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"Il registro dei controlli antincendio e la normativa vigente"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
13/11/2014 -
Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1], tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.
Il tema del
registro antincendio, dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato da parte dei
nostri lettori molto interesse. Ed è per questo motivo che - con riferimento
anche alla recente bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi, che ha tra i suoi obiettivi anche la
semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi - PuntoSicuro ha
pubblicato in questi mesi diverse interviste di approfondimento.
La prima a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio; e la seconda a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all’Ing. Claudio Giacalone, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.
La prima a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio; e la seconda a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all’Ing. Claudio Giacalone, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.
Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1], tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.
Il decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [2]
ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Pertanto la tenuta del
registro dei controlli antincendio, per
le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata
dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R.
37/08.
Secondo l’art. 6 del D.P.R.
151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da
parte dei Vigili del fuoco,
non soggette
alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno
l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli
interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature
antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.
Si evince pertanto che l’obbligo
di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari
di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici
civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.
Invece, per i
luoghi di lavoro, soggetti
all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto
la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.
Si riporta di seguito il testo
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:
Decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
(...)
Art. 6
Obblighi connessi con
l'esercizio dell'attività
1. Gli enti e i privati responsabili di
attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla
disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi,
i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio
adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della
presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di
assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la
specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle
procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi
di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in
un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro
deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del Comando.
(...) |
Ing. Claudio Giacalone
Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano
[1] Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[2] Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122
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