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"Sulla responsabilità del direttore dei lavori per la sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
10/11/2014 -
Commento a cura di Gerardo Porreca.
Si fa sempre
più stringente la posizione assunta dalla giurisprudenza nei confronti della
figura del direttore dei lavori per quanto riguarda in particolare la
determinazione della sua responsabilità o meno in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. In tema di prevenzione infortuni, ha sostenuto la suprema Corte in
questa sentenza, il direttore
dei lavori nominato dal
committente mentre svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza
tecnica attinente alla esecuzione del progetto nell’interesse del committente,
risponde di un infortunio sul lavoro
quando gli viene affidato il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità
di impartire ordini alle maestranze o quando si ingerisce concretamente
nell’organizzazione dei lavori.
Il fatto e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha
condannato un architetto libero professionista alla pena di tre mesi di
reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso in
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni
del titolare di una ditta subappaltatrice infortunatosi in un cantiere edile.
All'imputato, unitamente ad altri soggetti, era stata originariamente
contestata la violazione colposa delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro poiché, in qualità di delegato dalla società appaltante dei lavori,
aveva consentito, o comunque non impedito, che il titolare di una ditta
subappaltatrice, impegnato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di
copertura in cemento armato prefabbricato, cadesse al suolo, provocandosi gravi
lesioni personali, a causa del cedimento del solaio stesso, cedimento dovuto
all'inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno collocate in assenza di
uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il
peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali
nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all'esecuzione dei lavori.
La Corte di Appello,
in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha successivamente disposto
la riduzione della pena inflitta all'imputato, determinandola in quella di un
mese e quindici giorni di reclusione (pena convertita in quella pecuniaria
d'importo corrispondente), confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza
d'appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione censurando il provvedimento della corte territoriale per violazione
di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici del merito erroneamente
ascritto, in capo all'imputato stesso, una posizione di garanzia in relazione
all'infortunio in esame, in assenza di alcun presupposto idoneo a
giustificarla, attesa l'originaria limitazione del ruolo che lo stesso
ricopriva nell'ambito dell'attività dell'impresa dell’infortunato a una mera
collaborazione professionale per la predisposizione dell'istruttoria ai fini
della partecipazione alla gara d'appalto pubblico, posizione alla quale non
faceva riscontro l'attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del
cantiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo lo stesso né del tempo
necessario né delle specifiche competenze indispensabili a tal fine.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato
ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La
suprema Corte ha fatto osservare che la Corte di Appello aveva riconosciuta una
specifica posizione di garanzia in capo all’imputato, in relazione
all'infortunio oggetto d'esame, muovendo dall'interpretazione del contratto di
prestazione d'opera stipulato tra lo stesso e la società appaltante, dalla
quale era emerso come allo stesso erano state attribuite la qualifica e le
mansioni di direttore tecnico per la direzione tecnica dei lavori pubblici
eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 34 del 2000. La stessa Corte di Appello aveva
dato atto come, con una missiva inviata dalla società committente al Servizio
di prevenzione degli infortuni sul lavoro della Asl si precisava come
l'architetto, nell'organizzazione della società, rivestisse la funzione di
direttore tecnico, come da attestazione SOA, con competenza sui lavori di
carattere edilizio per tutti i contratti di lavori pubblici di cui alla stessa
attestazione SOA (e quindi ivi compreso il cantiere in argomento) sulla base
della specifica professionalità acquisita dallo stesso.
A conferma di quanto
sopra detto la Corte distrettuale aveva altresì richiamato le molteplici e
convergenti deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria
dibattimentale dalle quali era emerso come l’imputato disponesse ed esercitasse
effettivamente e concretamente i poteri di gestione e di direzione del
cantiere, anche perché spesso presente in loco impegnato ad attendervi, e ciò
anche nell'immediatezza dell'infortunio oggetto del giudizio in argomento,
prima del quale, pur partecipando all'organizzazione dei lavori, non aveva
impartito alcuna direttiva o disposizione ai fini del corretto e sicuro
posizionamento dei puntelli di sostegno del
solaio successivamente
crollato con il titolare della ditta subappaltatrice.
Ciò detto la Sez. IV
ha fatto rilevare come la Corte territoriale si sia correttamente allineata al
consolidato insegnamento della Corte di legittimità, ai sensi del quale va
riconosciuto che “
il direttore dei lavori
nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro, quando allo
stesso sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con
la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione,
cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia
quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito
nell'organizzazione del lavoro”.
“
In tema di prevenzione degli infortuni infatti”, ha così concluso
la Corte di Cassazione, “
il direttore dei
lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un'attività limitata
alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse
di questi, risponde invece dell'infortunio subito dal lavoratore là dove sia
concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza
nell'organizzazione del cantiere”.
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