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"Avvocati e CTU, dal 30 giugno 2014 parte il Processo Civile Telematico (PCT)"

fonte www.lavoripubblici.it / Professioni e Professionisti

09/06/2014 - Depositi cartacei addio, dal 30 giugno 2014 i processi civili viaggiano on line. Come previsto, infatti, dall'art. 16-bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (G.U. 19/10/2012, n. 245 - S. O. n. 194) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. 18/12/2012, n. 294 - S.O. n. 208) con l'obiettivo di informatizzare tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo al giudizio in aula, a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori (avvocati) e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (CTU) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Cambiamento epocale in vista dunque anche per i consulenti tecnici d'ufficio (CTU) nominati che dal 30 giugno 2014 dovranno procedere al deposito degli atti esclusivamente per via telematica.

Al fine di chiarire alcuni aspetti del nuovo obbligo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha predisposto la circolare n. 380 del 5 giugno 2014, inviata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri e ai Presidenti dei Consigli di disciplina territoriali istituiti presso gli Ordini, recante "Processo civile telematico -adempimenti previsti dall'art.16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n . 179 (cd "Decreto crescita") - obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali strumenti necessari per accedere ai registri di cancelleria e ai fascicoli di causa e strumenti per i depositi telematici da parte dei CTU - Guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE, registro degli indirizzi elettronici utilizzato dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale".

La circolare suddivide il processo nelle seguenti fasi:
  1. accesso ai registri di cancelleria
  2. deposito di atti
  3. allegato A con la guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE registro degli indirizzi utilizzato dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale. In questa guida sono indicate le operazioni per: importare il certificato della propria firma digitale e per iscriversi al Re.G.Ind.E.


Accesso ai registri della cancelleria
La circolare specifica che la consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli di causa, escluso il deposito di atti, è liberamente accessibile ai CTU attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero (http://pst.giustizia.it). Per l'accesso a questa applicazioni, avvocati e CTU dovranno registrarsi nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale).

Per poter accedere al Re.G.Ind.E. il CTU dovrà:

  • essere dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), regolarmente censita nel Re.G.Ind.E.
  • essere dotato di firma digitale

Deposito di atti
Per depositare gli atti il CTU deve iscriversi ad un punto di accesso. Preventivamente, ogni documento elaborato peritale, istanze di proroga, liquidazione, chiarimenti ecc. dovrà essere realizzato in formato "pdf" e dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto digitalmente.
Per consentire l'automatica trascrizione nei registri di Cancelleria dei dati relativi ad ogni deposito, essi debbono essere "inquadrati" in un determinato modo (ed in formato xml), ed il plico contenente il deposito deve rispettare rigidi requisiti di forma e di segretezza (impedendo che esso possa essere intercettato durante l'invio, e conosciuto da terzi): il compito della creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a mezzo PEC all'ufficio destinatario, deve pertanto essere svolto da uno specifico software, detto redattore o più gergalmente "imbustatore".


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