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"Sicurezza antincendio: la valutazione del rischio incendio"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

31/10/2014 - In attesa delle novità normative in ambito di prevenzione incendi, per il momento solo annunciate ad aprile con una conferenza stampa alla presenza del Ministro degli Interni e dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha prodotto un nuovo documento sulla valutazione del rischio incendio.
 
Il documento, dal titolo “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio” si propone innanzitutto come prosieguo della precedente pubblicazione del 2012 “ Formazione antincendio”, che offriva indicazioni sulla normativa antincendio, sulle modalità di prevenzione e valutazione del rischio incendio, sulle procedure da adottare in caso d’incendio con riferimento al Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
 
Anche il nuovo testo fa ancora riferimento al DM del 10 marzo 1998 (in attesa dei decreti attuativi indicati dal D.Lgs. 81/2008) ma si occupa degli aspetti più progettuali dell’ingegneria antincendio: valutazione del rischio d’incendio, redazione della nuova modulistica di prevenzione incendi (il riferimento in questo caso va al DM del 7 agosto 2012), approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering).
L’utilità del documento dipende anche dagli aspetti operativi affrontati. Ad esempio viene presentata dettagliatamente la valutazione del rischio incendio in un istituto scolastico.
 
Dal documento, che approfondiremo anche in futuri articoli di PuntoSicuro, riprendiamo alcune indicazioni generali sulla valutazione del rischio.
 
Si ricorda che la valutazione del rischio incendio, redatta ancora ai sensi del DM 10 marzo 1998, costituisce “parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del dlgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; il d.m. 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze”.
Inoltre a valle dell'analisi preliminare dei pericoli, “che prende in considerazione per ciascuna area e reparto lavorativo la posizione in Azienda e rispetto alle altre aree di lavoro e le caratteristiche dei luoghi, la presenza di materiali infiammabili, esecuzione di operazioni pericolose e fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, la tipologia e l'entità delle fonti d'innesco, la consistenza numerica delle persone coinvolte, nonché la possibile presenza di persone non informate delle misure di gestione dell'emergenza ed eventuali disabili, viene effettuata la valutazione dei rischi riferita a ciascuna area e reparto lavorativo”.
Questa operazione permette così di “ classificare l'Azienda in base al rischio d'incendio e di verificare l'adeguatezza dei luoghi di lavoro alla normativa”. Inoltre da tale classificazione deriveranno, anche gli specifici obblighi del Datore di Lavoro “per quanto concerne le modalità di addestramento antincendio della propria squadra di emergenza”. Infatti Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'esigenza, una volta valutato il rischio incendio in Azienda, di “predisporre un apparato permanente composto di addetti che si occupino di: ispezionare gli ambienti di lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi di un'emergenza, anche se di natura diversa dall'incendio (terremoti, crolli, allagamenti, ecc.)”.
 
Il processo di analisi e valutazione si conclude con l'analisi di tollerabilità, la gestione dei rischi residui e l'individuazione delle azioni di miglioramento.
 
In questo senso la valutazione del rischio d'incendio risulta essere un procedimento attraverso il quale vengono definiti nei luoghi di lavoro il livello di rischio, le azioni e le misure per minimizzarlo. E in tale contesto “assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni che consentono di condurre il rischio ad un livello accettabile”.
In sintesi – continua il documento - la valutazione globale del rischio incendio prevede i seguenti passaggi:
1. “studio delle caratteristiche del sistema;
2. identificazione dei possibili scenari d'incendio;
3. identificazione delle conseguenze;
4. valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento”.
E risulta evidente che per “limitare il rischio incendio è necessario intervenire sui fattori che lo determinano e quindi sia sulla frequenza che sulla limitazione delle conseguenze”.
 
Vi rimandiamo ad una lettura integrale della presentazione della valutazione del rischio di incendio nel documento, anche con riferimento ai vari aspetti trattati: obiettivi della valutazione, determinazione dei fattori di pericolo, identificazione delle persone esposte, verifica delle misure adottate, programma delle misure antincendio, limitazione delle conseguenze, protezioni attive e passive, ...
 
Concludiamo invece questa breve presentazione del volume, riportando indicazioni sulla classificazione del livello del rischio d'incendio.
 
Abbiamo visto che il base alla valutazione dei rischi effettuata “è possibile classificare il livello del rischio d'incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie: basso, medio o elevato”.
 
Vediamo più nel dettaglio le tre categorie:
 
- luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso: “s'intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si considerano luoghi a rischio d'incendio basso, quei luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di un'eventuale propagazione”;
 
- luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio: “si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Sono riportati nell'allegato IX del d.m. 10 marzo 1998, esempi di luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio. Si considerano, ad esempio, luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio: le attività comprese nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 con l'esclusione delle attività classificate a rischio d'incendio elevato; i cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto”;
 
- luoghi di lavoro a rischio d'incendio elevato: “si intendono a rischio d'incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio. Si considerano luoghi a rischio d'incendio elevato i luoghi in cui sono utilizzati prodotti infiammabili, ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità. Si rimanda all'allegato IX, punto 9.2, del d.m. 10 marzo 1998. Si consideri che, secondo la normativa vigente, un luogo di lavoro può essere definito ‘ ad elevato rischio d'incendio’ anche per la sola presenza di un contenitore di liquido altamente infiammabile, laddove questo non sia correttamente conservato e non siano state poste in essere le dovute misure precauzionali finalizzate alla riduzione del rischio incendio”!
 
L’ indice del documento:
 
CAPITOLO 1 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO
1.1 IL RISCHIO INCENDIO
1.2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1.3 LA CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO D’INCENDIO
 
UN CASO DI STUDIO
 
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO IN UN ISTITUTO SCOLASTICO
 
SEZIONE 1
ANAGRAFICA AZIENDALE
 
SEZIONE 2
RELAZIONE INTRODUTTIVA
 
SEZIONE 3
DESCRIZIONE E DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ
 
SEZIONE 4
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO
 
SEZIONE 5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
 
SEZIONE 6
MISURE DI SICUREZZA
 
ALLEGATI  
CONCLUSIONI
ALLEGATO I - PERSONALE ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
ALLEGATO II - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - VERBALE DI FORMAZIONE ALLEGATO III - PROCEDURE DI SICUREZZA
ALLEGATO IV - PIANO DI EMERGENZA - INDICAZIONI PROCEDURALI
 
CAPITOLO 2 - L’APPROCCIO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
2.1 L’APPROCCIO ORDINARIO (METODO PRESCRITTIVO)
2.2 L’APPROCCIO INGEGNERISTICO (METODO PRESTAZIONALE)
2.3 IL COMPORTAMENTO AL FUOCO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
 
CAPITOLO 3 - LA FIRE SAFETY ENGINEERING
3.1 LA STRATEGIA DELLA FIRE SAFETY ENGINEERING
3.2 LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO BASATA SULL’APPROCCIO INGEGNERISTICO
3.3 CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
3.4 GLI SCENARI D’INCENDIO
3.5 I MODELLI DI SIMULAZIONE  
3.6 CASI DI STUDIO
EDIFICIO SCOLASTICO: PROCEDIMENTO DI DEROGA AL PUNTO 5.4. DEL D.M. 26 AGOSTO 1992
EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI: PROCEDIMENTO DI DEROGA AI PUNTI 6.4.1 E 6.6.3 DEL TITOLO II DEL D.M. 22 FEBBRAIO 2006
AUTORIMESSA: PROCEDIMENTO DI DEROGA AI PUNTI 3.10.5 E 3.10.6 DEL TITOLO II DEL D.M. 1 FEBBRAIO 1986
 
CAPITOLO 4 - LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI SVOLTE DAI VV.F
4.1 IL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.
4.2 LE INNOVAZIONI DELLA NORMATIVA NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
4.3 I NUOVI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
4.4 LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DELLE ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI
4.5 LA VALORIZZAZIONE DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
4.6 LA MODULISTICA DEI VV.F.
4.7 LA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI
4.8 ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE PRINCIPALI ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI
A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO
B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
C. ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO
BIBLIOGRAFIA
 
 
 
INAIL, Settore Ricerca Dipartimento Tecnologie di Sicurezza “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”, a cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza con la collaborazione di Andrea Cordisco (INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) e Massimo Giuffrida INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), edizione 2014 (formato PDF, 7.98 MB).
 
 
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Tiziano Menduto
 

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