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"La nomina del medico autorizzato e del medico competente"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
31/10/2014 - Per offrire una
chiave di lettura e favorire la comprensione della nostra complessa legislazione
in termini di sicurezza, riprendiamo la presentazione di una guida prodotta
dall’ Ente Bilaterale Nazionale
del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori
di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e
all’apparato sanzionatorio”.
Ci occupiamo oggi, dopo aver
parlato di istituzione
del servizio di prevenzione e protezione e di gestione delle emergenze, di
nomina del medico autorizzato e del medico
competente.
Intanto il documento ricorda che –
come richiesto dagli articoli del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal
D.Lgs. 241/00 – “il datore di lavoro, nei casi di esposizione dei lavoratori al
rischio da radiazioni ionizzanti, deve nominare il
medico autorizzato”.
RTM
Il medico autorizzato è il medico
responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni
ionizzanti classificati come lavoratori
esposti di categoria A.
E i datori di lavoro, nell'ambito
di attività con tale esposizione, “devono assicurare la sorveglianza medica del
personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale.
La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in categoria B,
oltre che dal medico autorizzato, può essere effettuata anche dal medico
competente (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995)”.
Si ricorda poi che è competenza
esclusiva del medico autorizzato “la
sorveglianza
medica eccezionale (art. 91, D.Lgs. n. 230/1995) e la consulenza al datore
di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza (art. 89, comma 1,
lett. d), D.Lgs. n. 230/1995).
Queste le
attribuzioni del medico autorizzato (elencate nell'art. 89, D.Lgs.
230/1995):
- “analisi dei rischi individuali
connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della
programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo
stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti
di lavoro;
- istituzione e aggiornamento dei
documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL (ora Inail, ndr);
- consegna al medico subentrante
dei documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro
per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza
medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso
di esposizioni accidentali o di emergenza”.
Inoltre per ogni lavoratore
esposto “il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere
aggiornato e conservare un
documento
sanitario personale in cui sono compresi:
- i dati raccolti nella visita
preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione
della sorveglianza medica eccezionale;
- la destinazione lavorativa, i
rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti;
- le dosi
ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da
esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione
speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato”.
Si ricorda che i lavoratori hanno
“diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni
e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè ai risultati delle
valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro
richiesta, copia della relativa documentazione”.
La guida, che vi invitiamo a
visionare integralmente, si sofferma poi sulla qualifica di medico autorizzato,
conferita dal Ministero del lavoro previo accertamento del possesso dei
requisiti, e riporta anche uno schema di domanda di ammissione all’esame di
abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati.
Segnaliamo poi che è stata
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17 gennaio 2014 la Direttiva
2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "
che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom".
La direttiva - dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 6 febbraio
2018.
Veniamo alla figura, più
conosciuta e diffusa, del
medico
competente.
Come spesso si ricorda nei nostri
articoli, il D,Lgs. 81/2008 indica (art. 18) che “il datore di lavoro,
nei casi in cui deve essere effettuata la
sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente”.
E si ricorda che il tale medico,
nominato dal datore di lavoro, può svolgere la propria opera in qualità di:
a) “dipendente o collaboratore di
una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su
iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro”.
E dunque il datore di lavoro ha “piena
libertà di scelta del proprio collaboratore, ricordando però che se decide di
rivolgersi ad un dipendente da una struttura pubblica, quest'ultimo non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (D.Lgs.
n. 81/2008, art. 39, comma 3).
Al medico
competente devono essere assicurate le
condizioni
necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti “garantendone
l'autonomia” e “questo obbligo per il datore di lavoro non è più limitato al
solo rapporto di dipendenza del medico competente, come era nel precedente
D.Lgs. n. 626/1994. Inoltre il medico competente può avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in
accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (D.Lgs. n. 81/2008,
art. 39, comma 5)”.
Dunque se per piccole attività
artigianali o industriali “è possibile per il medico competente gestire tutti
gli adempimenti che gli sono affidati dal D.Lgs. n. 81/2008”, nelle grandi
aziende “è di fatto indispensabile la presenza di un servizio di medicina del
lavoro che garantisca l'organizzazione anche per l'attività di un medico che
non sia dipendente. Anzi, lo stesso articolo 39, al comma 6, precisa che nei
casi di
aziende con più unità produttive,
nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne
evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
Sempre in merito agli adempimenti
del datore di lavoro, la guida indica che il datore “deve mettere a
disposizione la propria struttura organizzativa al medico, quale che sia il
tipo di rapporto in essere; si ricordano in particolare alcuni obblighi che
possono configurare la
necessità di
fornire un supporto:
- il datore di lavoro fornisce al
medico competente informazioni in merito a (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma
2): la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli
impianti e dei processi produttivi; i dati relativi ai provvedimenti presi per
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; i dati relativi alle
malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- il datore di lavoro, nelle
aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il medico
competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie di rischio;
- il datore di lavoro, tenendo
conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati (D.Lgs. n. 81/2008, art. 45, comma 1)”.
Concludiamo ricordando che il
documento si sofferma anche sui requisiti per la nomina di medico competente e
sul programma di educazione continua
in medicina.
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF,
12.51 MB).
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