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"Interpello: come individuare le imprese affidatarie negli appalti"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

30/04/2014 - L’ impresa affidataria, come indicato dal D. Lgs. 81/2008, è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

E all’ impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza essendo tenuta al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.

In relazione all’importanza di una corretta individuazione delle imprese affidatarie, la Commissione Interpelli risponde ad un’istanza di interpello - presentata dall' Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) - con il parere fornito il 13 marzo 2014 nell’ Interpello n. 7/2014 avente per oggetto “ risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori”.
 
Ricordiamo che l’art. 89 del Decreto legislativo 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Riportiamo integralmente la definizione di impresa affidataria contenuta nel comma 1, lett. i) dell’articolo:
 
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
 
La norma suddetta dunque “prevede il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell' Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI)”.
 
Ricordiamo, come riportato in passati articoli di PuntoSicuro sul tema, che per associazione temporanea d'imprese si può intendere una forma giuridica nella quale si uniscono più imprese e che tale associazione è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente per l'esecuzione di un'opera, generalmente attraverso la partecipazione a gare d' appalto. Lo scopo dell’ATI è generalmente quello di partecipare all'assegnazione di appalti in particolare nel settore delle grandi costruzioni: il vantaggio per le mandanti, se imprese di piccole e medie dimensioni, è quello di partecipare a grandi lavori, mentre il vantaggio per la mandataria è in genere quello di aggregare alla propria struttura aziende specializzate in particolari campi inerenti all'appalto.
 
La Commissione ricorda che l’articolo 97 del Testo Unico ha previsto per il datore di lavoro dell'impresa affidataria una serie di importanti obblighi “tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”.
 
Inoltre si sottolinea che nell’istanza di interpello l'Associazione Nazionale Costruttori Edili indica che " l'articolo 93 del Regolamento Appalti (D.P.R. n. 207/2010) prevede espressamente che le imprese associate, dopo l'aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei contratti pubblici. In sostanza, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all’ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell'Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell'appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.)".
 
E con riferimento a quanto riportato dall’interpellante e al quesito posto, “nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, é necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi sopra richiamati”.
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
La società consortile, “eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto”.
 
Dunque la Commissione ritiene che “la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008”.
 
Ricordiamo, per concludere, che PuntoSicuro ha affrontato il tema delle imprese affidatarie e dei consorzi di imprese, anche con riferimento ai pareri resi dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nell’articolo dal titolo “ Responsabilità in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria”.
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 7/2014 con risposta del 13 marzo 2014 all’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Prot. 37/0006234/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori.
 
 
Tiziano Menduto
 

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