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"I quesiti sul decreto 81: la formazione del datore di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
19/11/2014 - Un quesito sull'abilitazione del datore di lavoro per la conduzione di
particolari attrezzature di lavoro. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Se un “datore di lavoro” vuole utilizzare una delle attrezzature
di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari individuate nell’ Accordo
Stato Regioni del 22/2/2012 è obbligato ad abilitarsi secondo le
indicazioni di cui all’Accordo medesimo?
Risposta
L’abilitazione
alla conduzione di particolari attrezzature
di lavoro e cioè di quelle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'articolo 71 comma 7 del D. Lgs. 9/4/2008
n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro, è stata introdotta dall’art. 73 dello stesso decreto legislativo, così
come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
"1. Nell'ambito degli obblighi di cui
agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una
formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza
relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso
devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in
relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
5. In
sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione
e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.
(...)
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