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"Inail: una metodologia per la valutazione del rischio da esplosioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
23/06/2014 - Nel documento Inail “ Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE”,
realizzato da Fabio Pera e Massimo Giuffrida con la collaborazione di
Francesca Ceruti, si trattano non solo i fenomeni, i parametri fisici ed
i principi fondamentali della protezione contro le esplosioni, ma viene
anche illustrata una
metodologia per la valutazione del rischio da esplosioni.
Infatti, con riferimento a quanto
richiesto per il
settore delle atmosfere
potenzialmente esplosive dalla direttiva ATEX
94/9/CE e dalla direttiva 99/92/CE, l’art. 294 del D.Lgs. 81/2008
(modificato dal D.Lgs. 106/2009) impone al Datore di Lavoro (D.L.) di
effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere
esplosive e la conseguente redazione del “
Documento
sulla protezione contro le esplosioni”.
Tale Documento “deve riportare
tra l’altro in modo chiaro le seguenti informazioni:
- una dichiarazione del D.L.
nella quale si precisa che i rischi da esplosioni sono stati individuati e
valutati;
- che i luoghi soggetti a rischio
di esplosione sono stati classificati come prescritto dall’Allegato XLIX”
(del D.Lgs. 81/2008).
E la metodologia utilizzata per
la redazione del documento “è demandata al Datore di Lavoro che, come per gli
altri fattori di rischio,
vi provvede con
i criteri e metodi più idonei ed efficaci ad una azione di prevenzione e
protezione”.
Nel
sesto capitolo del documento Inail, dedicato alla “Protezione dalle
esplosioni: criteri di valutazione” è dunque illustrata una “metodologia per la
valutazione del rischio da esplosioni, che va ad integrare il documento sulla
protezione dalle esplosioni previsto dall’art. 294”.
Si ricorda che per effettuare la
valutazione del rischio di esplosione
occorre individuare i relativi pericoli e a tale scopo occorre:
- “verificare se sono presenti
sostanze infiammabili (sotto forma di gas, vapori, nebbie, liquidi, polveri e
fibre);
- valutare se i processi
produttivi possono dar luogo ad atmosfere potenzialmente esplosive”.
E una volta individuati i
pericoli si deve:
- “individuare le sorgenti di
emissione;
- valutare la probabilità che si
formi un’atmosfera esplosiva e la sua durata;
- valutare se i volumi di
atmosfera esplosiva sono pericolosi;
- valutare se esistono sorgenti
di accensione efficaci e con quale probabilità;
- valutare i possibili effetti di
una esplosione (onda di pressione, fiamme e gradiente di temperatura,
proiezione di materiale e sostanze pericolose) ed i danni ad essi connessi
(relativi alla presenza di persone)”.
Inoltre “a valle di tutte le
attività descritte sopra, si procede alla realizzazione di
misure finalizzate a evitare la formazione di atmosfere
esplosive e se questo non è possibile:
- sostituzione delle sostanze
pericolose,
- limitazione delle
concentrazioni;
- costruzione idonea,
inertizzazione, utilizzo di sistemi chiusi, ventilazione, monitoraggio,
pulizia;
- ed infine si procede alla
classificazione delle aree che può essere considerata una misura protettiva”.
Altre
misure possono essere finalizzate a:
- “evitare le sorgenti efficaci:
mediante la scelta delle apparecchiature (es. modi di protezione) e delle loro
caratteristiche;
- adottare misure di tipo tecnico
(es. sistemi di soppressione dell’esplosione, costruzioni resistenti
all’esplosione…);
- adottare misure di tipo
organizzativo (segnalazione, permessi di lavoro, procedure scritte,
manutenzione programmata…).
Alcune di queste misure devono
essere attuate in maniera immediata, altre possono prevedere una tempistica
diversa sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza”.
L’
ipotesi di metodologia di valutazione del rischio – “non
vincolante, semplice, applicabile a situazioni non complesse, riconducibile a
procedimenti più o meno simili, adottati nella pratica e reperibili in
letteratura”, presentata “a scopo puramente esemplificativo” - è di tipo
qualitativo. Prevede la “determinazione del rischio in funzione della probabilità
di accadimento dell’esplosione e dell’eventuale danno procurato sia sotto il
profilo della salute che della sicurezza dei lavoratori”. In particolare
“l’entità del rischio R è definita come prodotto tra la Probabilità P che si
verifichi un determinato evento e la magnitudo del Danno D che tale evento, una
volta verificatosi, può determinare”.
Rimandando ad una lettura
integrale del capitolo e della metodologia presentata con il supporto di varie
tabelle, ricordiamo che la
probabilità P
che possa avvenire un’esplosione “può essere suddivisa qualitativamente in 4
livelli (a ciascuno dei quali è associato un valore numerico da 1 a 4):
-
esplosione improbabile: “quando il suo manifestarsi è legato ad una
serie di eventi tra loro indipendenti poco probabili. Non si sono mai
manifestati eventi in condizioni analoghe”;
-
esplosione poco probabile: “quando il suo manifestarsi è legato al
contemporaneo verificarsi di eventi sfavorevoli, anche non indipendenti tra
loro. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi in circostanze
analoghe”;
-
esplosione probabile: “quando è legata ad un evento o a più eventi
concorrenti che possono innescare l’ atmosfera esplosiva”;
-
esplosione molto probabile: “quando l’evento che può determinarla
ha una elevata probabilità di verificarsi. Ad esempio: presenza di sorgenti di
innesco nelle immediate vicinanze di atmosfere
esplosive”.
Si ricorda in ogni caso che il
metodo di analisi e valutazione, che porta alla definizione dei
livelli di rischio R, “va attuato
tenendo sempre in debita considerazione tutti gli elementi di contesto del sito
produttivo e dei singoli aspetti produttivi. Le misure di prevenzione e
protezione non vanno predisposte in relazione solo al Rischio determinato, ma
anche agli eventuali effetti di danno che potrebbero verificarsi a seguito di
incidenti”.
Basandosi sulla
classificazione del Rischio, in linea
di principio possono essere programmate le
misure
di Prevenzione e Protezione (ricordando tuttavia che il D.L. e il SPP
“stabiliscono di volta in volta quale valenza temporale attribuire agli
interventi di prevenzione e/o tecnici):
-
ALTO:
“sono richieste misure di prevenzione e protezione urgenti poiché determinano i
presupposti per l’accadimento di un possibile infortunio di GRAVISSIMA entità;
-
MEDIO: grado di rischio che implica la sussistenza di una
condizione di rischio grave, ma non imminente per i lavoratori, e che potrebbe
causare GRAVI danni con un elevato grado di inabilità o determinare patologie
dagli effetti invalidanti permanenti. Sono richiesti interventi a medio
termine;
-
BASSO: gli interventi di adeguamento corrispondenti al presente
livello di priorità possono essere programmati nel tempo in funzione della
fattibilità degli stessi;
-
TRASCURABILE: gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo
organizzativo e tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare
il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di
lavoro”.
INAIL - Settore Ricerca, Certificazione - Verifica del
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, “ Il rischio di esplosione, misure di protezione ed
implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE”, documento
realizzato da Fabio Pera e Massimo Giuffrida con la collaborazione di Francesca
Ceruti, dicembre 2013 (formato PDF, 2.79 MB).
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di esplosione e misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX
94/9/CE e 99/92/CE”.
RTM
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