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"Sostanze stupefacenti: indicazioni operative per i datori di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Acqua
17/06/2014 -
Per affrontare i
dubbi sollevati dalla normativa riguardante l’uso di sostanze stupefacenti da
parte di specifiche categorie di lavoratori, abbiamo presentato in questi mesi
le indicazioni operative per medici
competenti e RLS, le istruzioni per lavoratori,
RSPP e SERD, ma dobbiamo ancora parlare degli obblighi in capo al
datore di lavoro.
Nel documento confindustriale si indica che, riguardo all’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori, è innanzitutto necessaria la definizione di una politica aziendale che affronti il tema.
Possiamo farlo attraverso il
documento, pubblicato sul sito dell’ Azienda
sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, “
Uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di
lavoratori – Indicazioni operative per i datori di lavoro”, a cura della Confindustria Monza e Brianza.
Senza dimenticare di far riferimento anche al documento “
Istruzioni operative per ‘controlli su uso di sostanze stupefacenti da
parte di specifiche categorie di lavoratori’” elaborato dal Comitato di
Coordinamento Provinciale Monza e Brianza.
Entrambi i documenti sono stati
presentati dall’Asl Monza e Brianza in relazione al Piano Mirato di Prevenzione
“ Controlli
sull’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di
lavoratori”.
Nel documento confindustriale si indica che, riguardo all’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori, è innanzitutto necessaria la definizione di una politica aziendale che affronti il tema.
Deve essere elaborato un
documento aziendale dedicato, “parte
integrante del documento di valutazione dei rischi”. Il documento “deve
contenere:
- le procedure organizzative;
- le azioni preventive,
educative, promozionali e formative con riferimento ai rischi connessi
all’impiego di sostanze stupefacenti nell’espletamento delle mansioni di cui
all’allegato I del Provvedimento della Conferenza Unificata n. 99/2007;
- le modalità di attuazione ed
esecuzione degli accertamenti sanitari;
- gli interventi da attuare a
seguito dei risultati degli accertamenti”.
E il documento “deve essere
condiviso con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e deve essere
presentato ai neoassunti ed ai lavoratori adibiti a mansioni di rischio”.
In relazione agli
adempimenti nei confronti del medico
competente, il datore di lavoro:
- “deve comunicare per iscritto
al medico competente i nominativi dei lavoratori che devono essere sottoposti a
controllo sanitario prima dell’affidamento della mansione a rischio poi, di
norma, con periodicità annuale;
- deve tenere sempre aggiornata
la lista dei nominativi dei lavoratori da sottoporre ai controlli; - deve
segnalare al medico
competente, anche tramite un proprio delegato, i casi di ‘ragionevole
dubbio’;
- si deve mantenere costantemente
in contatto con il medico competente durante tutta la fase degli accertamenti
sanitari”.
Riguardo a questi adempimenti il
documento del Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza indica che
“per adempiere agli obblighi previsti dal comma 4 dell’art. 41 del D. Lgs.
81/08, qualora siano presenti mansioni comprese tra quelle soggette a verifica
di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, occorre che il
Datore di Lavoro nomini il Medico Competente anche se l’attività svolta non
comporta l’obbligo di sorveglianza sanitaria per altri rischi”. Inoltre per
l’individuazione delle mansioni il Datore di Lavoro deve utilizzare il criterio
“dell’effettivo svolgimento della mansione a rischio”. Ciò, continua il
documento, “non può prescindere da una rigorosa definizione delle procedure
organizzative interne, nell’ambito del processo di valutazione, che permettano
al medesimo di selezionare quei soggetti che compiono l’attività per la quale è
previsto lo screening in maniera non saltuaria e comunque per un arco di tempo
significativo della giornata/settimana lavorativa”.
Torniamo al documento
confindustriale e agli
adempimenti del
datore di lavoro nei confronti dei lavoratori sottoposti agli accertamenti
sanitari:
- “quando gli viene fornito da
parte del Medico Competente il cronogramma degli accessi per gli accertamenti
sanitari, comunica al lavoratore la data ed il luogo, con un preavviso di non
più di un giorno dalla data stabilita;
- se il lavoratore risulta
positivo agli accertamenti di primo livello, il Medico Competente lo dichiara
‘temporaneamente inidoneo alla mansione’. In questo caso il Datore di Lavoro,
nel rispetto della normativa sulla privacy, provvede a sospendere
temporaneamente la persona dallo svolgimento della mansione a rischio e, ove
possibile, lo adibisce ad altra mansione;
- concorda con il Medico
Competente le modalità con cui comunicare quanto sopra al lavoratore
interessato, le condivide con il RLS, le rende note ai lavoratori”.
Se il lavoratore “risulta
positivo agli accertamenti di primo livello viene inviato dal Medico Competente
al SERD per quelli di secondo livello”. In questo caso il Datore di Lavoro, a
seconda dell’ esito
degli accertamenti effettuati dal SERD, “dovrà:;
- conservare il posto di lavoro
per tutto il periodo di durata del percorso riabilitativo e comunque per non
più di tre anni (tossicodipendenza);
- reintegrare il lavoratore nella
mansione (non tossicodipendenza);
- non adibire il lavoratore alla
mansione a rischio per tutto il periodo di monitoraggio cautelativo da parte
del Medico Competente (uso di sostanze stupefacenti)”.
Senza dimenticare che il Datore
di Lavoro “si accolla l’onere di tutti gli accertamenti sanitari”.
Il documento confindustriale si
conclude poi con alcune brevi indicazioni operative per il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
- “il RSPP collabora con il
Datore di Lavoro ed il Medico Competente alla valutazione del rischio specifico
ed alla stesura del documento dedicato;
- supporta il Datore di Lavoro
nell’individuazione di altre postazioni di lavoro disponibili per lavoratori
dichiarati ‘temporaneamente non idonei alla mansione a rischio’;
- condivide con il RLS,
unitamente al Datore di Lavoro ed a Medico
Competente, il documento di valutazione dedicato al rischio specifico;
- porta a conoscenza del RLS il
piano formativo ed informativo cui saranno sottoposti i lavoratori;
- condivide con il RLS,
unitamente al Datore di Lavoro ed a Medico Competente, le modalità con cui
verrà comunicata al lavoratore, risultato positivo agli accertamenti,
l’inidoneità alla mansione;
- effettua un’opera di
sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori mirata alla prevenzione ed a far
sì che gli stessi acquisiscano una maggior consapevolezza del proprio ruolo
all’interno del ‘sistema azienda’”.
Confindustria Monza e Brianza, “ Uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie
di lavoratori – Indicazioni operative per i datori di lavoro” (formato PDF,
142 kB).
Comitato di Coordinamento
Provinciale Monza e Brianza, “ Istruzioni operative per ‘Controlli sull'uso di sostanze
stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’” (formato PDF,
179 kB).
Tiziano Menduto
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