News
"Le nuove regole per la valutazione dei rischi nelle aziende"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
12/06/2014 - Dal DVR, al DVR
standardizzato fino alla dimostrazione della Valutazione del Rischio: in breve
è proprio questa l’evoluzione delle nuove regole per la valutazione dei rischi con
riferimento a quanto raccontato nell’intervento dell’Ing. Giuseppe Paradies al
seminario "
Semplificazione -
Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità e aggiornamento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro" che, organizzato da AIAS, si
è tenuto a Bari il 19 settembre 2013.
Il seminario ha voluto fornire un
aggiornamento sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che
negli ultimi tempi ha avuto un notevole sviluppo nel campo della formazione e
della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, soprattutto con le modifiche
operate dal Decreto legge 69/2013 ( Decreto
del fare), convertito con modificazioni con la legge
n. 98 del 9 agosto 2013.
Sulle novità nella valutazione
dei rischi per attività a basso rischio PuntoSicuro si è soffermato più
volte, ma è interessante tornare sul delicato argomento attraverso l’intervento
dell’Ing. Giuseppe Paradies (formatore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro) dal titolo “
Standardizzazione
per la valutazione dei rischi e redazione del relativo documento: dal DVR al
DVRS”.
RTM
Il relatore si sofferma
ampiamente sull’Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi) del D.Lgs. 81/2008 e in particolare sui commi 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6
quater, 7.
Intanto il
comma 5 indica:
5. Fermo restando quanto previsto
al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base
delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto
nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). |
Ricordiamo brevemente le attività
indicate nell’articolo 31, comma 6, spesso citate nel Testo Unico:
a) aziende industriali a rischio
rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni
nucleari;
d) aziende fabbricazione e
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) Aziende industriali con oltre
200 lavoratori;
f) Industrie estrattive con oltre
50 lavoratori;
g) Strutture di ricovero e cura
con oltre 50 lavoratori.
Veniamo al
comma 6 e 6 bis:
6. Fermo restando quanto
previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure
standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che
rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 28. |
E finalmente al
6 ter e 6 quater, relativo alla valutazione
dei rischi nelle
aziende a basso rischio
infortunistico:
6-ter. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli
indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo
periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di
attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato
la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al
medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e
6-bis. |
E infine il
comma 7:
7. Le disposizioni di cui al
comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; |
Ricordando che l’ambito di
applicabilità delle novità in tema di valutazione fanno riferimento a
dimensione aziendale, attività principale e lavorazioni particolari,
l’intervento si sofferma poi sulla definizione di lavoratore e specialmente sul
tema del computo dei lavoratori.
Infatti ai fini della
determinazione del numero di lavoratori
- dal quale, come abbiamo visto, il D.Lgs. 81/2008 fa discendere particolari
obblighi - “
non sono computati:
- i collaboratori familiari
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);
- i soggetti beneficiari delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di
istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale;
- i lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di
lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (
L'esclusione dal computo avviene solo in
caso di assenza con diritto alla conservazione del posto malattia, infortunio,
gravidanza, congedo parentale e aspettativa);
- i lavoratori che svolgono
prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro;
- i lavoratori a domicilio ove la
loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro
committente;
- i volontari,
i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei
lavori socialmente utili;
- i lavoratori autonomi;
- i collaboratori coordinati e
continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in
forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova.
Rimandando ad una lettura
integrale dell’intervento, segnaliamo che il relatore si sofferma ampiamente
sul “ Recepimento
delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8,
lettera f), del medesimo decreto legislativo” di cui è stata data
comunicazione tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012.
In
attesa del nuovo modello per le “attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali”, per dimostrare di aver effettuato la
valutazione dei rischi, il relatore ricorda
cosa prevedono le procedure
standardizzate (soffermandosi poi sui moduli e sulle varie liste di
controllo per la valutazione):
1) descrizione dell’azienda, dei
cicli lavorativi e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli
presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi
associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione
e protezione attuate;
4) definizione del programma di
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1156 volte.
Pubblicità