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"Delega di funzioni: dimensioni aziendali e trasferimento del delegato"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
23/05/2014 - Nell’ambito
della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro uno degli istituti
ancora oggi più controversi è quello della delega di funzioni; La sussistenza
di molteplici criticità interpretative hanno indotto il Comitato Paritetico Territoriale
della Provincia di Padova ad organizzare a Padova il 18 ottobre 2013 un
convegno su questo delicato tema adottando la formula della tavola rotonda.
A tal fine è stato costituito un
gruppo di lavoro, coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani e diretto dall’Ing.
Donato Chiffi, che al termine dell’evento ha elaborato il documento
“Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega
di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, che, con particolare
riferimento all’edilizia, è redatto sotto forma di domande e risposte, emerse
alla luce dei quesiti che sono stati sottoposti dai partecipanti.
Ne pubblichiamo un estratto che
affronta natura dell’attività, dimensioni aziendali e trasferimento del
delegato.
1. Il datore di lavoro può
delegare funzioni anche nel caso di imprese piccole o molto semplici?
L’art. 16 del D.Lgs. n.81/2008
nell’individuare i limiti e le condizioni per l’efficacia della delega
di funzioni non fa espresso riferimento anche al c.d. parametro
dimensionale;
la S.C. di Cassazione, tuttavia,
in passato ha dato notevole rilievo allo stesso e, nel caso dell’edilizia, ha
affermato che al titolare di una posizione di garanzia è consentito trasferire,
con atto scritto di delega espresso, inequivoco e certo, obblighi e compiti che
alla stessa posizione ineriscono ad altro soggetto qualora l’impresa operi con
numerosi cantieri in attività in diversi luoghi (cfr., ex multis Cass. pen.
sezione IV, n.12800/2007; n.8604/2008; n.7709/2007; n.39266/2011; n.
16452/2012).
Sotto questo profilo la S.C. ha
anche ulteriormente precisato che ai fini della legittimità della delega
di funzioni in ambito prevenzionistico il trasferimento delle funzioni deve
essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa e non è necessario
che si tratti di un’impresa di notevoli dimensioni ma può essere determinata dalle
caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale (Cass. pen. sezione
III, 12 aprile 2005, n. 26122).
2. Il datore di lavoro di
un’azienda che opera anche nei settori dell’ambiente (rifiuti,
bonifiche etc.) può delegare le
funzioni in materia di sicurezza del lavoro?
Si, nei limiti e alle condizioni
previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.81/2008.
3. E’ possibile delegare delle funzioni per un singolo cantiere e quali
sono gli effetti qualora il delegato sia successivamente trasferito presso un
altro cantiere?
Si, l’attuale disciplina non
vieta che la delega possa essere conferita con riferimento ad un singolo
cantiere nel rispetto ovviamente delle condizioni e dei divieti previsti dagli artt.
16 e 17 del D.Lgs. 81/2008; qualora poi il delegato sia successivamente
trasferito presso un altro cantiere non potendo più esercitare alcun potere di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate la delega deve ritenersi revocata (cfr. Cass. pen. sezione
IV, 11 aprile 2008).
RPS
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