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"La responsabilità amministrativa delle aziende: vantaggio e interesse"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
20/10/2014 - Il D.Lgs.
231/2001, che introduce la
responsabilità
amministrativa per le aziende derivante da uno o più illeciti
amministrativi, “rappresenta l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare
il fenomeno della criminalità d’impresa inserendo nel panorama normativo
l’adozione da parte dell’ente di un sistema di direzione e controllo
caratterizzato da quell’insieme di istruzioni e di regole giuridiche e
tecniche, finalizzate al ‘governo’ dell’ente che non sia solo efficace ed
efficiente, ma anche corretto ai fini della tutela di tutti i soggetti
interessati”. In sostanza “si attribuisce al giudice penale la
competenza a giudicare, in parallelo, la
responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto
illecito e la responsabilità dell’impresa nell’interesse o a vantaggio della
quale il reato sarebbe stato commesso”.
Sono parole estratte dal
documento “
La responsabilità
amministrativa”, elaborato dal “Gruppo di lavoro regionale SGSSL” (Regione
Toscana) e presentato al seminario “ I
sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01”
(Firenze, 19 ottobre 2012); seminario che ha affrontato le
linee di indirizzo che i servizi PISLL seguono per definire
l'efficace attuazione di un sistema di gestione tale da essere esimente della responsabilità
amministrativa dell'ente in occasione di inchieste infortuni gravi e
gravissimi nonché di malattie professionali.
Nel documento “
La responsabilità amministrativa” sono
presenti innanzitutto gli
Indirizzi
operativi per l’individuazione della responsabilità amministrativa e
valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSSL).
Si segnala che “tutte le volte
che vengono condotte indagini per indagare la presenza di eventuali
responsabilità penali in ordine ai reati di cui agli articoli 589 e 590 del
codice penale (indagini per infortuni sul lavoro o per malattie professionali)
si rende necessario indagare se vi è una responsabilità
amministrativa dell’impresa. L’indagine per la individuazione di eventuali
responsabilità penali viene condotta con le modalità ordinarie ed al termine di
tali indagini occorre verificare se vi sia responsabilità amministrativa
dell’impresa”.
Tuttavia perché la responsabilità
amministrativa si concretizzi è “necessario che si verifichino tutte le
seguenti
condizioni:
- “il reato che ha determinato il
danno alla persona deve essere connesso con violazioni della normativa relativa
all’igiene e sicurezza del lavoro;
- l’impresa rientra nell’ambito
di quelle per le quali si applica la responsabilità amministrativa” (ricordiamo
che sono ad esempio escluse le aziende individuali, le aziende familiari, gli
enti pubblici non economici, lo stato e gli enti pubblici territoriali);
- “il fatto è stato commesso
nell’interesse dell’Ente oppure l’impresa ha tratto dall’evento che ha concorso
a determinare l’infortunio o la malattia professionale un qualche vantaggio. Se
infatti è possibile escludere che vi sia stato interesse o vantaggio per
l’impresa non vi è responsabilità amministrativa”;
- “vi è stata una colpa
organizzativa da parte dell’impresa nel dar vita a quella violazione che ha
concorso al determinarsi dell’infortunio o della malattia professionale”.
Se queste condizioni si
verificano “si segnala nell’inchiesta che viene trasmessa al magistrato che è
ipotizzabile per l’impresa la responsabilità
amministrativa prevista dall’art 300 del D.L.vo 81/2008. Sarà eventualmente
compito dell’impresa dimostrare di aver adottato un sistema di gestione della
sicurezza avente i requisiti di cui all’articolo 30 del D.L.vo 81”.
Inoltre occorre verificare se il
reato che ha concorso a determinare le lesioni di cui agli articoli 589 (Omicidio
colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale, “sia stato
commesso da soggetto che occupa una posizione apicale nell’impresa o meno
(soggetti sottoposti ad altrui direzione). Nel secondo caso il servizio deve
anche dimostrare che vi è stata una omissione di vigilanza relativamente al
comportamento del soggetto che ha commesso il reato. La responsabilità
amministrativa non si applica comunque se vi è stata fraudolenta elusione del
SGSSL da parte dell’autore del reato”.
E si ricorda che solo nel caso in
cui l’impresa faccia presente di aver adottato un sistema di gestione della
salute e sicurezza avente i requisiti di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008
“il Servizio potrà verificare se lo stesso è effettivamente esistente (prima parte
della checklist) e se è adeguato ed efficacemente adottato (seconda parte della
checklist)”.
Ricordiamo che PuntoSicuro,
sempre in relazione a questo seminario, ha presentato nelle scorse settimane la check
list per verificare l’eventuale adozione di un SGSSL.
Il documento dopo aver inserito
ulteriori
note di approfondimento
relative alla responsabilità amministrativa, elencando anche tutti i vari reati
correlati, si sofferma poi sulla responsabilità amministrativa dell’impresa in
relazione alla salute nei luoghi di lavoro con riferimento alla Legge delega
del 3 agosto 2007, n° 123, all’art. 25-septies della 231/01 e all'art. 300 del
D.Lgs. 81/2008.
Rimandando il lettore a visionare
integralmente il corposo documento, ci soffermiamo invece su alcuni aspetti
specifici, come l’
interesse e il
vantaggio.
Infatti secondo l’art. 5 del D.
Lgs. 231/2001 l’ente è responsabile “per i reati commessi nel suo interesse o a
suo vantaggio:
a) “da persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso
b) da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L’ente
non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi”.
Inoltre bisogna
distinguere:
-
interesse: è l’elemento soggettivo “consistente nella intenzione
dell’autore del reato che ha determinato l’evento di favorire l’Ente”.
L’interesse, “quanto meno concorrente della società, va valutato ex ante”;
-
vantaggio: “è un elemento oggettivo riferito ai risultati effettivi
della condotta. Richiede una verifica ex post”.
Il documento indica che ci può
essere quindi “responsabilità in presenza di un interesse, anche senza
vantaggio. La lettura del secondo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 231/2001
“lascia però comprendere che, pur in presenza di un vantaggio, l’ente non possa
rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo interesse”.
E non bisogna dimenticare che l’interesse
e il vantaggio “possono anche essere non patrimoniali, purché siano concretamente
ed obiettivamente individuabili. L’interesse deve essere infatti oggettivo,
concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell’autore del reato ed in
generale al movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta”.
Si segnala infine che “il dubbio
che è stato posto in dottrina è che nei reati di natura colposa il soggetto non
agisce per un fine criminale rendendo vano il criterio dell’interesse. In
realtà nella sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani
(Sezione di Molfetta) in relazione ai fatti della Truck
Center, viene circostanziato che “
i
reati introdotti dalla legge n. 123, riproposti dal Dec. Lgs. 81/08, sono reati
di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza,
imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline. Se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l’evento,
dall’altro, proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della
produzione dell’evento.
Ne discente che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto
agisca nell’interesse dell’ente, la responsabilità di quest’ultimo risulta
sicuramente integrata”.
Quindi il requisito
dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura
dell’illecito introdotto dall’art. 9 della legge 123, ripresa nell’art. 300 del
D. Lgs. 81/2008, “dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che
ha determinato l’evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno
determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse
dell’ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a
quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri”.
Concludiamo riportando l’
indice del documento:
Indirizzi operativi per
l’individuazione della responsabilità amministrativa e valutazione dei SGSSL
Note di approfondimento agli
indirizzi operativi
Cos’è la responsabilità
amministrativa
La responsabilità amministrativa
dell’impresa in relazione alla salute sul luogo di lavoro
L’interesse o il vantaggio
Norma esimente
Accertamenti dei servizi PISLL
Metodologia d’intervento dei
servizi PISLL
Quadro sinottico indagine
responsabilità amministrativa dell’ente
Allegati
I. Glossario
II. Checklist
sistema di ponderazione e livelli
soglia di accettabilità
requisiti del modello
organizzativo
frontespizio della checklist
parte prima - esistenza di un
SGSSL
parte seconda – effettiva
adozione, idoneità ed efficace attuazione del SGSSL
III. Codice Etico e Sistema
Disciplinare
IV. Organo di Vigilanza
compiti e poteri
requisiti
composizione e strumenti di
gestione
O.d.V. nelle imprese di piccole
dimensioni
V. Rapporto tra obblighi previsti
dal dec.lgs. 81/08 e requisiti di un SGSSL
Bibliografia e Sitografia
“ La responsabilità amministrativa”, Gruppo di lavoro
Regionale SGSSL (Regione Toscana): Franco Blasi (asl 8), Roberto Iacometti (asl
2), Stefano Innocenti (asl 1), Daniele Novelli (asl 10), Maura Pellegri (asl
1), Giuseppe Petrioli (asl 10), coordinato da Amerigo Bianchi (asl 10) e con
supervisione del Dr. Beniamino Deidda, intervento al seminario “I sistemi di
gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01” (formato PDF,
650 kB).
Tiziano Menduto
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