle lettere b) [l'unica, qui, di interesse]
e c) sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
...”
Dunque la
quota di incremento del 30% (750 euro) della somma aggiuntiva di 2.500 euro, è
totalmente
versata all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Per suo
conto, la somma aggiuntiva di 2.500 euro irrogata dai servizi ispettivi della
DTL era già stata destinata dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 81/08:
"7.
L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la
dotazione del
Fondo per l'occupazione.., ed è destinato al finanziamento
degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con
Decreto...".
Se si
vanno a verificare le disposizioni di legge richiamate dal comma 7, è
constatabile come siano del tutto scomparsi i (già residuali) riferimenti alla
"tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori", a tutto favore della
"emersione del lavoro sommerso e della promozione di occupazione
regolare"
[3].
Scopo,
quest'ultimo, conseguente e positivo. Non fosse che la norma, così posta,
contamina ed inficia la distinzione [4] tra le
"ipotesi di sospensione per lavoro irregolare"
(somma aggiuntiva oggi pari a 1.950 euro) e
"ipotesi di sospensione per
gravi e reiterate violazioni in materia della tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro" (somma aggiuntiva oggi pari a 3.250 euro).
Per
buona sorte, il Decreto legge 145/2013, convertito nella Legge 9/2014, dichiara
in apertura dell'art. 14 il fine (..duplice) di rafforzamento della
“attività
di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare” e quello di
“tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Posta
questa (lunga, ma, spero, necessaria) digressione, vale ora tornare al problema
della
allocazione e fruibilità dei
proventi delle sanzioni in materia di SSL.
Il D.Lgs.
n. 81, già nella formulazione dell'aprile 2008 pone correttamente la questione quando,
nell'art. 14 citato, decide che "
L’importo delle somme aggiuntive di
cui al comma 5, lettera b),
integra
l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro..".
È poi
facoltà delle Regioni deliberare (come alcune hanno fatto) che tali somme
restino in disponibilità delle A.S.L.
Per
finanziare però, dice la norma, le specifiche attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori! A
questo avrebbe dovuto attenersi il legislatore, indirizzando i proventi della
somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione
per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e e
della sicurezza sul lavoro. Invece che indifferenziatamente assommarle per
integrare la dotazione del Fondo per l'occupazione [5].
Tali
risorse finanziarie, da considerarsi ovviamente aggiuntive rispetto allo
stanziamento destinato ordinariamente ai Servizi di prevenzione negli ambienti
di lavoro,
potrebbero supplire alla
carenza di risorse umane, formative, tecnologiche e strumentali che affligge
ormai da tempo tali Servizi, condizionandone significativamente
l'operatività.
Per
conseguenza, potrebbero favorire l' attività di informazione, assistenza,
consulenza, formazione, promozione a favore delle imprese, peraltro
espressamente prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 81/08 [6].
Così
compensando un'azione, altrimenti, prevalentemente repressiva. La cui efficacia
non può certo risultare decisiva agli effetti dell'affermazione di una cultura
della sicurezza.
Il
problema - nel duro confronto col reale - è a tutt'oggi rappresentato dal fatto
che di tali risorse viene fatto un utilizzo assolutamente disomogeneo - e non
verificato - da parte delle diverse Regioni.
Né a
questo vulnus sembrano in grado di poter porre limite i progetti incrementali
annuali di
"Obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori
generali" delle ASL. Progetti che si limitano a utilizzare una parte
esigua delle risorse, talvolta indirizzandola su obiettivi che sembrano non
proprio pertinenti con quanto stabilito dalla legge.
Vale
segnalare che la
Commissione
parlamentare d'inchiesta
[7]
, nella sua proposta di istituzione di una Agenzia nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro, indica espressamente tra le sue nuove funzioni
"il
monitoraggio sull'effettivo uso da parte delle ASL del ricavato delle sanzioni
per violazioni antinfortunistiche ai fini della prevenzione".
È
necessario dunque richiamare con la dovuta fermezza gli interlocutori
istituzionali sulla circostanza che i proventi delle sanzioni e delle somme
aggiuntive, sono per legge destinati/dedicati - in toto - "
per
finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL." e
che un diverso utilizzo
si pone contro la previsione di legge. Che la stessa destinazione deve valere -
per le somme aggiuntive nella parte relativa a SSL - per i servizi
ispettivi della DTL.
È
importante anche sottolineare come il
legislatore
(speciale) si riferisca, con ogni evidenza, ai Servizi PSAL quando parla di
"dipartimenti
di prevenzione delle ASL".
All'interno,
o accosto, dei/ai DPM (Dipartimenti di Prevenzione Medici) si collocano infatti
altri servizi (Prevenzione Veterinaria) che trattengono in disponibilità alla
ASL,
"con il vincolo di destinazione per lo sviluppo delle stesse
attività di prevenzione e controllo",
"i proventi da sanzioni amministrative
irrogate in relazione alle attività di controllo di competenza.." (secondo
il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 194/08). Potendo inoltre usufruire di finaziamenti
aggiuntivi quali quelli rappresentati dal
Fondo funzioni non tariffabili; dagli
introiti ascrivibili all'applicazione del D.Lgs. 194 del 19 novembre 2008
[8];
da
ulteriori risorse attribuite sulla base di specifiche esigenze territoriali
e/o in attuazione
di obiettivi regionali” [9].
Ma,
soprattutto, l'art. 13 specifica indiscutibilmente che i proventi delle
sanzioni e delle somme aggiuntive devono servire
"per
finanziare l'attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle
AA.SS.LL."
Quanto al
comma 7 dell'art. 14, è auspicabile che la norma venga riconsiderata, per
quanto modesto possa risultare il ricavato delle somme aggiuntive dovute per gravi e
reiterate violazioni in materia di SSL accertate dall'organo di
vigilanza del Ministero del lavoro.
Buon lavoro.
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza
Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
[1] È
da dire che le somme aggiuntive non rappresentano propriamente sanzioni
amministrative, limitandosi a rappresentare una delle condizioni per la revoca
del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale; vengono qui
riportate perché, invece, entrano a pieno titolo nelle risorse complementari da
attribuire ai Servizi PSAL e ai servizi ispettivi delle DTL (per questi, nella
parte relativa a SSL).
[2] Decreto
legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni nella legge
9 agosto 2013 n. 99; comma sostitutivo del comma 4-bis dell'art. 306
(Disposizioni finali) del D.Lgs. 81/08.
[3]
Legge
296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007); l'art. 1, comma 1156, lett.
g), stabilisce una quota annuale del fondo anche per la tutela di SSL ...è però
il comma 7 (art. 14, D.Lgs. 81/08) ad escluderla.
[4]
Distinzione
correttamente posta dall'art. 14, comma 4, lett. c)
del D.Lgs. 81/08 (fatto salvo il pasticcio del successivo comma 7).
[5] Dal
novembre 2008: Fondo sociale per occupazione e formazione; sulla base del comma
1, lett. a), del DL 185/2008, convertito in legge 2/2009.
[6]
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro:
1. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, ... il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ... svolgono,
anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di
lavoro.
[7] Commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette “morti bianche”.
[8] Disciplina
delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in
attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
[9] Regione
Lombardia, D.g.r. 2734/2001 - Testo unico delle regole di gestione del sistema
socio-sanitario regionale - Allegato 5B, Prevenzione veterinaria. Si pone
dunque il problema di sollecitare l'istituzione regionale a porre rimedio ad
incertezze ed ambiguità ancora presenti nella Nota/circ. di riferimento Prot.
H1.2011.0028112 del 26/09/2011, rendendo le indicazioni per l'utilizzo dei
proventi derivanti da sanzioni, coerenti con la norma di legge.
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