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"Articoli pirotecnici e sicurezza: le indicazioni del Ministero"
fonte www.insic.it / Sicurezza
12/06/2014 -
Con la citata circolare 559 dell'11 gennaio 2001 sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali (non marcati CE). Il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 stabilì poi, che a partire dal 4 luglio 2013 si prevedesse l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE anche alle categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".
Il Ministero ha ritenuto pertanto necessario fornire indicazioni integrative alla circolare del 2001, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e ricorda che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici muniti di marcatura CE.
Pertanto la circolare 20/5/2014 richiama singoli punti della circolare del 2001 valevoli anche per i prodotti marcati CE, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.
Licenze
Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE, si conferma quanto riportato nella circolare del 2001 rispetto alla lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S."e "2 - Verifica dei siti".
Ma specifica che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., può essere rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. Pertanto, l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati è riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto, munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresì, l'utilizzo da parte di altre categorie di consumatori.
Artifici impiegabili
Il punto 3 "artifici impiegabili" della circolare del 2011 si applica anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste.
L'Autorità pubblica, avvalendosi di un parere tecnico, può imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..
Mortai
Il punto "4 - Mortai" della Circolare del 2011 può essere applicato ma per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione le disposizioni fornite nella parte relativa ai "- i mortai di calibro più elevato". Sempre possibile utilizzare il manufatto secondo le modalità che sono indicate nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S..
Accensione degli artifici e conservazione
Infine, la circolare 20/5/2014 indica per i punti "5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e "6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, la piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati CE. Si puntualizza però che "qualora vengano impiegati, negli spettacoli a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la responsabilità del pirotecnico titolare della licenza, in un locale ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta conservazione, senza ulteriori adempimenti".
Area di sparo
La Circolare contiene un paragrafo a parte relativo alla parte B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA della circolare del 2001. Si stabilisce che il punto 1 della Lett. B della circolare 2001 " Area di sparo" si applicano anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella medesima circolare. "Per l'impiego di articoli il cui calibro superi quello previsto dalla citata circolare, si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformità CE. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato".
L'Autorità di Pubblica sicurezza può innalzare le distanze di sicurezza, a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo. Per gli articoli pirotecnici appartenenti alla cat. 2 e cat. 3, le distanze di sicurezza previste sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli spettatori.
Utilizzo di articoli pirotecnici per uso solo esterno
La circolare inoltre, ricorda che, ai sensi della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica (ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) può utilizzare articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente valutato "i pericoli e i rischi che può comportare qualsiasi deviazione".
Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si indica l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 per i quali può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorché anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.
Nuove denominazioni
La circolare 20 maggio 2014 ricorda anche che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2", "cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno 2013, assumeranno, rispettivamente, l e denominazioni "F1", "F2", "F3" e "F4" ma gli enti notificati, nelle more dell'entrata in vigore della direttiva, potranno già rilasciare attestazioni riportanti l'indicazione di tali nuove categorie.
Riferimenti normativi
CIRCOLARE 20 maggio 2014 del MINISTERO DELL'INTERNO
Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)).
(GU Serie Generale n.131 del 9-6-2014)
In Gazzetta ufficiale n. 131 del 9-6-2014 è stata pubblicata
la circolare 20 maggio 2014 del Ministero dell'Interno, in materia di accensione dei fuochi artificiali.
La Circolare prevede "Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S."
La Circolare prevede "Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S."
Con la citata circolare 559 dell'11 gennaio 2001 sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali (non marcati CE). Il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 stabilì poi, che a partire dal 4 luglio 2013 si prevedesse l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE anche alle categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".
Il Ministero ha ritenuto pertanto necessario fornire indicazioni integrative alla circolare del 2001, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e ricorda che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici muniti di marcatura CE.
Pertanto la circolare 20/5/2014 richiama singoli punti della circolare del 2001 valevoli anche per i prodotti marcati CE, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.
Licenze
Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE, si conferma quanto riportato nella circolare del 2001 rispetto alla lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S."e "2 - Verifica dei siti".
Ma specifica che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., può essere rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. Pertanto, l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati è riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto, munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresì, l'utilizzo da parte di altre categorie di consumatori.
Artifici impiegabili
Il punto 3 "artifici impiegabili" della circolare del 2011 si applica anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste.
L'Autorità pubblica, avvalendosi di un parere tecnico, può imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..
Mortai
Il punto "4 - Mortai" della Circolare del 2011 può essere applicato ma per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione le disposizioni fornite nella parte relativa ai "- i mortai di calibro più elevato". Sempre possibile utilizzare il manufatto secondo le modalità che sono indicate nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S..
Accensione degli artifici e conservazione
Infine, la circolare 20/5/2014 indica per i punti "5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e "6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, la piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati CE. Si puntualizza però che "qualora vengano impiegati, negli spettacoli a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la responsabilità del pirotecnico titolare della licenza, in un locale ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta conservazione, senza ulteriori adempimenti".
Area di sparo
La Circolare contiene un paragrafo a parte relativo alla parte B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA della circolare del 2001. Si stabilisce che il punto 1 della Lett. B della circolare 2001 " Area di sparo" si applicano anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella medesima circolare. "Per l'impiego di articoli il cui calibro superi quello previsto dalla citata circolare, si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformità CE. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato".
L'Autorità di Pubblica sicurezza può innalzare le distanze di sicurezza, a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo. Per gli articoli pirotecnici appartenenti alla cat. 2 e cat. 3, le distanze di sicurezza previste sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli spettatori.
Utilizzo di articoli pirotecnici per uso solo esterno
La circolare inoltre, ricorda che, ai sensi della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica (ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) può utilizzare articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente valutato "i pericoli e i rischi che può comportare qualsiasi deviazione".
Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si indica l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 per i quali può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorché anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.
Nuove denominazioni
La circolare 20 maggio 2014 ricorda anche che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2", "cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno 2013, assumeranno, rispettivamente, l e denominazioni "F1", "F2", "F3" e "F4" ma gli enti notificati, nelle more dell'entrata in vigore della direttiva, potranno già rilasciare attestazioni riportanti l'indicazione di tali nuove categorie.
Riferimenti normativi
CIRCOLARE 20 maggio 2014 del MINISTERO DELL'INTERNO
Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)).
(GU Serie Generale n.131 del 9-6-2014)
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