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"La responsabilità amministrativa delle aziende: vantaggio e interesse"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

20/10/2014 - Il D.Lgs. 231/2001, che introduce la responsabilità amministrativa per le aziende derivante da uno o più illeciti amministrativi, “rappresenta l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d’impresa inserendo nel panorama normativo l’adozione da parte dell’ente di un sistema di direzione e controllo caratterizzato da quell’insieme di istruzioni e di regole giuridiche e tecniche, finalizzate al ‘governo’ dell’ente che non sia solo efficace ed efficiente, ma anche corretto ai fini della tutela di tutti i soggetti interessati”. In sostanza “si attribuisce al giudice penale la competenza a giudicare, in parallelo, la responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito e la responsabilità dell’impresa nell’interesse o a vantaggio della quale il reato sarebbe stato commesso”.
 
Sono parole estratte dal documento “ La responsabilità amministrativa”, elaborato dal “Gruppo di lavoro regionale SGSSL” (Regione Toscana) e presentato al seminario “ I sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01” (Firenze, 19 ottobre 2012); seminario che ha affrontato le linee di indirizzo che i servizi PISLL seguono per definire l'efficace attuazione di un sistema di gestione tale da essere esimente della responsabilità amministrativa dell'ente in occasione di inchieste infortuni gravi e gravissimi nonché di malattie professionali.
 
Nel documento “ La responsabilità amministrativa” sono presenti innanzitutto gli Indirizzi operativi per l’individuazione della responsabilità amministrativa e valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL).
 
Si segnala che “tutte le volte che vengono condotte indagini per indagare la presenza di eventuali responsabilità penali in ordine ai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (indagini per infortuni sul lavoro o per malattie professionali) si rende necessario indagare se vi è una responsabilità amministrativa dell’impresa. L’indagine per la individuazione di eventuali responsabilità penali viene condotta con le modalità ordinarie ed al termine di tali indagini occorre verificare se vi sia responsabilità amministrativa dell’impresa”.
 
Tuttavia perché la responsabilità amministrativa si concretizzi è “necessario che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
- “il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere connesso con violazioni della normativa relativa all’igiene e sicurezza del lavoro;
- l’impresa rientra nell’ambito di quelle per le quali si applica la responsabilità amministrativa” (ricordiamo che sono ad esempio escluse le aziende individuali, le aziende familiari, gli enti pubblici non economici, lo stato e gli enti pubblici territoriali);
- “il fatto è stato commesso nell’interesse dell’Ente oppure l’impresa ha tratto dall’evento che ha concorso a determinare l’infortunio o la malattia professionale un qualche vantaggio. Se infatti è possibile escludere che vi sia stato interesse o vantaggio per l’impresa non vi è responsabilità amministrativa”;
- “vi è stata una colpa organizzativa da parte dell’impresa nel dar vita a quella violazione che ha concorso al determinarsi dell’infortunio o della malattia professionale”.
 
Se queste condizioni si verificano “si segnala nell’inchiesta che viene trasmessa al magistrato che è ipotizzabile per l’impresa la responsabilità amministrativa prevista dall’art 300 del D.L.vo 81/2008. Sarà eventualmente compito dell’impresa dimostrare di aver adottato un sistema di gestione della sicurezza avente i requisiti di cui all’articolo 30 del D.L.vo 81”.
 
Inoltre occorre verificare se il reato che ha concorso a determinare le lesioni di cui agli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale, “sia stato commesso da soggetto che occupa una posizione apicale nell’impresa o meno (soggetti sottoposti ad altrui direzione). Nel secondo caso il servizio deve anche dimostrare che vi è stata una omissione di vigilanza relativamente al comportamento del soggetto che ha commesso il reato. La responsabilità amministrativa non si applica comunque se vi è stata fraudolenta elusione del SGSSL da parte dell’autore del reato”.
 
E si ricorda che solo nel caso in cui l’impresa faccia presente di aver adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza avente i requisiti di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 “il Servizio potrà verificare se lo stesso è effettivamente esistente (prima parte della checklist) e se è adeguato ed efficacemente adottato (seconda parte della checklist)”.
Ricordiamo che PuntoSicuro, sempre in relazione a questo seminario, ha presentato nelle scorse settimane la check list per verificare l’eventuale adozione di un SGSSL.
 
Il documento dopo aver inserito ulteriori note di approfondimento relative alla responsabilità amministrativa, elencando anche tutti i vari reati correlati, si sofferma poi sulla responsabilità amministrativa dell’impresa in relazione alla salute nei luoghi di lavoro con riferimento alla Legge delega del 3 agosto 2007, n° 123, all’art. 25-septies della 231/01 e all'art. 300 del D.Lgs. 81/2008.
 
Rimandando il lettore a visionare integralmente il corposo documento, ci soffermiamo invece su alcuni aspetti specifici, come l’ interesse e il vantaggio.
 
Infatti secondo l’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 l’ente è responsabile “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L’ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
 
Inoltre bisogna distinguere:
- interesse: è l’elemento soggettivo “consistente nella intenzione dell’autore del reato che ha determinato l’evento di favorire l’Ente”. L’interesse, “quanto meno concorrente della società, va valutato ex ante”;
- vantaggio: “è un elemento oggettivo riferito ai risultati effettivi della condotta. Richiede una verifica ex post”.
 
Il documento indica che ci può essere quindi “responsabilità in presenza di un interesse, anche senza vantaggio. La lettura del secondo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 “lascia però comprendere che, pur in presenza di un vantaggio, l’ente non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo interesse”.
E non bisogna dimenticare che l’interesse e il vantaggio “possono anche essere non patrimoniali, purché siano concretamente ed obiettivamente individuabili. L’interesse deve essere infatti oggettivo, concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell’autore del reato ed in generale al movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta”.
 
Si segnala infine che “il dubbio che è stato posto in dottrina è che nei reati di natura colposa il soggetto non agisce per un fine criminale rendendo vano il criterio dell’interesse. In realtà nella sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani (Sezione di Molfetta) in relazione ai fatti della Truck Center, viene circostanziato che “ i reati introdotti dalla legge n. 123, riproposti dal Dec. Lgs. 81/08, sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l’evento, dall’altro, proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell’evento.
Ne discente che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell’interesse dell’ente, la responsabilità di quest’ultimo risulta sicuramente integrata”.
 
Quindi il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura dell’illecito introdotto dall’art. 9 della legge 123, ripresa nell’art. 300 del D. Lgs. 81/2008, “dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l’evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri”.
 
 
Concludiamo riportando l’ indice del documento:
 
Indirizzi operativi per l’individuazione della responsabilità amministrativa e valutazione dei SGSSL
Note di approfondimento agli indirizzi operativi
Cos’è la responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa dell’impresa in relazione alla salute sul luogo di lavoro
L’interesse o il vantaggio
Norma esimente
Accertamenti dei servizi PISLL
Metodologia d’intervento dei servizi PISLL
Quadro sinottico indagine responsabilità amministrativa dell’ente
 
Allegati
I. Glossario
 
II. Checklist
sistema di ponderazione e livelli soglia di accettabilità
requisiti del modello organizzativo
frontespizio della checklist
parte prima - esistenza di un SGSSL
parte seconda – effettiva adozione, idoneità ed efficace attuazione del SGSSL
 
III. Codice Etico e Sistema Disciplinare
 
IV. Organo di Vigilanza
compiti e poteri
requisiti
composizione e strumenti di gestione
O.d.V. nelle imprese di piccole dimensioni
 
V. Rapporto tra obblighi previsti dal dec.lgs. 81/08 e requisiti di un SGSSL
 
Bibliografia e Sitografia
 
 
 
La responsabilità amministrativa”, Gruppo di lavoro Regionale SGSSL (Regione Toscana): Franco Blasi (asl 8), Roberto Iacometti (asl 2), Stefano Innocenti (asl 1), Daniele Novelli (asl 10), Maura Pellegri (asl 1), Giuseppe Petrioli (asl 10), coordinato da Amerigo Bianchi (asl 10) e con supervisione del Dr. Beniamino Deidda, intervento al seminario “I sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01” (formato PDF, 650 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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