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"Articoli da imballaggio: modifiche alle tipologie del Codice Ambiente "
fonte www.insic.it / Ambiente
17/06/2014 - Le modifiche apportate dalla
direttiva 2013/2/UE ricadono sul Codice Ambiente, in particolare riguardano il punto 2) dell'
allegato E alla parte quarta del
Codice Ambiente: vengono sostituiti gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi della definizione di imballaggi.
L'Allegato E del Codice Ambiente, infatti, fissa al punto 1) gli "Obiettivi di recupero e di riciclaggio", mentre al Punto 2) i "Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE" che sono riassunti nelle sopracitate lettere i) ii), iii).
Al punto i) si specifica che "Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione (di cui alla direttiva 2004/12/CE che rimanda per la definizione ai criteri delle lettere i) ii) e iii)), fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme.
Ai sensi della lettera ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; mentre, ai sensi della lettera iii)
i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. "Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme".
Ora con il decreto 22 aprile 2014 si individuano nuovi "esempi illustrativi" degli imballaggi appartenenti alle tre categorie di cui alle lettere i) ii) e iii)
• i): Articoli considerati imballaggio e non considerati imballaggio;
• ii) Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e Articoli non considerati imballaggio;
• iii) Articoli considerati imballaggio e non considerati imballaggio.
Riferimenti normativi
DECRETO 22 aprile 2014 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
(GU Serie Generale n.136 del 14-6-2014)
L'Allegato E del Codice Ambiente, infatti, fissa al punto 1) gli "Obiettivi di recupero e di riciclaggio", mentre al Punto 2) i "Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE" che sono riassunti nelle sopracitate lettere i) ii), iii).
Al punto i) si specifica che "Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione (di cui alla direttiva 2004/12/CE che rimanda per la definizione ai criteri delle lettere i) ii) e iii)), fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme.
Ai sensi della lettera ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; mentre, ai sensi della lettera iii)
i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. "Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme".
Ora con il decreto 22 aprile 2014 si individuano nuovi "esempi illustrativi" degli imballaggi appartenenti alle tre categorie di cui alle lettere i) ii) e iii)
• i): Articoli considerati imballaggio e non considerati imballaggio;
• ii) Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e Articoli non considerati imballaggio;
• iii) Articoli considerati imballaggio e non considerati imballaggio.
Riferimenti normativi
DECRETO 22 aprile 2014 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
(GU Serie Generale n.136 del 14-6-2014)
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