Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Mercoledì, 27 Novembre 2024
News

"Abilitazione attrezzature: problemi, validità e formazione pregressa"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

26/06/2014 - Abbiamo ricapitolato in questi mesi, aggiornando le informazioni alla luce delle normative più recenti, i percorsi formativi descritti dagli  Accordi Stato/Regioni del 21 dicembre 2011.
Tuttavia, con riferimento a quanto discusso nel seminario “ Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori” (Pisa, 20 febbraio 2014), concludiamo questa disamina ricordando alcuni aspetti dell’ Accordo del 22 febbraio 2012  concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Nel parla il Dott. Ing. Daniele Novelli nel suo intervento “ Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 22 Febbraio 2012 per l’applicazione dell’Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008” dove, dopo aver ricordato gli obblighi dei datori di lavoro in tema di formazione e attrezzature di lavoro, ricorda che per abilitazione si deve intendere il “riconoscimento legale della capacità di esercitare una professione o di svolgere una determinata attività o mansione”. E sottolinea che la formazione prevista nell’accordo, valida anche per i soggetti dell’art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/2008 (componenti imprese familiari, lavoratori autonomi, ...), “essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008”. Inoltre la durata ed i contenuti della formazione indicati sono da considerarsi minimi.
 
Ricordiamo brevemente un elenco delle attrezzature di lavoro che ricadono nell’accordo: piattaforme di lavoro mobili elevabili; gru a torre; gru mobile; gru per autocarro; carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi); trattori agricoli o forestali; macchine movimento terra ( escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg); pompa per calcestruzzo.
Restano ferme le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative (ad esempio il Protocollo di intesa del 29 ottobre 2009 relativo all’abilitazione all'uso di macchine complesse utilizzate nella costruzione dei pozzi per acqua).
 
L’autore si sofferma poi sulle varie attrezzature in relazione alla loro definizione e ai vari problemi interpretativi.
 
Ad esempio ricorda che, riguardo alle macchine movimento terra, “non sono soggette ad abilitazione le seguenti macchine: apripista; autoribaltabili a ruote; motoruspe; motolivellatrici; posatubi; scavafossi”.
 
Un altro problema interpretativo riguarda i carrelli semoventi con conducente: la circolare del Ministero del Lavoro n. 21 del 10/06/2013 “ha chiarito che se ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo sono abbinati accessori tali da far rispondere l’attrezzatura di lavoro ad una o più definizioni comprese nelle lettere a) ad h) dell’allegato A (allegato dell’accordo con l’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta l’abilitazione, ndr), è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo”.
 
E per l’uso saltuario delle attrezzature?
L’intervento riporta a questo proposito un estratto della circolare del Ministero del Lavoro dell’11 marzo 2013: “ il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”.
 
L’autore si sofferma poi sui requisiti minimi e sulla durata dei corsi in relazione alle singole attrezzature ricordando che “la partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori”.
 
Rimandando alle slide dell’intervento, che si sofferma ampiamente sulla struttura degli allegati, concludiamo affrontando il tema della durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento e il tema del riconoscimento della formazione ed addestramento pregressi.
 
Riguardo alla validità si indica che:
- “l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica del la partecipazione a corso di aggiornamento;
- il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti”.
Si segnala che la Circolare n. 12 del 11 marzo 2013 ha chiarito “che le 3 ore destinate agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate anche in aula (con un numero massimo di partecipanti non superiore a 24)”.
 
Riguardo invece al riconoscimento della formazione ed addestramento pregressi, dopo aver elencato i corsi pregressi riconosciuti e le condizioni necessarie, l’intervento segnala che:
- “al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore dell’accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve esser e conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione (punto 9.3);
- la Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha successivamente chiarito che per uniformità a quanto stabilito da precedenti Accordi Stato Regione (21/12/2011 e 25/07/2012) la documentazione indicata nel punto 9.3 ha natura esemplificativa e non tassativa;
 
Inoltre:
- i lavoratori “che alla data di entrata in vigore del l’accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all’accordo, devono effettuare i corsi di abilitazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell’accordo;
- i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore ) da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo”;
- riguardo al settore agricolo e forestale la Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013 ha specificato “che il possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 del l’Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo medesimo;
- con riferimento al punto 9.4. dell’Accordo, la Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha chiarito che per “lavoratori del settore agricolo”, si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese all’art. 2135 c.c. (es. coltivazione, selvicoltura, allevamento di animali, attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ecc.)”.
 
Questa, secondo la Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013, la documentazione attestante l’esperienza degli operatori del settore agricolo e forestale:
- “ nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta in maniera continuativa nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale;
 - nel caso di lavoratore subordinato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta in maniera continuativa nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. In ogni caso il datore di lavoro, è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
In entrambi i casi, l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni”.
 
Sempre in relazione al settore agricolo e forestale c’è stato poi un differimento dei termini (art. 45-bis comma 2 Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione in legge del D.L. 21 giugno 2013, n. 69): il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole (...) è differito al 22 marzo 2015.
E successivamente la Circolare MLPS n. 45 del 24 dicembre 2013 ha chiarito che:
- “il differimento al 22 marzo 2015 è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale;
- limitatamente alle sole ‘macchine agricole’ sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015;
- l'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017;
- i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole ‘macchine agricole’ devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data”.
 
Concludiamo con un riepilogo delle principali scadenze (escluso il settore agricolo e forestale):
- “operatori addetti all’uso delle attrezzature dopo il 12/3/2013 - conseguimento abilitazione - prima di incaricare il lavoratore all’uso delle attrezzature;
- operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 12/3/2013 - conseguimento abilitazione - entro 12/3/2015;
- operatori già formati (corsi di tipo a)) alla data del 12/3/2013 - corso di aggiornamento - entro 12/3/2018;
- operatori già formati (corsi di tipo b)) alla data del 12/3/2013 - corso di aggiornamento - entro 12/3/2015;
- operatori già formati (corsi di tipo c)) alla data del 12/3/2013 - corso di aggiornamento + verifica apprendimento - entro 12/3/2015;
- tutti gli operatori - corso di aggiornamento - ogni 5 anni”.
 
 
 
Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 22 Febbraio 2012 per l’applicazione dell’Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008”, a cura del Dott. Ing. Daniele Novelli, intervento al seminario “Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori”.
 
 
 
RTM
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1260 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino