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"Modifiche al decreto 81: nuove regole per la valutazione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
19/11/2014 - L’appartenenza
all’ Unione Europea
comporta per il nostro paese, in materia di tutela della sicurezza e salute,
sia oneri che onori. Spesso la
legislazione
europea è alla base della nostra legislazione migliore, permette di
discutere sui vari temi e stimola l’attenzione sui temi più urgenti, come lo
stress lavoro-correlato. Tuttavia comporta anche oneri. E lo sa bene l’Italia
che in questi anni è stata messa in mora più volte con decine di
procedure di infrazione aperte.
Ricordiamo che al 16 ottobre 2014
il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese, su temi
molto diversi, si attesta a 102 casi, di cui 82 per violazione del diritto
dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive.
Proprio con l’intento di
adempiere meglio agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea e risolvere i contenziosi e evitare le sanzioni, è stata
promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la
Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “
Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge
europea 2013-bis”.
La legge 161/2014 affronta
svariati temi - disposizioni in materia di libera circolazione delle persone,
dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in
materia di lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente,
disposizioni a tutela della concorrenza, ... - e contiene anche
modifiche al D.Lgs. 81/2008 conseguenti
alla procedura
di infrazione n. 2010/4227 per violazione di alcuni punti della direttiva
89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.
La procedura d’infrazione è stata
aperta a seguito dell’attività di Marco
Bazzoni - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che più volte
ha denunciato le inadempienze del nostro paese rispetto alla legislazione
europea – che con l’aiuto tecnico dell'Ing. Marco Spezia si è soffermato nel
2010 in particolare sui cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009 sul D.Lgs.
81/2008.
La procedura riguarda in
particolare i temi della:
-
deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o
subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
-
proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di
valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali
apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva
89/391/CEE)”.
Riportiamo innanzitutto l’intera
parte - l’
articolo 13 della Legge
161/2014 - che riguarda le modifiche al Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
Art. 13 - Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 28, comma
3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di
costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare
immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e
immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A
tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza»;
b) all’articolo 29, comma 3,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione
della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare
immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento
delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». |
Dunque con il nuovo
provvedimento, che
entrerà in vigore il
25 novembre 2014, il processo della valutazione dei rischi farà riferimento
agli articoli 28 e 29 come modificati dalla legge 161/2014. Vediamo i nuovi
comma 3bis dell’articolo 28 e comma 3 dell’articolo 29 del Testo Unico:
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(...)
3-bis. In caso di costituzione
di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente
la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di
costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare
immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e
immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A
tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
(...)
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
3. La valutazione dei rischi
deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di
valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità
di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di
lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale
documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. |
Dunque in caso di
costituzione di nuova impresa, il datore
di lavoro, malgrado i novanta giorni per l’elaborazione del DVR, deve dare
immediata evidenza documentale:
- dell’indicazione delle misure
di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati;
- del programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
- dell'individuazione delle
procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- dell'individuazione delle
mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
In merito alla procedura
d'infrazione 2010/4227 rimane invece irrisolta, come rimarca in una sua
comunicazione l’RLS Bazzoni, la questione della deresponsabilizzazione del
datore di lavoro in caso di delega o subdelega.
Concludiamo ricordando alcuni
altri interventi/modifiche della nuova
legge in materia di lavoro e politiche sociali:
- Art. 14: Disposizioni in
materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n.
2011/4185;
- Art. 15: Modifiche al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il
lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098;
- Art. 16: Modifiche all’articolo
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.
Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.
Tiziano Menduto
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