News
"Recepimento Direttiva Seveso III: quali modifiche per la normativa italiana? "
fonte www.insic.it / Rischio incendio
20/01/2015 -
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.197 del 24 luglio 2012 è stata pubblicata
la Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, cosiddetta
"Direttiva Seveso III", sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che modifica e abroga la Direttiva 96/82/CE.
Sulla rivista Antincendio n.12/2014, "La nuova Direttiva Seveso III: modifiche e novità rispetto alla normativa vigente" illustra non solo quanto cambia in questa normazione ma anche le possibili modifiche sulla normativa italiana, quando si giungerà al recepimento della Seveso III.
Scrivono gli autori Paola De Nictolis e Roberto Emmanuele (entrambi VV.F. tecnici funzionari Area Rischi Industriali) che la nuova direttiva Seveso III comporterà necessariamente la revisione della normativa nazionale, occorrerà infatti:
• definire una procedura per l'attivazione, ove necessario, della deroga a livello nazionale
• potenziare le modalità di accesso del pubblico alle informazioni, che dovranno prevedere l'uso dei mezzi informatici
• definire in modo più accurato le modalità di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, in applicazione della convenzione di Aarhus
• riorganizzare il sistema ispettivo e di controllo, in particolare per rispettare i criteri comunitari per la definizione dei piani e dei programmi e le tempistiche stabilite.
Gli adempimenti stabiliti dalla direttiva Seveso III dovranno essere applicati dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, data che coincide con il temine ultimo per l'entrata in vigore definitiva della normativa europea su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (regolamento "CLP" CE 1272/2008).
Entro tale data quindi la direttiva Seveso II dovrà essere recepita e gli strumenti attuativi nazionali dovranno essere adeguati.
Con riferimento al potenziale impatto delle modifiche dell'Allegato I (elenco sostanze e categorie di sostanze pericolose) sul numero e tipologia degli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso, dall'analisi dell'inventario nazionale delle industrie a rischio di incidente rilevante redatto dal Ministero Ambiente emerge che gli stabilimenti ad oggi censiti non dovrebbero mutare la propria condizione di assoggettabilità alla direttiva.
La stessa Commissione Europea, in assenza di dati sufficientemente approfonditi, prevede una fluttuazione non significativa del numero complessivo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Tuttavia, in conseguenza del fatto che gli Oli Combustibili Densi avranno i nuovi limiti di soglia di 2500 e 25000 tonnellate già dal 14 Febbraio 2014, come previsto dall'art. 31 della direttiva, a decorrere da quella data presumibilmente 40/50 stabilimenti in Italia (centrali termoelettriche e depositi di oli combustibili) non saranno più soggetti alla normativa Seveso.
L'articolo completo è disponibile sulla rivista Antincendio n.12/2014.
Riferimenti normativi:
La nuova Direttiva Seveso III: modifiche e novità rispetto alla normativa vigente
Paola De Nictolis e Roberto Emmanuele
Antincendio n.12/2014
Sulla rivista Antincendio n.12/2014, "La nuova Direttiva Seveso III: modifiche e novità rispetto alla normativa vigente" illustra non solo quanto cambia in questa normazione ma anche le possibili modifiche sulla normativa italiana, quando si giungerà al recepimento della Seveso III.
Scrivono gli autori Paola De Nictolis e Roberto Emmanuele (entrambi VV.F. tecnici funzionari Area Rischi Industriali) che la nuova direttiva Seveso III comporterà necessariamente la revisione della normativa nazionale, occorrerà infatti:
• definire una procedura per l'attivazione, ove necessario, della deroga a livello nazionale
• potenziare le modalità di accesso del pubblico alle informazioni, che dovranno prevedere l'uso dei mezzi informatici
• definire in modo più accurato le modalità di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, in applicazione della convenzione di Aarhus
• riorganizzare il sistema ispettivo e di controllo, in particolare per rispettare i criteri comunitari per la definizione dei piani e dei programmi e le tempistiche stabilite.
Gli adempimenti stabiliti dalla direttiva Seveso III dovranno essere applicati dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, data che coincide con il temine ultimo per l'entrata in vigore definitiva della normativa europea su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (regolamento "CLP" CE 1272/2008).
Entro tale data quindi la direttiva Seveso II dovrà essere recepita e gli strumenti attuativi nazionali dovranno essere adeguati.
Con riferimento al potenziale impatto delle modifiche dell'Allegato I (elenco sostanze e categorie di sostanze pericolose) sul numero e tipologia degli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso, dall'analisi dell'inventario nazionale delle industrie a rischio di incidente rilevante redatto dal Ministero Ambiente emerge che gli stabilimenti ad oggi censiti non dovrebbero mutare la propria condizione di assoggettabilità alla direttiva.
La stessa Commissione Europea, in assenza di dati sufficientemente approfonditi, prevede una fluttuazione non significativa del numero complessivo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Tuttavia, in conseguenza del fatto che gli Oli Combustibili Densi avranno i nuovi limiti di soglia di 2500 e 25000 tonnellate già dal 14 Febbraio 2014, come previsto dall'art. 31 della direttiva, a decorrere da quella data presumibilmente 40/50 stabilimenti in Italia (centrali termoelettriche e depositi di oli combustibili) non saranno più soggetti alla normativa Seveso.
L'articolo completo è disponibile sulla rivista Antincendio n.12/2014.
Riferimenti normativi:
La nuova Direttiva Seveso III: modifiche e novità rispetto alla normativa vigente
Paola De Nictolis e Roberto Emmanuele
Antincendio n.12/2014
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 978 volte.
Pubblicità