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"DUVRI: gli obblighi derivanti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
23/10/2014 - Più volte abbiamo
ricordato le novità negli strumenti che la normativa predispone per scongiurare
i
rischi da interferenze nelle attività
di lavoro: la possibile previsione
dell’incaricato, alternativa all’elaborazione del DUVRI, e alcune nuove
condizioni per l’ esonero
dall’obbligo della redazione del DUVRI o della misura alternativa dell’incaricato.
Tuttavia al di là delle novità
normative sono ancora molti dubbi tra gli operatori sul Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e sull’articolo 26 del D.Lgs.
81/2008 che introduce per il
Datore di
Lavoro Committente (DLC) l’obbligo di elaborarlo in certe condizioni.
Per fare un po’ di chiarezza
riprendiamo la presentazione del documento Inail “ L’elaborazione
del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”, curato da Raffaele
Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la
collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di
Produzione e Insediamenti Antropici).
RTM
In relazione agli
obblighi derivanti dall'art. 26 del TU,
il documento fa una breve analisi del testo dell’articolo, ad esempio
analizzando il comma 1 e 2 dell'articolo:
Articolo 26 - Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso
di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi
in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità
previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato
di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma
1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
(...)
Riguardo alla
prima parte del comma 1 il documento
ricorda che in base ad una Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale (n. 67/07) è “stato precisato che nell'ambito della nozione
di ‘
appalto’, nel contesto in
argomento, non possono non rientrare anche le ipotesi di ‘
subappalto’ e quelle di ‘
fornitura
e posa in opera’ di materiali, tutte accomunate dalla caratteristica del
necessario impiego di manodopera. L'obbligo di pianificazione, a carico del
Committente, trova applicazione in tutti gli appalti cosiddetti interni nei
confronti di Imprese o lavoratori autonomi (es.: attività di manutenzione,
servizi di pulizia, ecc.) ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi
rientranti nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda”. Ne consegue
che l'obbligo di elaborazione del DUVRI
“sussiste anche nelle ipotesi di appalti extraziendali che risultino necessari
al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio e
non siano semplicemente preparatori o complementari dell'attività produttiva in
senso stretto (es.: inerenti impianti a rete urbani e suburbani: elettricità,
gas, acqua, ecc. e le infrastrutture: strade e autostrade, ferrovie ecc.). È da
ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando
nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica
disponibilità del Committente e, quindi, alla possibilità per lo stesso di
svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla Norma”.
Si è insomma voluto chiarire che
gli obblighi prevenzionistici di cui all'art. 26 “non trovano applicazione con
riferimento a tutti gli appalti esterni che realizzano fasi del ciclo
produttivo del Committente, ma solo facendo riferimento alle ipotesi in cui
questi, per avere la piena disponibilità dei luoghi di esecuzione dell'appalto,
possa essere realmente in grado di adempiere agli obblighi impostigli dalla
Norma”.
Riguardo poi alla
lettera a) del comma 1 si sottolinea
che per
verifica dell'idoneità
tecnico-professionale “s'intende la procedura di verifica delle capacità
tecniche ed organizzative che debbono essere possedute, e dimostrate, dalle
Imprese e dai lavoratori autonomi selezionati, in relazione all'oggetto degli
interventi da effettuare nei luoghi di lavoro del DLC”. Si ricorda che in caso
di subappalto “il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria dovrà verificare
l'idoneità tecnico professionale delle Imprese e/o dei lavoratori autonomi
subappaltati”.
Con riferimento invece alla
lettera b) del comma 1 si indica che il
DLC, “traendo informazioni, specialmente, dal DVR aziendale fornisce
dettagliate informazioni in relazione ai rischi specifici presenti negli
ambienti di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate, e da adottare, in relazione alla propria attività. Tale
nota informativa dovrà essere considerata in ogni fase di attuazione del
contratto di appalto, ad esempio, nella redazione di eventuali Piani Operativi della
Sicurezza (POS) da parte dell'Appaltatore. Informazioni più dettagliate
potranno essere, eventualmente, richieste alla figura dell'eventuale referente
aziendale deputato alle attività di cooperazione e coordinamento con le imprese
esterne”.
Veniamo invece al
comma 2 dell’articolo 26.
Il documento segnala che la
Sentenza della Cassazione Penale del 20 settembre 2002 specifica le differenze
fra le
azioni di cooperazione e di
coordinamento:
-
azioni di cooperazione: “le azioni finalizzate alla predisposizione
ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, sia da
parte del DLC che da parte del/i Datore/i di Lavoro esecutore/i”;
-
azioni di coordinamento: “le azioni finalizzate ad evitare
disaccordi, sovrapposizioni e intralci nell'esecuzione delle attività oggetto
dell'appalto”.
Per la
definizione di interferenza lavorativa si può invece far
riferimento alla Determinazione
n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella quale si precisa che “si parla
di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra
il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di
Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei
luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi
derivanti dall'esecuzione del contratto”.
Nel documento, che vi invitiamo a
visionare, si riportano alcuni
esempi di
rischi interferenti:
- “immessi nel luogo di lavoro
del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di
più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro
del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- derivanti da modalità di
esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività
appaltata)”.
E si possono distinguere:
- “
rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente
dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
-
rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del
Committente, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore:
-
rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da
sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
-
rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari,
richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell'ordinaria
operatività dell'Appaltatore)”.
Inoltre la Determinazione n. 3
del 5 Marzo 2008 esclude la possibilità d'interferenze nei seguenti casi:
- “la mera
fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie
attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura
stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di
lavoro o nei cantieri” (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti
sono stati valutati nel PSC);
- i servizi per i quali non è
prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come
amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33
dell'art. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per ‘interno’ tutti i locali/luoghi
messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non
sede dei propri uffici;
- i servizi di natura
intellettuale”.
E comunque, in definitiva, “si ha
interferenza quando vi è una
sovrapposizione
di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro
diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di
condivisione di attività lavorativa”.
Segnaliamo che il documento, che
vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma poi sull’analisi di alcuni
casi specifici:
- assenza di interferenza
spaziale e temporale;
- interferenza spaziale (ma non
temporale);
- interferenza temporale (ma non
spaziale);
- interferenza temporale e
spaziale.
Ad esempio nel caso b) si
perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI “asserendo l'assenza
di interferenze
lavorative, in quanto le varie attività sono eseguite in fasce orarie
diverse, come ad esempio nel caso di un'Impresa di pulizie che operi nelle ore
precedenti l'ingresso in sede dei lavoratori del DLC. Tale affermazione,
apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore
valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti
particolarmente persistenti, a livello di percezione sensoriale, un certo tipo
di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente
necessità di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi
trascurati in prima battuta”. E anche in relazione al caso c) l'inesistenza di
interferenza spaziale “di per sé non comporta l'automatica assenza di
interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una
certa consistenza, di un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad
operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC”.
Concludiamo sottolineando che la
“
problematica dei rischi da interferenza,
tra l'ambiente di lavoro, i lavoratori del DLC e l'attività svolta dai
lavoratori delle Imprese appaltatrici, assume dunque un rilievo essenziale”. E
a questo proposito “il
comma 3 dell'art.
26 è molto chiaro: parla di un
unico
documento per tutti gli appalti. Ne consegue, automaticamente, che si deve
trattare di uno strumento dinamico attraverso il quale il DLC individua e valuta
i rischi da interferenza, generati all'interno dei propri ambienti di lavoro,
dall'esecuzione di lavori/servizi/forniture, ad opera di Imprese appaltatrici o
di lavoratori autonomi”.
INAIL - Settore Ricerca -
Dipartimento Processi Organizzativi, “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da
interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento
Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco
INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici),
settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
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