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"Interpello: come individuare le imprese affidatarie negli appalti"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
30/04/2014 - L’
impresa affidataria, come indicato dal D. Lgs.
81/2008, è l'impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
E all’ impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza essendo tenuta al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.
E all’ impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza essendo tenuta al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.
In relazione all’importanza di
una corretta individuazione delle imprese affidatarie, la
Commissione Interpelli risponde ad un’istanza di interpello -
presentata dall' Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) - con il parere fornito il
13 marzo 2014 nell’
Interpello n. 7/2014 avente per oggetto “
risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla
individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett.
i, D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di
un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori”.
Ricordiamo che l’art. 89 del
Decreto legislativo 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria
dei lavori. Riportiamo integralmente la
definizione
di impresa affidataria contenuta nel comma 1, lett. i) dell’articolo:
i) impresa affidataria: impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un
consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è
l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di
appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione; |
La norma suddetta dunque “prevede
il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese
ma non già la fattispecie dell'
Associazione
Temporanea di Imprese (di seguito ATI)”.
Ricordiamo, come riportato in
passati articoli
di PuntoSicuro sul tema, che per associazione temporanea d'imprese si può
intendere una forma giuridica nella quale si uniscono più imprese e che tale
associazione è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale
le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di
trattare con il committente per l'esecuzione di un'opera, generalmente
attraverso la partecipazione a gare d' appalto. Lo
scopo dell’ATI è generalmente quello di partecipare
all'assegnazione di appalti in particolare nel settore delle grandi
costruzioni: il vantaggio per le mandanti, se imprese di piccole e medie
dimensioni, è quello di partecipare a grandi lavori, mentre il vantaggio per la
mandataria è in genere quello di aggregare alla propria struttura aziende
specializzate in particolari campi inerenti all'appalto.
La Commissione ricorda che
l’articolo 97 del Testo Unico ha previsto per il datore di lavoro dell'impresa
affidataria una serie di importanti obblighi “tra cui quello primario di verifica
delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”.
Inoltre si sottolinea che
nell’istanza di interpello l'Associazione Nazionale Costruttori Edili indica
che "
l'articolo 93 del Regolamento
Appalti (D.P.R. n. 207/2010) prevede espressamente che le imprese associate,
dopo l'aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società,
anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti
riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La
società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza
che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma
restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei
contratti pubblici.
In sostanza, per
effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di
gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in
capo
all’ATI aggiudicataria. Ciò che
avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell'Associazione
contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell'appalto,
dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell'esecuzione
dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei
rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.)".
E con riferimento a quanto
riportato dall’interpellante e al quesito posto, “nel caso in cui il contratto di
appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese
che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione
unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, é
necessario individuare l'impresa che si
configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi sopra
richiamati”.
Ciò premesso la Commissione
fornisce le
seguenti indicazioni.
La società consortile,
“eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto
che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i
rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di
appalto, ivi compreso il potere
di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai
fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese,
costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto
dell'appalto”.
Dunque la Commissione ritiene che
“la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto
dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la
società consortile, assumendo
l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia
come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto,
è destinataria degli obblighi di cui
all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008”.
Ricordiamo, per concludere, che
PuntoSicuro ha affrontato il tema delle imprese affidatarie e dei consorzi di
imprese, anche con riferimento ai pareri resi dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, nell’articolo dal titolo “ Responsabilità
in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria”.
Tiziano Menduto
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