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"Reach: regolamento biocidi e PIC"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
09/06/2014 - Nei mesi scorsi
abbiamo segnalato che l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche ( ECHA), già particolarmente
impegnata in merito ai Regolamenti REACH
e CLP, si sta dedicando anche all’armonizzazione della legislazione a valle
e all’assunzione progressiva della responsabilità della gestione coordinata di
altri provvedimenti concernenti le sostanze chimiche. Ad esempio con
riferimento alla gestione del
Regolamento
Biocidi ed il
Regolamento PIC
(Prior Informed Consent) che regolamenta l’esportazione di materie pericolose
nei paesi in via di sviluppo per il quale, a partire dal 1° marzo 2014, ECHA è
diventata responsabile per gli aspetti amministrativi e tecnici.
Per dare qualche informazione sul
Regolamento Biocidi possiamo fare
riferimento alla quarta edizione della “ Guida al
Regolamento REACH”, promossa dalla Camera di Commercio di Milano e
realizzata grazie all’idea e all’impegno di AssICC (Associazione
Italiana Commercio Chimico) e Confcommercio Milano.
RTM
Nella guida si indica che il
regolamento sui biocidi (BPR -
Regolamento
n. 528/2012) “concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi
utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli
articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione
di principi attivi contenuti nel biocida”. E il suo scopo è quello di
“migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all’interno dell’UE,
garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela degli uomini e
dell’ambiente”. Il nuovo testo, adottato il 22 maggio 2012, troverà
applicazione a partire dal 1° settembre 2013 e abroga la direttiva
sui biocidi (Direttiva 98/8/CE).
Se, come già previsto dalla
precedente direttiva, “possono essere autorizzati ai fini dell’immissione sul
mercato soltanto i biocidi contenenti sostanze attive approvate”, un elemento
nuovo introdotto “è costituito dal rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’Unione, che consente alle aziende di ottenere un’autorizzazione valida in
tutta l’UE per i biocidi di loro produzione”.
Dopo aver riportato i 6
importanti allegati con cui si completa il Regolamento, la guida si sofferma
sul
ruolo di ECHA:
- “coordinare il processo di
approvazione delle sostanze attive per l’approvazione da parte della
Commissione;
- procedere all’autorizzazione
dei prodotti
biocidi valida in tutta l’UE;
- fornire il servizio di
segretariato per il Comitato biocidi (BPC);
- fornire supporto tecnico e
scientifico per gli SM e l’industria tramite strumenti IT, guide tecniche e
servizio di Help Desk;
- fornire valutazione
sull’equivalenza tecnica di un principio attivo;
- organizzare e gestire il R4BP
(Register For Biocidal Products)”.
Riguardo all’
approvazione dei principi attivi le aziende “fanno richiesta di
approvazione di un principio attivo presentando un dossier all’ECHA che procede
al controllo di convalida mentre l’autorità di valutazione competente procede
al controllo della sua completezza ed alla sua valutazione trasmettendo il
risultato al comitato biocidi che prepara un parere che viene presentato alla
Commissione europea per la formulazione di una decisione”.
Inoltre il Regolamento introduce
i
criteri di esclusione e di
sostituzione:
- “è prevista l’
esclusione dall’approvazione delle
sostanze classificate pericolose, prevedendo però deroghe, in particolare nel
caso in cui il principio attivo possa risultare necessario ai fini della salute
pubblica o dell’interesse pubblico, qualora non siano disponibili alternative;
- è previsto pure il criterio di
sostituzione: in tal caso i principi
attivi rispondenti ai criteri di sostituzione saranno designati quali candidati
alla sostituzione durante la procedura di approvazione”.
Per l’
autorizzazione dei biocidi dopo l’approvazione di un principio
attivo, le aziende che intendono immettere biocidi sul mercato di uno SM (Stato
Membro) “devono fare richiesta di autorizzazione del biocida presentando un
dossier allo SM che deve procedere alla valutazione e adottare una decisione in
merito. Ottenuta questa prima autorizzazione da uno SM, il richiedente può
chiedere il riconoscimento di tale autorizzazione anche da parte di altri SM:
riconoscimento reciproco”. Uno degli elementi innovativi del BPR è la
“possibilità di avere determinati biocidi autorizzati a livello di Unione
europea consentendo così alle aziende di immettere tali biocidi sul mercato
dell’intera Unione senza la necessità di ottenere le varie autorizzazioni
nazionali”.
Il
R4BP (Register for Biocidal Products - Registro per i Prodotti
Biocidi) è invece una piattaforma informatica dedicata ed è utilizzabile “ai
fini della presentazione delle domande e dello scambio di dati e informazioni
fra il richiedente, l’ECHA, le autorità competenti dello Stato membro e la
Commissione europea”. Il registro documenta le decisioni e contribuisce alla
divulgazione al pubblico delle informazioni; il suo aggiornamento è
responsabilità dell’ECHA.
Infatti una volta concessa
l’autorizzazione, la relazione di valutazione e il sommario delle
caratteristiche del prodotto
biocida saranno disponibili all’interno del sistema di informazione R4BP”.
E dal 1° settembre 2015 “un
biocida non potrà essere immesso sul mercato qualora il fabbricante o
l’importatore del principio attivo contenuto nel biocida, o se del caso
l’importatore del biocida, non sia incluso nell’elenco”.
Concludiamo rimandando alla
lettura integrale del documento che si sofferma anche sulle tariffe per la
registrazione dei biocidi, sulla nuova versione 5.5 (aprile 2013) di IUCLID
(la cui principale modifica permette ai richiedenti del nuovo Regolamento sui
biocidi di organizzare i propri dati nel formato IUCLID), sul “Comitato
scientifico sui Biocidi” e su un breve scadenziario dedicato al Regolamento n.
528/2012.
Camera di Commercio di Milano,
AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) e Confcommercio Milano, “ Guida al regolamento REACH”, IV edizione 2013, aggiornata
al 30 agosto 2013 (formato PDF, 2.41 MB).
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