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"Le nuove regole per la valutazione dei rischi nelle aziende"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

12/06/2014 - Dal DVR, al DVR standardizzato fino alla dimostrazione della Valutazione del Rischio: in breve è proprio questa l’evoluzione delle nuove regole per la valutazione dei rischi con riferimento a quanto raccontato nell’intervento dell’Ing. Giuseppe Paradies al seminario " Semplificazione - Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" che, organizzato da AIAS, si è tenuto a Bari il 19 settembre 2013.
 
Il seminario ha voluto fornire un aggiornamento sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che negli ultimi tempi ha avuto un notevole sviluppo nel campo della formazione e della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, soprattutto con le modifiche operate dal Decreto legge 69/2013 ( Decreto del fare), convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013.
 
Sulle novità nella valutazione dei rischi per attività a basso rischio PuntoSicuro si è soffermato più volte, ma è interessante tornare sul delicato argomento attraverso l’intervento dell’Ing. Giuseppe Paradies (formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro) dal titolo “ Standardizzazione per la valutazione dei rischi e redazione del relativo documento: dal DVR al DVRS”.

Il relatore si sofferma ampiamente sull’Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/2008 e in particolare sui commi 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7.
 
Intanto il comma 5 indica:
 
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
 
Ricordiamo brevemente le attività indicate nell’articolo 31, comma 6, spesso citate nel Testo Unico:
a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari;
d) aziende fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) Aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) Strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.
 
Veniamo al comma 6 e 6 bis:
 
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
 
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
 
E finalmente al 6 ter e 6 quater, relativo alla valutazione dei rischi nelle aziende a basso rischio infortunistico:
 
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
 
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.
 
E infine il comma 7:
 
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
 
Ricordando che l’ambito di applicabilità delle novità in tema di valutazione fanno riferimento a dimensione aziendale, attività principale e lavorazioni particolari, l’intervento si sofferma poi sulla definizione di lavoratore e specialmente sul tema del computo dei lavoratori.
 
Infatti ai fini della determinazione del numero di lavoratori - dal quale, come abbiamo visto, il D.Lgs. 81/2008 fa discendere particolari obblighi - “ non sono computati:
- i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro ( L'esclusione dal computo avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e aspettativa);
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
- i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
- i lavoratori autonomi;
- i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova.
 
Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento, segnaliamo che il relatore si sofferma ampiamente sul “ Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo” di cui è stata data comunicazione tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012.
 
In attesa del nuovo modello per le “attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali”, per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi, il relatore ricorda cosa prevedono le procedure standardizzate (soffermandosi poi sui moduli e sulle varie liste di controllo per la valutazione):
1) descrizione dell’azienda, dei cicli lavorativi e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
 
 
 
 
 
 
 
 
RTM

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