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"Sicurezza antincendio: la valutazione del rischio incendio"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
31/10/2014 - In attesa delle novità
normative in ambito di prevenzione incendi, per il momento solo annunciate
ad aprile con una conferenza stampa alla presenza del Ministro degli Interni e
dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha prodotto un nuovo
documento sulla
valutazione del rischio
incendio.
Il documento, dal titolo “
SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del
rischio incendio” si propone innanzitutto come prosieguo della precedente
pubblicazione del 2012 “ Formazione antincendio”,
che offriva indicazioni sulla normativa antincendio, sulle modalità di
prevenzione e valutazione del rischio incendio, sulle procedure da adottare in
caso d’incendio con riferimento al Decreto
del Ministro dell’interno del 10
marzo 1998.
Anche il nuovo testo fa ancora
riferimento al DM del 10 marzo 1998 (in attesa dei decreti attuativi indicati
dal D.Lgs. 81/2008) ma si occupa degli
aspetti
più progettuali dell’ingegneria antincendio: valutazione del rischio
d’incendio, redazione della nuova modulistica di prevenzione incendi (il
riferimento in questo caso va al DM del 7 agosto 2012), approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering).
L’utilità del documento dipende
anche dagli aspetti operativi affrontati. Ad esempio viene presentata
dettagliatamente la
valutazione del
rischio incendio in un istituto scolastico.
Dal documento, che approfondiremo
anche in futuri articoli di PuntoSicuro, riprendiamo alcune
indicazioni generali sulla valutazione del
rischio.
Si ricorda che la valutazione
del rischio incendio, redatta ancora ai sensi del DM 10 marzo 1998, costituisce
“parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli
artt. 17 e 28 del dlgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; il d.m. 10 marzo 1998
fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei rischi d'incendio nei
luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il
pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque,
per limitarne le conseguenze”.
Inoltre a valle dell'analisi
preliminare dei pericoli, “che prende in considerazione per ciascuna area e
reparto lavorativo la posizione in Azienda e rispetto alle altre aree di lavoro
e le caratteristiche dei luoghi, la presenza di materiali infiammabili,
esecuzione di operazioni pericolose e fornitura di attrezzature e dispositivi
di protezione idonei, la tipologia e l'entità delle fonti d'innesco, la
consistenza numerica delle persone coinvolte, nonché la possibile presenza di
persone non informate delle misure di gestione dell'emergenza ed eventuali
disabili, viene effettuata la valutazione dei rischi riferita a ciascuna area e
reparto lavorativo”.
Questa operazione permette così
di “
classificare l'Azienda in base al
rischio d'incendio e di verificare l'adeguatezza dei luoghi di lavoro alla
normativa”. Inoltre da tale classificazione deriveranno, anche gli specifici
obblighi del Datore di Lavoro “per quanto concerne le modalità di
addestramento antincendio della propria
squadra di emergenza”. Infatti Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'esigenza, una
volta valutato il rischio incendio in Azienda, di “predisporre un apparato
permanente composto di addetti che si occupino di: ispezionare gli ambienti di
lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di
un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi
di un'emergenza, anche se di natura diversa dall'incendio (terremoti,
crolli, allagamenti, ecc.)”.
Il processo di analisi e
valutazione si conclude con l'analisi di tollerabilità, la gestione dei rischi
residui e l'individuazione delle azioni di miglioramento.
In questo senso la valutazione
del rischio d'incendio risulta essere un procedimento attraverso il quale
vengono definiti nei luoghi di lavoro il livello di rischio, le azioni e le
misure per minimizzarlo. E in tale contesto “assume una notevole rilevanza la
definizione delle protezioni che consentono di condurre il rischio ad un
livello accettabile”.
In sintesi – continua il
documento - la valutazione globale del rischio
incendio prevede i seguenti passaggi:
1. “studio delle caratteristiche
del sistema;
2. identificazione dei possibili
scenari d'incendio;
3. identificazione delle
conseguenze;
4. valutazione delle diverse
conseguenze per ogni evento”.
E risulta evidente che per “limitare
il rischio incendio è necessario intervenire sui fattori che lo determinano e
quindi sia sulla frequenza che sulla limitazione delle conseguenze”.
Vi rimandiamo ad una lettura
integrale della presentazione della valutazione del rischio di incendio nel
documento, anche con riferimento ai vari aspetti trattati: obiettivi della valutazione, determinazione
dei fattori di pericolo, identificazione delle persone esposte, verifica delle
misure adottate, programma delle misure antincendio, limitazione delle
conseguenze, protezioni attive e passive, ...
Concludiamo invece questa breve
presentazione del volume, riportando indicazioni sulla
classificazione del livello
del rischio d'incendio.
Abbiamo visto che il base alla valutazione
dei rischi effettuata “è possibile classificare il livello del rischio
d'incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una
delle seguenti categorie: basso, medio o elevato”.
Vediamo più nel dettaglio le tre categorie:
-
luoghi di lavoro a rischio
d'incendio basso: “s'intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di
lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso
d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principio d'incendio ed in cui, in caso d'incendio,
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si
considerano luoghi a rischio d'incendio basso, quei luoghi non classificabili a
rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali
infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le
condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio
e di un'eventuale propagazione”;
-
luoghi di lavoro a rischio
d'incendio medio: “si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di
lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o
condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi,
ma nei quali, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è
da ritenersi limitata. Sono riportati nell'allegato IX del d.m. 10 marzo 1998,
esempi di luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio. Si considerano, ad
esempio, luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio: le attività comprese
nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 con l'esclusione delle attività
classificate a rischio d'incendio elevato; i cantieri temporanei e mobili
ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa uso di
fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto”;
-
luoghi di lavoro a rischio
d'incendio elevato: “si intendono a rischio d'incendio elevato i luoghi di
lavoro, o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la
classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio. Si considerano luoghi
a rischio d'incendio elevato i luoghi in cui sono utilizzati prodotti
infiammabili, ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali
altamente infiammabili in grandi quantità. Si rimanda all'allegato IX, punto
9.2, del d.m. 10 marzo 1998. Si consideri che, secondo la normativa vigente, un
luogo di lavoro può essere definito ‘
ad
elevato rischio d'incendio’ anche per la sola presenza di un contenitore di
liquido altamente infiammabile, laddove questo non sia correttamente conservato
e non siano state poste in essere le dovute misure precauzionali finalizzate
alla riduzione del rischio incendio”!
L’
indice del documento:
CAPITOLO 1 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO
1.1 IL RISCHIO INCENDIO
1.2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1.3 LA CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO D’INCENDIO
UN CASO DI STUDIO
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO IN UN ISTITUTO
SCOLASTICO
SEZIONE 1
ANAGRAFICA AZIENDALE
SEZIONE 2
RELAZIONE INTRODUTTIVA
SEZIONE 3
DESCRIZIONE E DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SEZIONE 4
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO
SEZIONE 5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
SEZIONE 6
MISURE DI SICUREZZA
ALLEGATI
CONCLUSIONI
ALLEGATO I - PERSONALE ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE
ALLEGATO II - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI -
VERBALE DI FORMAZIONE ALLEGATO III - PROCEDURE DI SICUREZZA
ALLEGATO IV - PIANO DI EMERGENZA - INDICAZIONI PROCEDURALI
CAPITOLO 2 - L’APPROCCIO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
2.1 L’APPROCCIO ORDINARIO (METODO PRESCRITTIVO)
2.2 L’APPROCCIO INGEGNERISTICO (METODO PRESTAZIONALE)
2.3 IL COMPORTAMENTO AL FUOCO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
CAPITOLO 3 - LA FIRE SAFETY ENGINEERING
3.1 LA STRATEGIA DELLA FIRE SAFETY ENGINEERING
3.2 LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO BASATA SULL’APPROCCIO
INGEGNERISTICO
3.3 CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
3.4 GLI SCENARI D’INCENDIO
3.5 I MODELLI DI SIMULAZIONE
3.6 CASI DI STUDIO
EDIFICIO SCOLASTICO: PROCEDIMENTO DI DEROGA AL PUNTO 5.4.
DEL D.M. 26 AGOSTO 1992
EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI: PROCEDIMENTO DI DEROGA AI PUNTI
6.4.1 E 6.6.3 DEL TITOLO II DEL D.M. 22 FEBBRAIO 2006
AUTORIMESSA: PROCEDIMENTO DI DEROGA AI PUNTI 3.10.5 E 3.10.6
DEL TITOLO II DEL D.M. 1 FEBBRAIO 1986
CAPITOLO 4 - LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI SVOLTE DAI
VV.F
4.1 IL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.
4.2 LE INNOVAZIONI DELLA NORMATIVA NEI PROCEDIMENTI DI
PREVENZIONE INCENDI
4.3 I NUOVI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
4.4 LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DELLE ISTANZE DI
PREVENZIONE INCENDI
4.5 LA VALORIZZAZIONE DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
4.6 LA MODULISTICA DEI VV.F.
4.7 LA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI
4.8 ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE PRINCIPALI ISTANZE DI
PREVENZIONE INCENDI
A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO
B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
C. ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO
BIBLIOGRAFIA
INAIL, Settore Ricerca
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”, a
cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza con la
collaborazione di Andrea Cordisco (INAIL, Dipartimento Installazioni di
Produzione e Insediamenti Antropici) e Massimo Giuffrida INAIL, Dipartimento
Tecnologie di Sicurezza), edizione 2014 (formato PDF, 7.98 MB).
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antincendio e valutazione dei rischi”.
Tiziano Menduto
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