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"Interpello: cosa si deve intendere per RSPP interno?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
10/11/2014 - Un nuovo
interpello interviene sul tema del
servizio
di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, dopo altri interpelli
passati che hanno dato chiarimenti su vari aspetti. Ad esempio sulla
possibilità di utilizzare un unico servizio di prevenzione e protezione (SPP) in
aziende con più unità produttive ( Interpello
n. 1/2012) o sul budget del SPP interno all’azienda ( Interpello
n. 22/2014) o, ancora, sulla formazione degli RSPP e ASPP ( Interpello
n. 18/2013).
Tuttavia il recente
interpello n. 24/2014 del 4 novembre
2014 in risposta ad un quesito della Confcommercio affronta un aspetto
particolarmente delicato, l’interpretazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008
e la definizione di
cosa si debba
intendere per
RSPP interno.
Ricordiamo infatti che proprio
sul tema degli RSPP interni e esterni il nostro paese è stato sottoposto in
passato dalla Commissione Europea ad una procedura
d’infrazione; la procedura richiamava il nostro Paese ad un più corretto
recepimento delle direttive europee circa l’ordine di preferenza nella scelta
fra servizio interno ed esterno.
Procedura risolta poi attraverso
le novità introdotte dal Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013 e le modifiche all’art. 31 del D.Lgs. 81/2008: ora
il datore di lavoro (art.
31, comma 1) deve organizzare il SPP “
prioritariamente
” all’interno dell’azienda o
dell’unità produttiva.
Inoltre anche sul comma 6
dell’articolo 31 - relativo agli ambiti in cui l’istituzione del SPP interno all’azienda
è comunque obbligatoria - sono sorti in questi anni alcuni dubbi interpretativi,
ad esempio su cosa si dovesse intendere precisamente per “ azienda
industriale”.
Veniamo dunque all’istanza di
interpello inviata da Confcommercio per conoscere il parere della
Commissione Interpelli, prevista
dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, sulla
corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare viene chiesto “
[...] se in caso di servizio di prevenzione
e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di
cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del
servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o
possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
Per rispondere alla domanda la
Commissione ricorda che con la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013
- convertito in Legge n. 98/2013 – si “pone in capo al datore di lavoro
l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno”.
Appare dunque evidente che il
legislatore “abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare
liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo”.
A norma poi del comma 4 dell’articolo 31 si indica che ‘
il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di
dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”.
Inoltre la Commissione ricorda
quanto previsto dal legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione
e protezione con riferimento all'articolo 31, comma 6. E indica che tale previsione
è “ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e
continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda”.
Riportiamo integralmente il comma
6 e il comma 7 dell’articolo 31:
Articolo 31 - Servizio di
prevenzione e protezione
(...)
6. L’istituzione del servizio
di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive
con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero
e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al
comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere
interno.
(...) |
Ciò premesso la Commissione fornisce
le seguenti
indicazioni.
La Commissione “ritiene che il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando
- a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore
di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e
coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in
relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda. Pertanto, sarà cura
del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di
lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve
tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a
svolgere”.
Infatti – continua l’interpello –
il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, proprio in virtù
della peculiarità dei compiti da svolgere, “deve necessariamente avere una
conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive
dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione
aziendale può possedere”.
Come intendere dunque in tale quadro normativo il termine “interno”?
Il termine "interno" –
secondo la Commissione - non può intendersi equivalente alla definizione di
"dipendente", ma “
deve essere
sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata
per lo svolgimento della propria attività”.
Tiziano Menduto
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