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"Datore di lavoro: gli obblighi per la gestione delle emergenze"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
14/10/2014 - Come riportato tra gli obblighi segnalati all’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro
deve
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa.
La strategia per la pianificazione e l’adozione di misure per il
controllo delle situazioni di rischio nelle emergenze ha subito in
questi anni una vera e propria evoluzione: ora “l'andamento e
l'evoluzione di una situazione di emergenza sono
fatti dipendere dal livello organizzativo interno dell'azienda (risorse
umane predisposte e disponibili, sistemi impiantistici idonei, etc.) e
dalla capacità di contenere i danni (formazione professionale dei
lavoratori)”. Insomma si richiede al sistema aziendale che
“l'organizzazione interna per affrontare l'eventuale stato di emergenza
sia uno strumento operativo facente parte a tutti gli effetti
dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza da attuare”.
A parlare in questi termini della
gestione delle emergenze è una guida
prodotta dall’ Ente Bilaterale
Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori
di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e
all’apparato sanzionatorio”, nata con l’obiettivo di fornire una chiave di
lettura dei diversi adempimenti a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti.
La guida ricorda che la gestione
delle emergenze è disciplinata dagli articoli da 43 a 46 del D.Lgs. 81/2008,
decreto che riguardo alle
disposizioni
generali (articolo 43) “prevede che il datore di lavoro debba:
- organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
- designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
- informare tutti i lavoratori
che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantire la presenza di mezzi
di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio
presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni
in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi”.
Il documento sottolinea che solo
una approfondita
valutazione dei rischi
permette di rilevare l'eventuale possibilità di “avere incidenti anche
particolarmente gravi e a bassa probabilità di accadimento, non evitabili con
interventi di prevenzione e per i quali è necessario predisporre misure
straordinarie da attuare in caso di reale accadimento”.
Il
piano di emergenza è proprio quell'insieme di “misure
straordinarie, o procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e
ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e
della eventuale popolazione circostante)”.
I principali
obiettivi di un piano di emergenza aziendale sono quelli di:
- “ridurre i pericoli alle
persone;
- prestare soccorso alle persone
colpite;
- circoscrivere e contenere
l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta
potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare
i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto”.
Ad esempio un piano di emergenza
dovrà essere “sicuramente predisposto per quelle attività che comportando il
rischio specifico di incendio, esplosione, rilascio tossico e/o radioattivo,
sono soggette ad una o più normative tecniche o legislative specifiche. In
tutte le restanti attività, salvo diversa determinazione, non si ritiene
necessaria la stesura di un vero e proprio piano di emergenza, bensì può essere
sufficiente la predisposizione di procedure formalizzate che prevedano:
- una adeguata informazione e
formazione dei lavoratori per quanto riguarda l'utilizzo degli equipaggiamenti
di emergenza (estintori, autorespiratori, etc.) determinati ed introdotti in
base alla valutazione dei rischi;
- una corretta gestione dei
luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo,
rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza,
etc.);
- una corretta e tempestiva manutenzione
degli impianti”.
La guida si sofferma poi sulla
necessità (art. 18, D.Lgs. 81/2008, comma 1, lett. z) di
aggiornare le misure di
prevenzione
in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi
che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Infatti la “dinamicità” del
processo di valutazione dei rischi “comporta la necessità di continuo
aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione”.
A seconda delle caratteristiche
della “strategia prevenzionale assunta dall’azienda” possono essere individuati
“diversi livelli di piano di emergenza ciascuno dei quali, si ricorda, dovrà
essere periodicamente adeguato a seconda della scala di gravità dei pericoli e
dei mutamenti organizzativi aziendali”.
In particolare vengono presentati
nella guida tre diversi
livelli di pianificazione:
-
piano di emergenza di unità o di impianto: “quella parte del piano
di emergenza complessivo che riguarda espressamente la singola unità o
impianto”;
-
piano di emergenza di stabilimento: “viene predisposto quando
l'azienda presenta più unità a rischio di eventi incidentali, o quando unità di
per sé non a rischio possono essere interessate da incidenti verificatisi in
altre unità”;
-
piano di emergenza esterno: “quel piano che viene messo a punto
dalla pubblica Autorità per tutelare l'incolumità della popolazione e la
salvaguardia dell'ambiente”.
Rimandando alla lettura integrale
della guida, concludiamo ricordando che un
piano
di emergenza di unità o di impianto “prende in considerazione tutti gli
eventi incidentali che possono verificarsi nell'unità o nell'impianto e deve
individuare chiaramente:
- responsabili locali per ciascun
turno;
- area/e operativa/e dove devono
recarsi il responsabile del piano di emergenza
di stabilimento, il responsabile locale, le squadre di intervento, i
soccorritori ed il nucleo degli addetti all'evacuazione. In caso di incidente
il responsabile di PE di stabilimento, effettuata una immediata valutazione
dell'entità e dei possibili sviluppi quali-quantitativi dell'evento, deciderà
se attivare o meno i piani di emergenza di altre unità o dell'intera attività
(piano di emergenza di stabilimento) o che interessano anche l'esterno (piano
di emergenza esterno);
- composizione delle squadre di
intervento;
- composizione del nucleo di
soccorritori;
- composizione dell'eventuale
nucleo di evacuatori;
- collocazione
dell'equipaggiamento di emergenza e specificazione dei mezzi da utilizzare in
base al tipo di evento incidentale;
- collocazione
dell'equipaggiamento di emergenza di scorta;
- ubicazione dei DPI a
disposizione del personale da evacuare;
- sistemi di allarme per
allertare le squadre di intervento, i soccorritori e gli addetti
all'evacuazione, nonché le procedure per la loro attivazione;
- sistemi di comunicazione tra
aree operative, centri di raccolta e centro di controllo;
- vie di esodo, centri di
raccolta ed eventuali mezzi per l'ulteriore allontanamento delle persone,
nonché le zone ad accesso limitato o interdetto”.
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF, 12.51
MB).
RTM
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