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"Niente fondi europei se manca la Pec"
fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti
16/05/2014 - La mancanza della posta elettronica certificata (PEC) può non dare
diritto all’accesso ai finanziamenti europei. È la conclusione cui è
giunto il
Consiglio di Stato con la
sentenza 1424/2014.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il Comune aveva partecipato ad un bando per il finanziamento di infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi della zona, da realizzare grazie ai fondi FESR 2007 – 2013 gestiti dalla Regione.
La domanda però era stata ritenuta non esaminabile per la mancanza di alcuni allegati, che secondo il bando dovevano essere inviati esclusivamente via Pec.
A detta del Comune, l’imposizione rappresentava un inutile aggravio amministrativo e una compressione del principio di massima partecipazione al procedimento.
Di parere opposto il CdS, che ha fatto notare come il formato elettronico fosse l’unico richiesto e non una procedura aggiuntiva.
Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che le modalità informatiche costituiscono un risparmio in termini di costi e tempi.
Allo stesso tempo, ha concluso il CdS, ogni amministrazione aggiudicatrice può scegliere determinati criteri di aggiudicazione e può quindi decidere di ritenere non esaminabile una proposta di finanziamento di progetti per i quali non sono stati indicati alcuni elementi. Si tratta, nel caso specifico, di quelli che dovevano essere indicati negli allegati non trasmessi.
I giudici hanno quindi confermato l’esclusione del Comune dai finanziamenti europei.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il Comune aveva partecipato ad un bando per il finanziamento di infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi della zona, da realizzare grazie ai fondi FESR 2007 – 2013 gestiti dalla Regione.
La domanda però era stata ritenuta non esaminabile per la mancanza di alcuni allegati, che secondo il bando dovevano essere inviati esclusivamente via Pec.
A detta del Comune, l’imposizione rappresentava un inutile aggravio amministrativo e una compressione del principio di massima partecipazione al procedimento.
Di parere opposto il CdS, che ha fatto notare come il formato elettronico fosse l’unico richiesto e non una procedura aggiuntiva.
Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che le modalità informatiche costituiscono un risparmio in termini di costi e tempi.
Allo stesso tempo, ha concluso il CdS, ogni amministrazione aggiudicatrice può scegliere determinati criteri di aggiudicazione e può quindi decidere di ritenere non esaminabile una proposta di finanziamento di progetti per i quali non sono stati indicati alcuni elementi. Si tratta, nel caso specifico, di quelli che dovevano essere indicati negli allegati non trasmessi.
I giudici hanno quindi confermato l’esclusione del Comune dai finanziamenti europei.
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