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"Abilitazione attrezzature: problemi, validità e formazione pregressa"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
26/06/2014 - Abbiamo ricapitolato in questi mesi, aggiornando le informazioni
alla luce delle normative più recenti, i percorsi formativi descritti
dagli
Accordi Stato/Regioni del 21 dicembre 2011.
Tuttavia, con riferimento a quanto discusso nel seminario “
Gli
Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro -
la qualificazione dei formatori” (Pisa, 20 febbraio 2014), concludiamo questa disamina ricordando alcuni aspetti dell’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Nel parla il Dott. Ing. Daniele
Novelli nel suo intervento “
Accordo
Stato Regioni e Provincie Autonome del 22 Febbraio 2012 per l’applicazione
dell’Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008” dove, dopo aver ricordato gli
obblighi dei datori di lavoro in tema di formazione e attrezzature di lavoro,
ricorda che per abilitazione si deve intendere il “riconoscimento legale della
capacità di esercitare una professione o di svolgere una determinata attività o
mansione”. E sottolinea che la formazione
prevista nell’accordo, valida anche per i soggetti dell’art. 21 comma 1
D.Lgs. 81/2008 (componenti imprese familiari, lavoratori autonomi, ...),
“essendo formazione specifica,
non è
sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i
lavoratori e realizzata ai sensi
dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008”. Inoltre la durata ed i contenuti della
formazione indicati sono da considerarsi minimi.
Ricordiamo brevemente un elenco delle
attrezzature di lavoro che ricadono nell’accordo: piattaforme di lavoro
mobili elevabili; gru a torre; gru mobile; gru per autocarro; carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio
telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi); trattori agricoli o forestali; macchine
movimento terra ( escavatori
idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale
caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne;
autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg); pompa per
calcestruzzo.
Restano ferme le abilitazioni già
previste dalle vigenti disposizioni legislative (ad esempio il Protocollo di
intesa del 29 ottobre 2009 relativo all’abilitazione all'uso di macchine
complesse utilizzate nella costruzione dei pozzi per acqua).
L’autore si sofferma poi sulle
varie attrezzature in relazione alla loro definizione e ai vari
problemi interpretativi.
Ad esempio ricorda che, riguardo
alle macchine movimento terra, “non sono soggette ad abilitazione le seguenti
macchine: apripista; autoribaltabili a ruote; motoruspe; motolivellatrici; posatubi;
scavafossi”.
Un altro problema interpretativo
riguarda i
carrelli semoventi con
conducente: la circolare del
Ministero del Lavoro n. 21 del 10/06/2013 “ha chiarito che se ai carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo sono abbinati accessori tali da far
rispondere l’attrezzatura di lavoro ad una o più definizioni comprese nelle
lettere a) ad h) dell’allegato A (allegato dell’accordo con l’elenco delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta l’abilitazione, ndr), è
necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo”.
E per l’uso saltuario delle
attrezzature?
L’intervento riporta a questo
proposito un estratto della circolare
del Ministero del Lavoro dell’11 marzo 2013: “
il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel
caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro
individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è
invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa
connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività
le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la
manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”.
L’autore si sofferma poi sui
requisiti minimi e sulla durata dei corsi in relazione alle singole
attrezzature ricordando che “la partecipazione ai suddetti corsi, secondo
quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario
di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori”.
Rimandando alle slide
dell’intervento, che si sofferma ampiamente sulla struttura degli allegati,
concludiamo affrontando il tema della
durata
della validità dell'abilitazione ed aggiornamento e il tema del
riconoscimento della formazione ed
addestramento pregressi.
Riguardo alla
validità si indica che:
- “l'abilitazione deve essere
rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione,
previa verifica del la partecipazione a corso di aggiornamento;
- il corso di aggiornamento ha durata
minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli
pratici, di cui agli allegati III e seguenti”.
Si segnala che la Circolare n. 12
del 11 marzo 2013 ha chiarito “che le 3 ore destinate agli argomenti dei moduli
pratici possono essere effettuate anche in aula (con un numero massimo di
partecipanti non superiore a 24)”.
Riguardo invece al
riconoscimento della formazione ed
addestramento pregressi, dopo aver elencato i corsi pregressi riconosciuti
e le condizioni necessarie, l’intervento segnala che:
- “al fine del riconoscimento del
corso effettuato prima dell'entrata in vigore dell’accordo, questo deve essere
documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con
firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti
della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve
esser e conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il
partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione
(punto 9.3);
- la Circolare MLPS n. 21 del
10/06/2013 ha successivamente chiarito che per uniformità a quanto stabilito da
precedenti Accordi Stato Regione (21/12/2011 e 25/07/2012) la documentazione
indicata nel punto 9.3 ha natura esemplificativa e non tassativa;
Inoltre:
- i lavoratori “che alla data di
entrata in vigore del l’accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di
cui all’accordo, devono effettuare i corsi di abilitazione entro 24 mesi
dall'entrata in vigore dell’accordo;
- i lavoratori del settore
agricolo che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono in possesso di
esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di
aggiornamento (4 ore ) da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione
dell’accordo”;
- riguardo al settore agricolo e
forestale la Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013 ha specificato “che il
possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 del l’Accordo 22
febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o
forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo
medesimo;
- con riferimento al punto 9.4.
dell’Accordo, la Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha chiarito che per
“lavoratori del settore agricolo”, si intendono tutti i lavoratori che
effettuano attività ricomprese all’art. 2135 c.c. (es. coltivazione,
selvicoltura, allevamento di animali, attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ecc.)”.
Questa, secondo la Circolare MLPS
n. 12 del 11/03/2013, la
documentazione
attestante l’esperienza degli operatori del settore agricolo e forestale:
- “
nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n.
445/2000, attestante la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro e
che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta in maniera
continuativa nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale;
-
nel
caso di lavoratore subordinato: dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante i periodi di tempo
in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese
agricole, nominativamente individuate, e che l’attività lavorativa negli anni
di riferimento è stata svolta in maniera continuativa nell’ambito del normale
ciclo produttivo aziendale. In ogni caso il datore di lavoro, è sempre tenuto a
verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
In entrambi i casi, l’esperienza
deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni”.
Sempre in relazione al
settore agricolo e forestale c’è stato
poi un
differimento dei termini
(art. 45-bis comma 2 Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione in legge del D.L.
21 giugno 2013, n. 69):
il termine per
l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine
agricole (...) è differito al 22 marzo 2015.
E successivamente la Circolare
MLPS n. 45 del 24 dicembre 2013 ha chiarito che:
- “il differimento al 22 marzo
2015 è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto
1, dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai
lavoratori del settore agricolo o forestale;
- limitatamente alle sole
‘macchine agricole’ sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino
alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a),
b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle
precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a
partire dal 22 marzo 2015;
- l'esperienza documentata almeno
pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il
conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio
2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del
medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017;
- i lavoratori che alla data del
22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole ‘macchine agricole’ devono
effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da
detta data”.
Concludiamo con un
riepilogo delle principali scadenze
(escluso il settore agricolo e forestale):
- “operatori addetti all’uso
delle attrezzature dopo il 12/3/2013 - conseguimento abilitazione - prima di
incaricare il lavoratore all’uso delle attrezzature;
- operatori già incaricati
dell’uso delle attrezzature alla data del 12/3/2013 - conseguimento
abilitazione - entro 12/3/2015;
- operatori già formati (corsi di
tipo a)) alla data del 12/3/2013 - corso di aggiornamento - entro 12/3/2018;
- operatori già formati (corsi di
tipo b)) alla data del 12/3/2013 - corso di aggiornamento - entro 12/3/2015;
- operatori già formati (corsi di
tipo c)) alla data del 12/3/2013 - corso di aggiornamento + verifica
apprendimento - entro 12/3/2015;
- tutti gli operatori - corso di
aggiornamento - ogni 5 anni”.
“ Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 22 Febbraio 2012
per l’applicazione dell’Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008”, a cura del
Dott. Ing. Daniele Novelli, intervento al seminario “Gli Accordi Stato -
Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per
l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei
formatori”.
RTM
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