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"Permesso di costruire, quando si può far valere il silenzio assenso"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
10/12/2014 - Il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi se sono
presenti tutti gli elementi essenziali della domanda, tra cui spicca la
dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche e edilizie. Lo ha
chiarito il
Tar Abruzzo con la
sentenza 486/2014.
Nel caso preso in esame dal Tribunale amministrativo, una società di costruzione aveva fatto domanda di rilascio del permesso di costruire il 21 dicembre 2012. Con una nota del 29 aprile 2013, il Comune aveva preannunciato il diniego per la presenza di un vincolo a scuola elementare che l’intervento non avrebbe rispettato.
La società aveva quindi presentato ricorso per far valere la formazione del silenzio assenso ai sensi del Testo Unico dell’edilizia ( Dpr 380/2001).
Il ricorso è stato però considerato infondato per incompletezza degli elementi essenziali della domanda. In base al Testo Unico dell’edilizia, infatti, la domanda va presentata allo sportello unico corredata dagli elaborato progettuali, ma soprattutto da una dichiarazione, redatta da un professionista abilitato, che attesti la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme antisismiche, antincendio, di sicurezza e igienico sanitarie.
Decorsi i termini previsti si forma il silenzio assenso a meno che l’Amministrazione non opponga un diniego motivato. I giudici hanno spiegato che è indispensabile la dichiarazione di conformità, considerata un elemento essenziale della domanda. In sua presenza, infatti, l’inerzia dell’Amministrazione può essere giustificata dall’aver valutato la conformità alle norme edilizie e urbanistiche.
Senza la dichiarazione di conformità, al contrario, è impossibile compiete queste valutazioni e il permesso di costruire non può formarsi per silenzio assenso.
Nel caso preso in esame dal Tribunale amministrativo, una società di costruzione aveva fatto domanda di rilascio del permesso di costruire il 21 dicembre 2012. Con una nota del 29 aprile 2013, il Comune aveva preannunciato il diniego per la presenza di un vincolo a scuola elementare che l’intervento non avrebbe rispettato.
La società aveva quindi presentato ricorso per far valere la formazione del silenzio assenso ai sensi del Testo Unico dell’edilizia ( Dpr 380/2001).
Il ricorso è stato però considerato infondato per incompletezza degli elementi essenziali della domanda. In base al Testo Unico dell’edilizia, infatti, la domanda va presentata allo sportello unico corredata dagli elaborato progettuali, ma soprattutto da una dichiarazione, redatta da un professionista abilitato, che attesti la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme antisismiche, antincendio, di sicurezza e igienico sanitarie.
Decorsi i termini previsti si forma il silenzio assenso a meno che l’Amministrazione non opponga un diniego motivato. I giudici hanno spiegato che è indispensabile la dichiarazione di conformità, considerata un elemento essenziale della domanda. In sua presenza, infatti, l’inerzia dell’Amministrazione può essere giustificata dall’aver valutato la conformità alle norme edilizie e urbanistiche.
Senza la dichiarazione di conformità, al contrario, è impossibile compiete queste valutazioni e il permesso di costruire non può formarsi per silenzio assenso.
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