"Riforma Catasto, in Gazzetta il DLgs n. 198/2015 con le Commissioni Censuarie"
fonte www.lavoripubblici.it / Catasto
Con un evidente ritardo rispetto alla tabella di marcia (a cui il Governo ci ha ormai abituati), è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015 il Decreto Legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 recante "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23".
Il DLgs n. 198/2015, operativo dal 28 gennaio 2015, istituisce le commissioni censuarie locali e quella centrale (Roma), articolandole in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.
Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali
Le sezioni delle commissioni censuarie locali (ad esclusione di quella di Trento e di quella di Bolzano) sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:
- a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
- b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;
- c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.
Composizione della Commissione censuaria centrale
La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da
venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti, ed è articolata in
tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due
competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di
prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati. La commissione censuaria centrale
è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica
non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è
composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti. Il
presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le
funzioni di presidente di sezione. Fanno parte di tutte le sezioni, come
membri di diritto:
- a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
- b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia;
- c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;
- d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.
Fanno parte di ciascuna sezione:
- a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;
- b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
- c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI.
Fanno parte inoltre:
- a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
- b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;
- c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.
Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie
I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.
Incompatibilità
Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché
permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attività professionali:
- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- d) i prefetti;
- e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre
commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti
della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo
grado.
Attribuzioni delle commissioni censuarie locali
Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:
- a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
- b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni.
Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta
condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della
Commissione censuaria centrale.
Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
- a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
- b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.
Attribuzioni della commissione censuaria centrale
In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:
- a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
- b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.
In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale
decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi
dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel
settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni
censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle
categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi
prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. Ove la commissione
censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche e l'Agenzia
delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la
commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla
ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione
delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione. La
commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla
validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia
delle entrate.
La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle
commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti, le
decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei
termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere,
l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della
commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in
sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i
successivi novanta giorni.
Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:
- a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;
- b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
- c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.
Spese di funzionamento
Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone,
emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi
per le spese di viaggio e di soggiorno. La liquidazione e il pagamento
dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e
della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle
entrate.
Di seguito le sedi delle commissioni censuarie locali.
AMBITO REGIONALE | SEDI - AMBITO PROVINCIALE |
VALLE D'AOSTA | AOSTA |
PIEMONTE | ALESSANDRIA |
ASTI | |
BIELLA | |
CUNEO | |
NOVARA | |
TORINO | |
VERBANIA | |
VERCELLI | |
LIGURIA | GENOVA |
IMPERIA | |
LA SPEZIA | |
SAVONA | |
LOMBARDIA | BERGAMO |
BRESCIA | |
COMO | |
CREMONA | |
LECCO | |
LODI | |
MANTOVA | |
MILANO | |
MONZA | |
PAVIA | |
SONDRIO | |
VARESE | |
VENETO | BELLUNO |
PADOVA | |
ROVIGO | |
TREVISO | |
VENEZIA | |
VERONA | |
VICENZA | |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO |
TRENTO | |
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA | GORIZIA |
PORDENONE | |
TRIESTE | |
UDINE | |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA |
FERRARA | |
FORLÌ | |
MODENA | |
PARMA | |
PIACENZA | |
RAVENNA | |
REGGIO EMILIA | |
RIMINI | |
TOSCANA | AREZZO |
FIRENZE | |
GROSSETO | |
LIVORNO | |
LUCCA | |
MASSA | |
PISA | |
PISTOIA | |
PRATO | |
SIENA | |
UMBRIA | PERUGIA |
TERNI | |
MARCHE | ANCONA |
ASCOLI PICENO | |
FERMO | |
MACERATA | |
PESARO | |
LAZIO | FROSINONE |
LATINA | |
RIETI | |
ROMA | |
VITERBO | |
ABRUZZO | CHIETI |
L'AQUILA | |
PESCARA | |
TERAMO | |
MOLISE | CAMPOBASSO |
ISERNIA | |
CAMPANIA | AVELLINO |
BENEVENTO | |
CASERTA | |
NAPOLI | |
SALERNO | |
PUGLIA | ANDRIA |
BARI | |
BRINDISI | |
FOGGIA | |
LECCE | |
TARANTO | |
BASILICATA | POTENZA |
MATERA | |
CALABRIA | CATANZARO |
COSENZA | |
CROTONE | |
REGGIO CALABRIA | |
VIBO VALENTIA | |
SICILIA | AGRIGENTO |
CALTANISSETTA | |
CATANIA | |
ENNA | |
MESSINA | |
PALERMO | |
RAGUSA | |
SIRACUSA | |
TRAPANI | |
SARDEGNA | CAGLIARI |
NUORO | |
ORISTANO | |
SASSARI |
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