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"Risposte a quesiti sulla formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
11/11/2014 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sulla formazione ai sensi del D.Lgs.
81/08, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della
Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della
Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri
è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti
i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro,
responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori
e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un’azienda chimica che assume lavoratori somministrati per la stagione
estiva, al massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all’obbligo formativo (4
ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)?
In relazione alla formazione dei lavoratori
con contratto
di somministrazione di lavoro, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
ex articolo 37 del D.lgs. 81/08, nella nota al punto 8, facendo espressamente
salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori
e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le
modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare,
che essi possono «concordare che la formazione generale sia a carico del
somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore».
Pertanto, ci si può accordare con l’agenzia di somministrazione.
Occorre tuttavia ricordare che il
comma 5 dell’art. 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nell’ipotesi di
prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro
di cui agli articoli 20 e seguenti, del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto
276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente
Decreto sono a carico dell’utilizzatore» e, pertanto, il soggetto utilizzatore dovrà
assicurare il rispetto dell’obbligo formativo, che per l’industria chimica è appunto
quello indicato nel quesito.
Nell’ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli
organismi paritetici?
Ai sensi dell’art. 37 comma 12
del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (solo
lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione
con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in
cui si svolge l’attività del datore di lavoro. Le modalità di richiesta della
collaborazione sono definite dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del
21/12/2012 e n. 153/CSR del 25/7/2012.
In una ditta edile il datore di lavoro svolge i compiti del SPP, avendo
frequentato, nel 2010, un corso di 16 ore. In base all’Accordo Stato Regioni del
dicembre 2011, cosa deve fare?
Il corso effettuato nel 2010, se
conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deve essere rifatto o integrato, però
entro cinque anni dalla pubblicazione dell’Accordo, quindi entro gennaio 2017,
dovrà completare la frequenza di corsi di aggiornamento per un totale di almeno
14 ore.
Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode per un’azienda,
deve essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione? Il
lavoratore svolge mansioni di portierato che non prevedono l’uso del pc e
neppure la presenza nei luoghi di lavoro durante il normale svolgimento delle
lavorazioni.
Sì, deve essere formato. Di norma
il percorso formativo è quello previsto per il settore di attività
dell’azienda, ma se siamo di fonte alla previsione definita dall’Accordo del
21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza,
che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei
reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso»,
potrebbe fare il 4+4.
La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestata separatamente
dalla formazione specifica oppure per entrambe può anche essere rilasciato un
solo attestato?
Il modulo di formazione generale
ex art. 37 del D.lgs. 81/08 costituisce credito formativo permanente, mentre la
Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3
dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, in funzione dei rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda. La formazione specifica è soggetta, inoltre, ad aggiornamenti
previsti dal comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferimento ai
rischi individuati ai sensi dell’articolo 28. Per questo motivo è consigliabile
attestare separatamente la formazione generale da quella specifica, come
peraltro previsto nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013.
Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) va necessariamente
indicato nell’attestato, considerato che l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
prevede come requisito minimo l’indicazione (e la firma) del soggetto
organizzatore?
Gli attestati di frequenza e di
superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli
organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore
di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore
di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti
di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i
seguenti elementi minimi comuni:
- Indicazione del soggetto
organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo
professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di
corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore
frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini
del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del
corso;
- Firma del soggetto
organizzatore del corso.
Nell’attestato non è necessario
indicare il nominativo del responsabile del progetto formativo.
Ho una ditta individuale, lavoro da casa, non ho dipendenti e mi occupo
di grafica e siti internet. Devo frequentare dei corsi per la sicurezza?
Nel suo caso, si applica l’art.
21 del D.lgs. 81/08; in merito alla necessità dei corsi di formazione, lo
stesso articolo prevede una facoltà di partecipazione a dei corsi relativi alla
sicurezza, sempre attinenti ai rischi professionali specifici legati al lavoro
svolto.
Per poter accedere alla formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature
di lavoro è necessario che il lavoratore abbia precedentemente partecipato ai
corsi di formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo stato regione
del 21/12/11?
Dal momento che la formazione ex
art 37 deve essere fatta in fase di assunzione, questa normalmente precede o
affianca la formazione specifica per l’abilitazione all’uso delle attrezzature.
Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori
prevede all’art. 1 comma due che i criteri si applichino ai formatori dei corsi
di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 81/08. Considerato che il comma 9
dell’art. 37 cita anche gli addetti antincendio e al primo soccorso, anche i
docenti dei corsi antincendio e primo soccorso debbono rispettare i requisiti
del decreto interministeriale del 6 marzo oppure continuano solamente a dover
essere rispettati i criteri del DM 10 marzo 1998 e del DM 388/2003?
Il Decreto Interministeriale
stabilisce che «Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti
formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli
articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolati dagli Accordi del 21 dicembre
2011». Dunque si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221 (lavoratori,
preposti e dirigenti) e 223 (datori di lavoro - SPP).
Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento
della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Quali sono gli argomenti da trattare per
l’aggiornamento di tali figure?
Con riferimento ai lavoratori, è
previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e
tre i livelli di rischio basso, medio e alto.
Nei corsi di aggiornamento per i
lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già
proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico
normativi
- aggiornamenti tecnici sui
rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione
e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative
misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come
indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un
aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti,
come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un
aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’obbligo di aggiornamento può
essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che
siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio).
Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo dei corsi
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
La figura del responsabile del
progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è stata prima introdotta con l’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
(formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli Accordi n. 221 e n.
223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di
lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di
prevenzione e protezione).
Tuttavia, le disposizioni
normative, che prevedono tale figura, non forniscono espressamente una
definizione della stessa.
Si ritiene, pertanto, che i
compiti e i doveri del responsabile del progetto formativo siano legati agli
adempimenti che i citati provvedimenti pongono a carico del soggetto
organizzatore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambito della redazione
del progetto formativo e delle metodologie didattiche, tenuta registro presenze,
controllo regolarità erogazione del corso…).
La normativa non prevede
direttamente sanzioni a carico del responsabile del progetto formativo, che
risponde del proprio operato direttamente al soggetto organizzatore dei corsi
dal quale ha ricevuto l’incarico.
Il cosiddetto “Decreto del fare” prevede che venga riconosciuta la formazione
delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Al momento, come si
certifica il riconoscimento dei crediti formativi?
Il comma 14-bis dell’art. 37 del
D.lgs. 81/08, inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 69/13, convertito con
modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tutti i casi di formazione e
aggiornamento, previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la
durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Le modalità di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione devono essere individuati tramite Accordo della Conferenza
Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di questi crediti occorre
pertanto aspettare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni di
prossima emanazione.
Relativamente al punto 2 dell’Accordo formazione attrezzature del 22/02/2012
“Individuazione e requisiti dei docenti” cosa si intende esattamente per
“esperienza documentata” e “esperienza professionale pratica nelle tecniche di
utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”? E’ sufficiente che il
possesso del requisito sia indicato nel curriculum professionale del docente
sottoscritto e firmato? Oppure è necessaria una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 come per gli operatori del
settore agricolo?
L’indicazione dell’esperienza nel
curriculum professionale può essere sufficiente nel momento in cui possa essere
verificata oggettivamente, indicando quindi gli elementi (lavoro autonomo,
lavoro dipendente...) tramite i quali sia possibile verificare l’esperienza
professionale di cui trattasi, che significa poter documentare un’esperienza
professionale, che, nella pratica, abbia comportato l’utilizzo di tali attrezzature.
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